Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 14 Agricola e funzioni connesse
1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.
2. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.
3. Nel territorio rurale sono considerati fabbricati rurali o unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto il cambio d'uso, da agricola ad altra destinazione. In assenza dei suddetti titoli, sono considerati a destinazione d'uso agricola i fabbricati o le unità immobiliari per i quali non sia attestata da atti l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/1979.