Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 26 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)
1. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, interventi fino alla sostituzione edilizia per gli edifici residenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici presenti nel territorio urbanizzato e limitatamente a quelli le cui attività sono ritenute compatibili, per i quali le tavole del PO indicano specificatamente la sigla b1 nel territorio rurale.
2. La disciplina di intervento di tipo 5, oltre a quanto previsto per la disciplina di intervento t4, consente:
- a) per gli edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale esistenti alla data di adozione del PO, gli interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'incremento della SE fino ad un massimo del 30% di quella esistente, riferita all'edificio principale; gli interventi di sostituzione edilizia potranno attuarsi solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire;
- b) per gli edifici specialistici destinati ad attività economiche le seguenti addizioni volumetriche:
- - per gli edifici in ambito urbano con destinazione d'uso commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza), sono ammessi interventi di addizione volumetrica finalizzati alle attività economiche con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti;
- - per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianali posti all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, fino a un massimo di 200 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti; tali interventi sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
- - esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianale e individuati dalle tavole del PO con la sigla b1 posti nel territorio rurale sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 15% di quella esistente, fino a un massimo di 150 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.
3. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente altresì agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.