Capo I Beni paesaggistici
Art. 39 Immobili e aree di notevole interesse pubblico
1. Per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) e nel territorio comunale di Montevarchi corrispondenti alle aree identificate quali Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo (ID 9051246 - D.M. 29/01/1969; G.U. 50 del 1969), individuate dal PS nella tavola ST7, si devono osservare le discipline contenute nella Sezione 4 lettera C delle Schede di vincolo (Elaborato 3B del PIT-PPR).
2. Per le Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo, nel territorio di Montevarchi, il Piano Operativo dovrà:
- - salvaguardare le vedute e la panoramicità degli argini;
- - evitare ogni ulteriore processo di artificializzazione del suolo libero;
- - garantire il mantenimento e il recupero del rapporto e delle relazioni naturali tra Fiume Arno e spazi aperti contermini e la loro caratterizzazione rurale.
Art. 40 Aree tutelate per legge - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
1. Nel caso di territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 ml. dalla linea di battigia, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) si devono osservare le discipline di cui all'art. 7 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.
2. Le aree soggette a tutela di cui al comma 1 riguardano i territori contermini all'Invaso di Levane, per i quali il Piano Operativo dovrà individuare specifiche discipline volte a:
- - favorire la conservazione delle aree perilacuali con specifiche misure di salvaguardia e valorizzazione dell'ambito fluviale del fiume Arno e di un ambiente così ricco di biodiversità, con le zone umide e le aree palustri, la vegetazione igrofila e la fauna stanziale e di passaggio;
- - promuovere la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio costituito dalla Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella e da quello storico-culturale della diga che ha generato l'invaso;
- - evitare ogni ulteriore processo di artificializzazione del suolo libero.
Art. 41 Aree tutelate per legge - fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
1. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), individuate dal PS nella tavola ST7, si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.
2. Le aree soggette a tutela di cui al comma 1 riguardano i seguenti corsi d'acqua: fiume Arno, torrente Ambra, torrente Dogana (borro Dogana e Madonna o Chiave e Rendola), torrente Trigesimo o Caposelvi, borro del Boschetto, borro del Giglio (o borro Sugarello o borro Rimaggio), borro della Vigna Borranicchi, borro di Ricavo (borro Giunchetti), borro Caspri (borro Molinuzzo) e borro della Bagnola o dell'Avena (borro Ragnaia).
3. In corrispondenza di tali corsi d'acqua, all'interno delle fasce comprese nei 150 ml., si devono incrementare la consistenza e la continuità delle fasce ripariali ed il Piano Operativo dovrà individuare specifiche discipline volte a:
- - salvaguardare gli specifici caratteri dei corsi d'acqua e delle relative aree di pertinenza, con le formazioni vegetali tipiche e le sistemazioni morfologiche connesse;
- - garantire il mantenimento e il recupero del rapporto e delle relazioni naturali tra fiume e spazi aperti contermini e la loro caratterizzazione rurale;
- - incentivare forme e tecniche di agricoltura compatibile e il rilascio di fasce non coltivate in prossimità dei corsi d'acqua e la formazione di fasce tampone che aumentino la capacità autodepurativa degli stessi;
- - salvaguardare le vedute e la panoramicità degli argini, dai quali si può godere della vista della cornice delle colline del Pratomagno;
- - prevedere percorsi e accessi al fiume che consentano lo sviluppo di una fruizione consapevole e sostenibile del corso d'acqua.
Art. 42 Aree tutelate per legge - riserve naturali regionali nonché i territori di protezione esterna
1. Per le porzioni di territorio ricadenti nella riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), si devono osservare le discipline di cui all'art. 11 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.
2. Per la Riserva Regionale Naturale Valle dell'Inferno e Bandella, in particolare, vale quanto disposto dal Regolamento, approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003 e n. 101 del 26/11/2008.
Art. 43 Aree tutelate per legge - territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento
1. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), individuate dal PS in via ricognitiva nella tavola ST7, si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.
2. L'individuazione e perimetrazione delle aree di cui al presente articolo riportata nella tavola ST7 ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.
3. Gli interventi per valorizzare la funzione ricreativo sociale del bosco sono ammessi e incentivati purchè le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, in particolare all'interno della Riserva naturale regionale - nella quale vale il Regolamento approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003 e n. 101 del 26/11/2008 -, e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, tutelate.
4. Le specie esotiche o comunque improprie dovrebbero essere oggetto di piani o progetti di rinaturalizzazione, per la graduale sostituzione con la componente autoctona. Il Piano Operativo valuta questa opportunità, individuandola anche come miglioramento ambientale prioritario per le aziende interessate da trasformazioni di edifici e terreni in genere.
Art. 44 Aree tutelate per legge - zone di interesse archeologico
1. Nelle zone di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), individuate dal PS nella tavola ST7, si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR e le disposizioni della Scheda AR12 dell'Allegato H del PIT-PPR, riferita alla "Zona comprendente insediamenti preistorici, infrastrutture e aree cultuali in località Valle dell'Inferno".
2. Dovranno in particolare essere conservate le permanenze archeologiche e il sistema costituito dalla rete di insediamenti e luoghi sacri di età etrusco-romana; dovranno inoltre essere tutelate le sorgenti di acque minerali (Sorgente Leona e Sorgente Romana).
Capo II Beni culturali e ulteriori risorse e valori di paesaggio
Art. 45 Beni immobili destinatari di provvedimento di tutela
1. Il Piano Strutturale recepisce l'individuazione dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo, per i quali valgono le disposizioni della stessa normativa sovraordinata e sono pertanto consentiti gli interventi di conservazione, di cui all'art. 29 del Codice, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali e che, ai sensi di legge, devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.
2. Oltre ai beni immobili di cui al comma 1, rappresentati nella tavola ST7, risultano sottoposti alle tutele di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), fino alla verifica di cui all'art. 12 dello stesso, tutti gli edifici la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Art. 46 Potenziale rischio archeologico
1. Sulla base delle conoscenze relative alle risorse archeologiche nel territorio comunale è definito il potenziale/ rischio archeologico, rappresentato nella Carta del potenziale archeologico (PA01/PA02) del PS.
2. La Carta del potenziale archeologico classifica i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni inedite o parzialmente edite con i seguenti cinque gradi di potenzialità archeologica, in riferimento alla consistenza del rinvenimento, al grado di conoscenza e all'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento:
- - grado 1 - assenza di informazioni di presenze archeologiche note;
- - grado 2 - Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive.
- - grado 3 - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito.
- - grado 4 - Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti.
- - grado 5 - Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo- fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico.
3. Il Piano Operativo dovrà conseguentemente individuare la classificazione del rischio archeologico nel territorio comunale, secondo livelli di rischio intesi come probabilità che gli interventi possano interferire con le presenze archeologiche note. A tali classi corrisponderanno specifiche prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi.