Art. 65 Criteri per il dimensionamento dei Piani Operativi e per le dotazioni pubbliche

1. Il dimensionamento dei singoli PO dovrà essere valutato in relazione all'effettivo fabbisogno quinquennale, allo stato delle risorse e dei servizi disponibili ed in relazione alle condizioni alla trasformabilità poste dalla Valutazione Ambientale Strategica, tenendo in considerazione quanto emerso nell'attività di monitoraggio di cui al precedente art. 4.

2. L'attuazione dei Piani Operativi dovrà essere finalizzata a migliorare la dotazione di aree pubbliche in modo da garantire per gli insediamenti parametri superiori ai minimi fissati dal Decreto Ministeriale del 1968 e comunque superiori a quelli attualmente riscontrati, che sono complessivamente pari a più di 27 mq. per ogni residente.

In particolare dovranno essere incrementate, a livello comunale, le dotazioni di aree per l'istruzione, con l'obiettivo di raggiungere il parametro minimo di 4,5 mq. per abitante (attualmente non pienamente soddisfatto), e, a livello locale, le dotazioni di aree per attrezzature di interesse comune nella UTOE 2 e in generale i servizi e gli spazi pubblici nella UTOE 5.

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