Art. 55 Definizione e articolazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)
1. In coerenza con i riferimenti statutari, sulla base delle analisi comprendenti gli aspetti fisiografici, geomorfologici e ambientali, dei caratteri degli insediamenti, delle attività che vi si svolgono, percezione degli abitanti e connotazioni di paesaggio, il PS individua, nella tavola STR1, le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), quali partizioni del territorio dotate di una relativa omogeneità, che costituiscono il riferimento principale per l'articolazione delle strategie dello sviluppo sostenibile nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le UTOE costituiscono strumento di controllo e gestione delle trasformazioni territoriali e delle azioni pubbliche e private attivabili e in riferimento alle quali le politiche e strategie di governo devono essere definite in modo complessivo ed unitario. La loro perimetrazione discende dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione entro ambiti organici e distinti, per i quali si attribuiscono disposizioni articolate in specifici obiettivi e direttive, che rinviano le azioni conseguenti agli approfondimenti del Piano Operativo.
3. Il PS articola il territorio comunale nelle seguenti UTOE:
- - UTOE 1 · Montevarchi
- - UTOE 2 · Levanella
- - UTOE 3 · Levane
- - UTOE 4 · bassa collina e pianalti
- - UTOE 5 · alta collina.