Art. 45 Beni immobili destinatari di provvedimento di tutela
1. Il Piano Strutturale recepisce l'individuazione dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo, per i quali valgono le disposizioni della stessa normativa sovraordinata e sono pertanto consentiti gli interventi di conservazione, di cui all'art. 29 del Codice, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali e che, ai sensi di legge, devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.
2. Oltre ai beni immobili di cui al comma 1, rappresentati nella tavola ST7, risultano sottoposti alle tutele di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), fino alla verifica di cui all'art. 12 dello stesso, tutti gli edifici la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.