Art. 43 Aree tutelate per legge - territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento

1. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), individuate dal PS in via ricognitiva nella tavola ST7, si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

2. L'individuazione e perimetrazione delle aree di cui al presente articolo riportata nella tavola ST7 ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

3. Gli interventi per valorizzare la funzione ricreativo sociale del bosco sono ammessi e incentivati purchè le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, in particolare all'interno della Riserva naturale regionale - nella quale vale il Regolamento approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003 e n. 101 del 26/11/2008 -, e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, tutelate.

4. Le specie esotiche o comunque improprie dovrebbero essere oggetto di piani o progetti di rinaturalizzazione, per la graduale sostituzione con la componente autoctona. Il Piano Operativo valuta questa opportunità, individuandola anche come miglioramento ambientale prioritario per le aziende interessate da trasformazioni di edifici e terreni in genere.