Art. 29 Ville ed edifici specialistici e relative aree di pertinenza paesaggistica
1. Il PS individua le ville e gli edifici specialistici che rappresentano una delle componenti di particolare rilevanza del sistema insediativo aretino, per il ruolo da questi assunto da questi durante l'evoluzione storica del territorio, e le aree di pertinenza paesaggistica, così come perimetrate nella Tavola ST5, che sono sottoposte a particolare normativa di tutela paesaggistica dal PTC della Provincia di Arezzo, in quanto determinanti per la corretta percezione e identificazione dei loro stessi valori storici. L'area di pertinenza paesaggistica dell'ex Chiesa di San Lorenzo, oggi Chiesa del Monastero dei Cappuccini corrisponde anche all'"intorno territoriale2 interrelato allo stesso bene culturale immobile, definito dal PS ai sensi dell'art. 4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.
2. Obiettivi specifici del PS sono la tutela dell'identità e della permanenza dei valori storici e dei caratteri degli edifici e dei complessi edilizi, unitamente alla salvaguardia dell'integrità degli assetti paesaggistici e percettivi del loro intorno (le aree di pertinenza paesaggistica), al fine di mantenere la stretta relazione morfologica, percettiva e funzionale, in particolare per gli ambiti appartenenti al territorio rurale.
3. Il Piano Operativo e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica assumono le seguenti direttive:
- - precisare una disciplina che preveda, in relazione a condizioni di maggiore o minore integrità architettonica e tipologica delle ville e degli edifici specialistici, la conservazione e il recupero della loro qualità storica, architettonica e documentaria;
- - prevedere destinazioni d'uso compatibili con i caratteri architettonici e tipologici delle ville e degli edifici specialistici; in particolare si dovrà garantire il rispetto della compatibilità tra tipo edilizio e modalità di riuso, così da favorire il mantenimento e/o il ripristino degli elementi caratterizzanti (caratteri e specificità tipologiche, scale, sale e spazi unitari, ecc.);
- - limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi a carattere unitario
- - prevedere una specifica disciplina per gli ambiti paesaggistici, per i quali sono da escludere nuove occupazioni di suolo a fini non agricoli, orientata al mantenimento dei rapporti tra questi e le ville o gli edifici specialistici, con la conservazione e il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie a terrazzi e a ciglioni, il mantenimento delle macchie di bosco e in generale le formazioni arbustive e vegetative concorrenti alla composizione del quadro paesistico, la valorizzazione dell'architettura rurale e la viabilità storica connessa con l'insediamento considerato;
- - recepire la disciplina per le aree di pertinenza paesaggistica disposta dal PTC e regolamentare di conseguenza la costruzione di nuovi edifici rurali o l'installazione di altri manufatti aziendali, così come la realizzazione di eventuali manufatti e opere pertinenziali alle residenze, e l'eventuale ridefinizione e/o riqualificazione del margine urbano, salvaguardando in ogni caso le visuali e i punti panoramici, senza alterare i caratteri del contesto o interferire con i valori storici delle ville e degli edifici specialistici.