Art. 21 Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale e Aree naturali protette
1. Costituiscono Invarianti della Struttura ecosistemica il Sito della Rete Natura 2000, rappresentato dalla Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella" (codice IT51800012), la Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella EUAP0402 e, tra le Aree naturali protette, l'ANPIL Arboreto monumentale di Moncioni.
2. Per le Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e s.m.i., dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, dal D.P.R. n. 357/1997, dalla L.R. 30/2015, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità) e, dalla D.G.R. n. 454/2008, dalla D.G.R. n. 1006/2014, dalla D.G.R. n. 1223/2015 e relativi allegati, dalla D.G.R. n. 13/2022 e dalla D.G.R. n. 866/2022. Per la Riserva naturale regionale valgono le specifiche disposizioni della L.R. 30/2015 e del Regolamento della Riserva approvato con D.C.P. n. 79/2003 nonché con D.C.P. n. 25/2008 e D.C.P. n. 101/2008.
3. Per le aree di cui al comma 1 valgono le seguenti prescrizioni:
- - per gli interventi ricadenti nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, contestualmente alla Valutazione di incidenza, come esplicitato nel seguito, per la parte ricadente in ZSC/ZPS;
- - devono essere sempre rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche per i diversi ambiti;
- - ai piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti negli stessi, si applica la Valutazione di incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015; sono previste procedure semplificate di VIncA per le tipologie di attività, progetti ed interventi individuate negli allegati A e B alla D.G.R. n. 13/2022;
- - specifiche indicazioni di tutela, salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario anche in adesione alle regole e agli interventi attivi indicati dalle disposizioni regionali dovranno integrare i contenuti degli interventi effettuati da Enti pubblici e dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale ricadenti in tutto o in parte nella ZSC/ZPS.
4. Per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale, aree protette previste dalla L.R. 49/1995 ora abrogata, restano valide le disposizioni di tutela del Parco Storico.