Art. 65 Aree artigianali miste (U9)

1. Le aree artigianali miste U9 corrispondono ai tessuti, con buoni livelli di accessibilità, caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi, artigianali per lo più, spesso integrati a funzioni commerciali sui fronti strada.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).

3. All'interno delle aree U9, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio b2
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.