Art. 85 Usi compatibili degli edifici

1. Per gli edifici costituenti l'insediamento diffuso nel territorio rurale, di cui alla lettera b) del precedente art. 82, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti della destinazione d'uso:

  1. a) per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), alla data di adozione del presente PO, è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, direzionali e di servizio, limitatamente alle destinazioni di tipo e1 e e3, come definite all'art. 12 delle presenti Norme, e quelle artigianali di servizio b2;
  2. b) per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), oltre alla residenza, sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale;
  3. c) per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli e per altri edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 e per gli edifici non residenziali con disciplina t4, purché con superficie coperta superiore a 60 mq., sono ammesse anche le destinazione d'uso residenziali, spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di servizio di tipo b2 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con superficie coperta non inferiore a 50 mq.;
  4. d) per gli immobili non residenziali con disciplina t5 e per quelli con disciplina t4 aventi superficie coperta inferiore a mq 60 sono ammesse le destinazione d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici, i laboratori di artigianato di servizio b2, comprensivi delle attività di artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali (rientranti nella sotto-articolazione direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi, quelle artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; nel caso di edifici con disciplina di intervento t4 o t5 che presentano abitazioni rurali al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo art. 86.

2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, né la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili di manufatti come le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.

Il mutamento della destinazione d'uso di tali manufatti e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, non è ammesso, salvo nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.