Art. 17 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale
1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc., ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150 del 17/08/1942, come modificata dall'art. 2 della L. 122 del 24/03/1989, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
- - addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE); in tali casi laddove con l'addizione volumetrica prevista non si raggiunga - attraverso il rapporto di 1 mq. ogni 10 mc. - la superficie minima convenzionale di 25 mq. corrispondente ad uno stallo di sosta, sarà possibile monetizzare sulla base dell'apposito regolamento comunale.
2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono obbligatoriamente da reperire all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi.