Bonus facciate - zona A o B: ecco quali sono nel Regolamento Urbanistico di Montevarchi
29.09.2020
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Il bonus facciate 2020 consente interventi edilizi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
Il Bonus facciate si applica nel 2020 alle spese documentate solo su edifici già esistenti che siano ubicati in «zona omogenea» A o B come definite dal Dm 1444/68.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765:
- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Pertanto si riprendono gli articoli del Regolamento Urbanistico vigente:
sono considerate «zona omogenea» A come definite dal Dm 1444/68 le zone ricadenti nel Tessuto d'impianto medioevale (T1) e nel Tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2)
sono considerate «zona omogenea» B come definite dal Dm 1444/68 le zone ricadenti nel Tessuto generato dal disegno del prg del 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra (T3) e Tessuto generato dal disegno del prg del 1969 (T4)
Nessuna certificazione da parte del Settore Urbanistica è necessaria per la richiesta del bonus facciate 2020 ma basterà autocertificare l'appartenenza dell'edificio oggetto di intervento a una della casistiche riportate sopra.