Convenzioni urbanistiche sottoscritte

Data di inserimento
20.02.2022

In merito allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico si richiama l'attenzione della normativa sulla validità delle convenzioni e sulla gestione delle proroghe in base alle normative entrate in vigore nel corso degli anni.
In tal senso si richiamano le normative da prendere in considerzione:
art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69 del 2013, secondo cui: "3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni".
art. 10, comma 4-bis, del D.L. 76 del 2020, secondo cui "4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".
Le due suddette norme introducono dunque un meccanismo di proroga ex lege delle convenzioni e dei relativi titoli edilizi, applicabile limitatamente alle convenzioni e agli accordi stipulati rispettivamente fino al 31 dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, le Convenzioni da prorogare non devono essere già scadute, ossia gli effetti del provvedimento originario non possono essere definitivamente esauriti alle date sopra indicate. 
Come indicato all’art. 10, comma 4-bis, del D.L. 76 del 2020 (nella parte finale), la nuova proroga di tre anni è cumulabile con la precedente proroga di tre anni prevista dall’art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69 del 2013.

Ultima modifica Lunedì, 11 Settembre, 2023 - 12:44