modalità per la presentazione delle polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione di opere di urbanizzazione

Data di inserimento
20.02.2022

La polizza definitiva a garanzia della perfetta realizzazione deve prevedere espressamente ed obbligatoriamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.
la possibilità di escutere la polizza "entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito, con la rinuncia all’eccezione prevista dall’art. 1957 c.c. e dall’art. 1945 c.c.” o al limite la possibilità di escutere la polizza “a prima richiesta scritta del Comune con ogni eccezione rimossa”.

Non potranno essere accettate Garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione Urbanistica con clausole difformi a quelle sopra indicate.

La definizione dei contenuti delle Garanzie finanziarie richieste è la seguente:
“Il soggetto attuatore deve fornire congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
La garanzia fideiussoria deve soddisfare i presupposti richiesti dalla L. n.348 del 1982, secondo cui
“1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico ;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

pertanto la Garanzia n. ……., rilasciata da ………, deve essere consegnata in originale all'Amministrazione comunale e deve prevede espressamente:
- la possibilità di escutere la polizza “entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito”;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.;
- la rinuncia espressa alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c.;
- la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c.;
- lo svincolo della garanzia stessa, totale o parziale, esclusivamente mediante comunicazione scritta del soggetto garantito”.

Ultima modifica Lunedì, 11 Settembre, 2023 - 12:43