Quesito: Quali edifici posti nel territorio rurale possono mutare destinazione verso la residenza?
Risposta: Le NTA del PO disciplinano i mutamenti di destinazione d’uso consentiti nel territorio rurale all’art. 85.
Possono mutare verso la residenza:
- le abitazioni rurali (comma 1 lett. a)
- gli edifici strumentali agricoli con disciplina di intervento t1, t2, t3 (comma 1 lett. c)
- gli edifici ex agricoli con disciplina di intervento t1, t2, t3 (comma 1 lett. c)
- gli edifici isolati con disciplina di intervento t1, t2, t3 e superficie coperta non inferiore a 60 mq (comma 1 lett. c)
- gli edifici non residenziali con disciplina di intervento t4 e superficie coperta superiore a 60 mq (comma 1 lett. c)
- spazi accessori al piano terra in edifici con disciplina di intervento t4 e t5 che presentano abitazioni rurali al piano primo, nel caso di deruralizzazione dell’abitazione rurale e a condizione che tali spazi vadano a costituire unitamente alla consistenza del piano primo una nuova unica unità immobiliare residenziale (comma 1 lett. d)
- spazi accessori al piano terra in edifici con disciplina di intervento t4 e t5 che presentano abitazioni rurali al piano primo, a condizione che tali spazi vadano a costituire unitamente alla consistenza del piano primo una nuova unica unità immobiliare residenziale (comma 1 lett. d)
I mutamenti di destinazione verso la residenza devono comunque rispettare le condizioni di cui all’art. 86, tra cui la dotazione minima di locali accessori prevista al comma 7.