Quesito: Quali edifici posti nel territorio rurale possono mutare destinazione verso la residenza?

Risposta: Le NTA del PO disciplinano i mutamenti di destinazione d’uso consentiti nel territorio rurale all’art. 85.
Possono mutare verso la residenza:
- le abitazioni rurali (comma 1 lett. a)
- gli edifici strumentali agricoli con disciplina di intervento t1, t2, t3 (comma 1 lett. c)
- gli edifici ex agricoli con disciplina di intervento t1, t2, t3 (comma 1 lett. c)
- gli edifici isolati con disciplina di intervento t1, t2, t3 e superficie coperta non inferiore a 60 mq (comma 1 lett. c)
- gli edifici non residenziali con disciplina di intervento t4 e superficie coperta superiore a 60 mq (comma 1 lett. c)
- spazi accessori al piano terra in edifici con disciplina di intervento t4 e t5 che presentano abitazioni rurali al piano primo, nel caso di deruralizzazione dell’abitazione rurale e a condizione che tali spazi vadano a costituire unitamente alla consistenza del piano primo una nuova unica unità immobiliare residenziale (comma 1 lett. d)
- spazi accessori al piano terra in edifici con disciplina di intervento t4 e t5 che presentano abitazioni rurali al piano primo, a condizione che tali spazi vadano a costituire unitamente alla consistenza del piano primo una nuova unica unità immobiliare residenziale (comma 1 lett. d)
I mutamenti di destinazione verso la residenza devono comunque rispettare le condizioni di cui all’art. 86, tra cui la dotazione minima di locali accessori prevista al comma 7.

Ultima modifica Martedì, 23 Dicembre, 2025 - 09:35