Quesito: L’articolo 48 delle NTA del PO, al comma 2 vieta la nuova edificazione per abitazioni rurali. In tali aree, è comunque consentito l’ampliamento e il mutamento di destinazione d’uso?
Risposta: SI’. Sono consentiti tutti gli interventi ammessi per il patrimonio edilizio esistente con le limitazioni poste dalla normativa del Piano Operativo vigente e comunque nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dagli articoli 85 e 86.