Quesito: In caso di mutamento rilevante della destinazione d’uso verso la destinazione commerciale, direzionale e artigianale di unità immobiliari nel tessuto U1 devono essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione?

Risposta: NO. Gli oneri di urbanizzazione non devono essere corrisposti.
Il linea generale gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso che determinano incremento di carico urbanistico ai sensi dell’art. 184 c.1 LR 65/2014, ma il Piano Operativo all’art. 16, limitatamente al tessuto U1, stabilisce un’eccezione alla regola generale assimilando:
- le attività artigianali di servizio alla residenza comprese nella sottocategoria b2;
- le attività commerciali al dettaglio di tipo c1 e c2, nei limiti delle superfici che definiscono gli esercizi di vicinato;
- le attività direzionali e di servizio e1, e2;
Tale equiparazione deve essere intesa nel senso che il carico urbanistico determinato dalle tre destinazioni elencate è equivalente e corrispondente a quello della destinazione artigianale (carico urbanistico che in via generale è il minore tra le tre).
In ogni caso, anche se il mutamento di destinazione non è oneroso ai sensi del Piano Operativo, è necessaria la presentazione di idonea pratica edilizia.
Tutti gli altri mutamenti di destinazione ammessi, in quanto alla debenza del contributo concessorio, restano soggetti alla norma generale di cui all’art. 184 LR 65/2014.

Ultima modifica Martedì, 23 Dicembre, 2025 - 08:57