Art.20 Terrazzamenti e ciglionamenti
1. Le aree che presentano sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti sono da conservare integralmente, in quanto costituiscono un importante elemento di memoria storica delle tecniche agrarie tradizionali, connotano specificatamente una parte del territorio comunale e svolgono un ruolo attivo di salvaguardia ambientale rispetto ai fattori di rischio idrogeologico. Nel caso di crolli totali e parziali è ammessa la realizzazione di soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e purché di pari o maggiore efficacia sul piano della sistemazione del suolo e della regimazione delle acque.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
- - le tipologie costruttive tradizionali;
- - le caratteristiche delle colture agrarie di pregio;
- - il reticolo idrografico di scolo e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.
3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.
4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione di fabbricati sulle aree stesse. È consentita la realizzazione di piccoli annessi agricoli per ricovero attrezzi per aziende superiori ai 1,5 ha, la cui dimensione e tipologia dovrà essere dettagliatamente specificata dal Regolamento Urbanistico.