Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 73 Ambiti del territorio rurale
1. Ai sensi di legge, al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato come previsto dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della stessa L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.
2. Il territorio rurale è articolato dal Piano Operativo sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti strutturali del PIT-PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale. Tale articolazione fa in particolare riferimento, oltre alla fondamentale ripartizione del territorio secondo la geomorfologia in alta collina, collina e fondovalle, all'individuazione della struttura agroforestale e della struttura ecosistemica. Il PO, ai fini dell'applicazione delle discipline del presente Titolo, distingue nel territorio comunale di Montevarchi i seguenti ambiti rurali:
- - Ambito dell'alta collina e della Dorsale Chianti (R1)
- - Ambito dell'olivicoltura (R2)
- - Ambito delle aree collinari viticole (R3)
- - Ambito delle prime pendici collinari (R4)
- - Ambito del fondovalle e della pianura (R5)
- - Ambito agricolo di interesse naturalistico (R6)
- - Ambito dei corridoi fluviali (R7) con sub-ambito R7.1 dei contesti fluviali.
Gli ambiti sono riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla R dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
Art. 74 Ambito dell’alta collina e della Dorsale del Chianti (R1)
1. L'ambito R1 dell'alta collina e della dorsale del Chianti è disposto lungo i contrafforti ed il crinale della Dorsale ed è caratterizzato da una morfologia accidentata e una bassa capacità d'uso dei suoli. Nel contesto prevale la copertura forestale in espansione a scapito dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da processi di rinaturalizzazione. Tra le aree aperte interessate da processi di abbandono si individuano le praterie secondarie della dorsale e alcuni nuclei coltivati appoderati. Tra i boschi di latifoglie si segnalano i castagneti presenti alle quote superiori e nelle stazioni favorevoli. I boschi di conifere ancora presenti originano dai rimboschimenti di pino nero che hanno interessato la Dorsale del Chianti nella prima metà del '900 e sono stati oggetto di progressivi interventi di diradamento. La densità insediativa è bassa o molto bassa. La rete viaria principale è rappresentata dalla viabilità di crinale della Dorsale (sentiero CAI 00), solo in parte ricadente nel comune, una viabilità di costa (Via Costa ai Monti da Ucerano verso Moncioni) e la viabilità a pettine che connette la dorsale al fondovalle. La viabilità minore vicinale, interpoderale e forestale è diffusa e talvolta in disuso.
2. Nell'ambito R1 sono considerati miglioramenti ambientali prioritari la manutenzione ed il ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali, il recupero dei castagneti da frutto, dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da processi di rinaturalizzazione tra cui le praterie secondarie e le aree un tempo coltivate intorno ai nuclei appoderati,il diradamento dei boschi di conifere a densità colma. La realizzazione di invasi e interventi a contrasto degli incendi boschivi e il recupero della viabilità in disuso, finalizzato alla implementazione della rete sentieristica.
3. Nell'ambito R1 non sono consentiti;
- - manufatti amatoriali di tipo A;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper.
Art. 75 Ambito dell’olivicoltura (R2)
1. L'ambito dell'olivicoltura R2 si localizza in costa subito a valle dell'Ambito R1, ed è caratterizzato da una forte relazione tra le coltivazioni e gli insediamenti o i nuclei appoderati disposti su poggi, versanti ben esposti e lungo i filamenti dei crinali secondari. Gli assetti fondiari e la maglia delle coltivazioni, definita dalla disposizione e dimensione delle tessere coltivate, vanno da fitti, con oliveti anche terrazzati, a medi dove la giacitura dei terreni è più addolcita e gli appezzamenti si alternano a vigneti e seminativi. Le aree coltivate sono inframezzate da nuclei e lingue di bosco che si sviluppano dove le condizioni pedoclimatiche e le pendenze sono meno favorevoli. L'espansione del bosco negli ultimi 60 anni è un fenomeno meno caratteristico rispetto ad altri ambiti. Di un certo rilievo sono le sistemazioni idraulico agrarie terrazzate delimitate da scarpate o muri a secco. La viabilità minore, le strade vicinali e poderali creano una rete fitta e articolata con stato di manutenzione variabile. Densità di insediamenti rurali media con diffusa presenza di piccoli manufatti e annessi.
2. Nell'ambito R2 sono considerati miglioramenti ambientali prioritari la manutenzione ed il ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie terrazzate, il mantenimento o il recupero degli oliveti e dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da abbandono e processi di rinaturalizzazione.
3. Nell'ambito R2 non sono consentiti;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 76 Ambito delle aree collinari viticole (R3)
1. L'ambito, nelle aree mesocollinari orientate alla viticoltura, è caratterizzato da ripiani disposti in tessere intorno alle fattorie e ai nuclei appoderati, in una tessitura a maglia medio ampia, con vigneti intercalati a oliveti e seminativi, che proseguono in filamenti lungo i crinali secondari. I vigneti specializzati hanno sostituito progressivamente i seminativi arborati e parte degli oliveti. I boschi di latifoglie e misti con conifere si dispongono lungo i corsi d'acqua e nelle aree a forte pendenza che si alternano ai ripiani coltivati e presentano forre e fenomeni di erosione tipici. Permane la combinazione tra elementi naturali e agricoli e un buon valore paesaggistico d'insieme. Da segnalare un sistema di piccoli invasi collinari. Per rafforzare la fruizione del territorio tramite la mobilità lenta è importante il mantenimento della sentieristica che dal fondovalle si riconnette alla Dorsale del Chianti.
2. Negli interventi edilizi ammessi nel territorio rurale sono considerati miglioramenti ambientali prioritari il mantenimento o il ripristino di un mosaico colturale e paesaggistico diversificato, la manutenzione della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie e della regimazione delle acque. Da incentivare il recupero degli oliveti e dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da abbandono e processi di rinaturalizzazione, il mantenimento e recupero della sentieristica.
3. Nell'ambito R3 non sono consentiti;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Non è altresì consentita l'eliminazione delle sistemazioni terrazzate, salvo proporre soluzioni progettuali di pari o maggiore efficienza nella regimazione delle acque.
Art. 77 L’ambito delle prime pendici collinari (R4)
1. L'ambito si dispone nella bassa collina e si prolunga fino al fondovalle, a contatto con il territorio urbanizzato. I boschi si concentrano negli impluvi e nelle prime pendici collinari dove si sono installate da tempo neoformazioni forestali esito di fenomeni di prolungato abbandono colturale. Il bosco in questo caso assume diverse funzioni ed un nuovo valore paesaggistico ed ecologico. Nella zona collinare i seminativi sono intercalati dalle coltivazioni arboree mentre alle quote più basse le coltivazioni erbacee sono prevalenti e, oltre alle colture in pieno campo, si rilevano colture protette in serra. La tessitura agraria va da media o fitta per effetto dei diversificati assetti fondiari e proprietari. Gli insediamenti rurali/residenziali solo in parte si localizzano lungo strada, intorno agli aggregati e agli insediamenti di matrice storica e si rileva una certa dispersione insediativa che può agire come detrattore. Lungo i borri della Dogana e del Giglio troviamo i fondovalle più ampi e coltivati. Da segnalare un sistema di piccoli invasi collinari. Anche in questo ambito il mantenimento della sentieristica che dal fondovalle insediato si riconnette alla dorsale è prioritario.
2. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari il riordino degli assetti agrari, il mantenimento e miglioramento della viabilità poderale, delle siepi e della vegetazione non colturale tradizionale, di un mosaico colturale e paesaggistico organico e diversificato, la manutenzione della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie e il contrasto dei fenomeni di erosione.
3. Nell'ambito R4 non sono consentiti:
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria;
- - nuova viabilità poderale o vicinale fatti salvi i casi di pubblica utilità.
Art. 78 Ambito del fondovalle e della pianura (R5)
1. L'ambito R5 si dispone lungo il fondovalle dell'Arno dove si integra ed è complementare al Capoluogo e presenta aree agricole talvolta intercluse dalle aree edificate. In una maglia agraria profondamente modificata nel tempo, permangono gli elementi più resistenti della originaria tessitura a maglia fitta: la viabilità e le sistemazioni idraulico agrarie principali. I terreni sono prevalentemente destinati alle coltivazioni erbacee e gli assetti agrari presentano una maglia larga e semplificata. Le colture intensive, concentrate intorno al capoluogo sono caratterizzate dal vivaismo e l'orticoltura anche in coltura protetta (serra) . Si rilevano appezzamenti organizzati ad orti di tipo amatoriale da più soggetti; nelle zone più marginali lungo l'Arno a contatto con l'ambito dei corridoi fluviali troviamo colture erbacee più estensive. Il recupero e mantenimento di vegetazione non colturale e ripariale con funzione di rete ecologica e il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico agrarie di pianura e della loro capacità di invaso e scolo sono prioritari. Si rilevano fenomeni di abbandono tipici delle aree periurbane, usi per attività connesse, amatoriali in genere compatibili con il contesto.
2. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari Il recupero e mantenimento di vegetazione non colturale e ripariale con funzione di rete ecologica e il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico agrarie di pianura e della loro capacità di invaso e scolo, gli interventi di forestazione periurbana.
3. Nell'ambito R5 non sono consentiti:
- - l'agricampeggio;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 79 Ambito agricolo di interesse naturalistico (R6)
1. L'ambito R6 interessa gran parte della collina di Levane alta e va a ricomprendere le parti della ZSC-ZPS IT5180012 e della Riserva Naturale Valle dell'inferno e Bandella ricadenti nel territorio comunale. Si tratta di un ambito caratterizzato da aree boscate in mosaico con tessuti agrari a maglia fitta e media con seminativi, prati da sfalcio, incolti oliveti, vigneti e alcune aree incolte con episodi di abbandono. L'infrastrutturazione ecologica, fatta di siepi arboreo arbustive è buona e, lungo il corso del fiume Arno, si segnalano habitat ripariali di interesse conservazionistico. La ZSC-ZPS che è attraversata dal Fiume Arno riveste una notevole importanza quale sito di sosta, svernamento e nidificazione per uccelli acquatici. Nell'ambito è dunque un indirizzo prioritario quello di orientare le pratiche agricole verso forme compatibili con la conservazione e la tutela degli ecosistemi esistenti.
2. Sono interventi di miglioramento ambientale prioritari mantenere la tessitura agraria a maglia fitta tradizionale con il suo corredo vegetazionale, il mantenimento dei prati permanenti contrastandone l'abbandono ed eliminando eventuali situazioni di degrado, l'implementazione della rete dei corridoi ecologici e la realizzazione di piccole aree umide.
3. Nell'ambito R6 non sono consentiti:
- - l'agricampeggio e l'agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti per gli orti sociali;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria;
- - la realizzazione di invasi, ad eccezione di pozze e raccolte di acqua di interesse naturalistico.
I manufatti amatoriali sono ammessi nell'area contigua alla Riserva naturale e nelle altre aree esterne alla Riserva naturale.
4. All'interno della Riserva naturale la realizzazione di annessi agricoli e ulteriori manufatti aziendali è comunque soggetta alle disposizioni dell'art. 25 del Regolamento della Riserva stessa, che li disciplina anche in relazione alla Zonizzazione ed alla Carta della Tutela della Riserva.
5. Le recinzioni a fini agricoli sono ammesse all'interno della Riserva naturale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento della Riserva stessa, previa acquisizione del nulla osta; per le parti ricadenti in ZSC/ZPS è richiesto il rilascio del provvedimento di VIncA.
6. L'attività venatoria è vietata all'interno della Riserva naturale, mentre nell'area contigua è disciplinata dal Regolamento della Riserva.
Art. 80 Ambito dei corridoi fluviali (R7)
1. L'ambito R7 dei corridoi fluviali è costituito dalle pertinenze fluviali dell'Arno e dei suoi principali tributari nonché dei canali di derivazione di rilevanza idraulica. Fanno parte dell'ambito oltre ai corsi d'acqua, le fasce di rispetto, le aree di pertinenza fluviale, le opere idrauliche e la vegetazione ripariale dove presente, nonché le aree individuate per le casse di espansione ai fini di riduzione del rischio idraulico. La fascia di pertinenza si fa più ampia lungo il Fiume Arno dove, in prossimità del capoluogo, sono presenti orti ed aree coltivate.
Il sub-ambito R7.1 corrisponde ai contesti fluviali, così come individuati dal Piano Strutturale, nel territorio rurale.
I corridoi costituiscono elementi della rete ecologica in cui, come per l'ambito U13 delle aree urbane, la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione.
2. Ferma restando la competenza dell'autorità idraulica sono interventi di miglioramento ambientale la manutenzione e il miglioramento delle sistemazioni idrauliche e idraulico agrarie, il mantenimento e l'implementazione della rete dei corridoi ecologici e della vegetazione ripariale con l'obiettivo di salvaguardare o migliorare la continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, la realizzazione di piccole aree umide. Sono fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.
3. Nell'ambito R7 non sono consentiti:
- - nuovi annessi e nuove abitazioni rurali;
- - l'agricampeggio e l'agrisosta camper;
- - manufatti amatoriali;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria;
- - la realizzazione di invasi, salvo i casi prescritti dall'autorità idraulica.
4. Nel sub-ambito R7.1 gli interventi ammessi dovranno comunque garantire il mantenimento della continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, privilegiando la conservazione dell'assetto paesaggistico proprio del contesto fluviale.
In particolare per i manufatti aziendali che richiedono trasformazioni permanenti al suolo saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Art. 81 Disposizioni generali per il territorio rurale
1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti e ove possibile ripristinati nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
- - le opere di regimazione idraulica, le sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque e la presenza di stagni ed invasi;
- - le fasce ripariali e l'area di pertinenza dell'Arno
- - la viabilità poderale ed interpoderale;
- - le siepi arboreo arbustive;
- - i filari arborati e gli alberi camporili a delimitazione dei campi;
- - i viali alberati.
Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, sia dal punto di vista tecnico-agronomico, che idraulico e paesistico-ambientale.
Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o di interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovrà esserne fornita dettagliata individuazione e descrizione nel piano o nel progetto; tale piano o progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.
2. All'interno dell'area di intervento dovrà essere sempre garantita la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.
3. È consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.
Le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, nÉ incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.
5. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.
6. Sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto, fatto salvo quanto necessario alla conduzione agricola.