Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 43 Criteri generali di fattibilità
1. Le condizioni di fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo sono stabilite in funzione delle condizioni di pericolosità geologica, sismica e del rischio da alluvioni individuate nel territorio comunale.
2. Gli articoli seguenti definiscono i criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, in relazione al rischio di alluvioni e in relazione agli aspetti sismici.
Tali criteri di applicano in caso di interventi ammessi dalle discipline per la gestione degli insediamenti esistenti (Parte II della presenti NTA), mentre per le trasformazioni degli assetti insediatavi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte III della presenti NTA) si rinvia alla specifica Relazione tecnica con i criteri di fattibilità e schede di fattibilità.
Art. 44 Criteri di fattibilità geologica
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.
- a. Nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e nelle relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e dei relativi sistemi di monitoraggio sull'efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza sono realizzati in modo tale da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- b. Nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza sono realizzati in modo tale da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
- c. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione o aumenti di superficie coperta o di volume e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.
- a. La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed effettuate in fase di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
- b. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione oppure aumenti di superficie coperta o di volume e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2) le condizioni di attuazione sono quelle di eseguire specifiche indagini finalizzate a non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.
4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1) non vi sono condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.
Art. 45 Criteri di fattibilità sismica
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:
- a. nel caso di zone di instabilità di versante attive e nelle relative aree di evoluzione sono effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante tenuto conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'O.D.P.C.M. 3907/2010;
in queste aree la fattibilità degli interventi di nuova edificazione è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.3, lettera A) dell'Allegato A della DGR 31/2020;
agli interventi sul patrimonio esistente si applicano i criteri definiti al paragrafo 3.1.3 lettera B) dell'Allegato A della DGR 31/2020; - b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti edilizi, sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:
- a. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
- b. in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse è effettuata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi, posti a contatto, al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche;
- c. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o entro le coperture stesse entro alcune decine di metri, sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse; nelle zone di bordo della valle è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo, quale quella sismica a rifrazione o riflessione;
- d. nel caso di zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di evoluzione sono realizzati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.1.3 dell'Allegato A della DGR 31/2020, tenendo conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'O.D.P.C.M. 3907/2010.
3. Nell'ambito dell'area caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3) la valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2) da parte del progettista è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità alle NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti casi:
- a. realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti nella classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell'art. 181 della L.R. 65/2014;
- b. realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell'art. 181 della L.R. 65/2014.
4. Per le aree caratterizzate dalla classe di pericolosità sismica locale elevata (S3) è inoltre necessario rispettare i seguenti criteri:
- a. per le aree di instabilità di versante quiescenti la fattibilità di interventi di nuova edificazione è subordinata all'esito delle verifiche di stabilità di versante e alla preventiva realizzazione, qualora necessario, degli interventi di messa in sicurezza individuati al paragrafo 3.1.1, lettera A) dell'Allegato A della DGR 31/2020; la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 punto B) dell'Allegato A della DGR 31/2020;
- b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (punto 8.4.3 delle NTC2018), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con il punto 8.4 delle NTC2018).
5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia.
6. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale bassa (S1) non sono necessarie condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Art. 46 Pericolosità e fattibilità idraulica
1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata dalla Tav. I.1 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000.
Nella Tav. I.1 del Piano Strutturale è effettuata l'integrazione delle pericolosità derivanti dai nuovi studi idrologico-idraulici condotti a supporto del Piano Strutturale e del Piano Operativo comunali e della pericolosità del PGRA vigente.
La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018, è individuata dalla Tav. I.2 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.
I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla Tav. I.3 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.
Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla Tav. I.4 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.
2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all'articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.
3. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all'art. 8, ed in particolare:
- - opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
- - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
- - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
- - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l'installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.
4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all'interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali, nonché alla classe di magnitudo idraulica del Piano Strutturale.
Per la fattibilità degli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma non provviste di informazioni circa i battenti, la velocità della corrente e la magnitudo idraulica sono applicate le disposizioni transitorie di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i.
In alternativa è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al P.S., mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell'area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.
Tale studio, che deve interessare comunque tratti fluviali significativi, non è finalizzato all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, bensì ad esclusivo supporto dell'intervento edilizio in oggetto.
Qualora si intenda finalizzare detto studio idrologico-idraulico anche all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, esso deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa sovraordinata.
5. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in caso di interventi di sopraelevazione (lett. b o lett. c) o interventi di difesa locale (lett. d) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a:
- - 30 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo secondario di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al comma 4;
- - 50 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo principale (F. Arno) di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale.
6. Nel caso di realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con ampliamento volumetrico, su fabbricati non ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma lambiti, su uno o più lati, da perimetrazioni P3 o P2 è comunque dovuto il rispetto del franco di sicurezza minimo di cui al comma 5 rispetto al battente duecentennale al contorno o alla media dei battenti duecentennali al contorno, attraverso opere di sopraelevazione (lett. c), senza verifica del non aggravio del rischio in altre aree, o di difesa locale (lett. d).