Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 Manufatti amatoriali per i cavalli

1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati al ricovero di cavalli detenuti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato, come indicato al precedente art. 94, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla contestuale realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
  • - l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture (recinti, rondò, ecc.) per l'allenamento dei cavalli;
  • - non vengano eliminate alberature di interesse storico;
  • - il progetto comprenda le modalità di gestione e smaltimento degli effluenti.

3. Il manufatto è dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile:

  • - per un solo cavallo 15 mq. di superficie coperta con almeno 1.500 mq. di terreno agricolo;
  • - per due o più cavalli, fino ad un massimo di quattro, 15 mq. di superficie coperta per ogni capo (fino ad un massimo di 60 mq.) con almeno 2.500 mq. di terreno agricolo per ogni capo.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - strutture leggere e rimovibili in legno;
  • - altezza massima in gronda di 3 ml.;
  • - pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
  • - copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
  • - eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
  • - pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13