Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 66 Aree produttive miste a terziario (U10)

1. Le aree produttive U10 corrispondono ai tessuti caratterizzati dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni artigianali e direzionali.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6).

3. All'interno delle aree U10, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 ed e5 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13