Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 48 Aree di pertinenza degli aggregati
1. Le aree di pertinenza degli aggregati, così come individuate dal PTCP di Arezzo, sono sottoposte a particolare normativa di tutela, sia in relazione al contesto paesaggistico, sia in considerazione del valore intrinseco dell'aggregato stesso. Il PTCP classifica infatti tali aree sulla base dei diversi gradi di permanenza dei valori paesaggistici dell'intorno e dell'integrità e valore architettonico della loro struttura edilizia. Tali aree coincidono altresì con gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici - ovvero gli intorni territoriali dei centri minori e dei nuclei rurali storici - individuati dal PS ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/2014.
2. In tutte le aree di pertinenza degli aggregati, a prescindere dalla classificazione di valore effettuata dal PTCP, non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati dallo stesso PTCP di Arezzo e delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 106;
- b) si dovranno prevedere sistemazioni a verde coerenti con il contesto, anche al fine di rafforzare gli ecosistemi e la permeabilità ecologica.
Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.
3. In rapporto alla coerenza con l'intorno e al loro valore riconosciuto, per le aree di pertinenza di Rendola, Ventena, Moncioni, Caposelvi e Levane Alta - aggregati che comprendono beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo quali il Complesso ecclesiastico di San Donato a Rendola, la Torre campanaria e la Chiesa di Santa Maria Assunta a Moncioni, la Torre e la Chiesa della Compagnia a Caposelvi e il Complesso parrocchiale di San Martino a Levane Alta - è esclusa ogni altra forma di nuova edificazione e non sono consentiti i manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo, di cui al successivo art. 99, né l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100, mentre i manufatti per l'agricoltura amatoriale, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103, sono consentiti nei limiti però di 12 mq.; non sono altresì ammessi gli impianti agrivoltaici.
4. Negli altri aggregati, in relazione alla presenza di valori architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza o per la compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti, sono invece consentiti nuovi annessi e manufatti aziendali di cui al successivo art. 97, fatta eccezione per i manufatti prefabbricati per il rimessaggio e le strutture a tunnel; è altresì consentita l'installazione di manufatti amatoriali, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103.
5. Nelle aree di pertinenza degli aggregati sono inoltre prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata e valorizzata la presenza di eventuali sistemazioni colturali tradizionali (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati). Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei P.A.P.M.A.A..
6. In presenza di spazi unitari, quali aie o corti rurali, è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni o altre separazioni che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi. L'eventuale realizzazione di nuove recinzioni dei resede, nel rispetto delle condizioni dell'art. 87 delle presenti Norme, di addizioni volumetriche e di manufatti pertinenziali, laddove consentiti, dovrà preservare i caratteri del contesto rurale e non introdurre elementi propri del paesaggio urbano, né chiudere la viabilità, anche poderale esistente, salvaguardando per tutti gli interventi ammessi le vedute dagli assi viari esistenti e dagli eventuali punti panoramici.