Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 41 Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale
1. Nel territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella" (codice IT51800012).
2. Le Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat) e Direttiva 2009/147/CE, Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.M. 27/04/2010, D.G.R. n. 644/2004, D.G.R. n. 454/2008, D.G.R. n. 1006/2014, L.R. 30/2015, D.G.R. n. 1223/2015, D.G.R. n. 13/2022 e D.G.R. n. 866/2022.
3. Dovranno pertanto essere rispettate le Misure Regolamentari della scheda sito-specifica, di cui all'All. C della D.G.R. n. 1223/2015 e la Misura Regolamentare di cui all'All. A della D.G.R. n. 1223/2015 GEN_06, che vieta:
- - la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- - la costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- - l'allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della L.R. 48/1994.
4. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, si dovrà:
- - limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare studio di incidenza;
- - non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
- - limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
- - incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
- - promuovere nei Siti una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
- - prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
- - mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati da sfalcio e prati umidi, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.
5. Ai piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti negli stessi, si applica la Valutazione di Incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015; sono previste procedure semplificate di VIncA per le tipologie di attività, progetti ed interventi individuate negli allegati A e B alla D.G.R. n. 13/2022.
Per gli interventi ricadenti anche nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti contestualmente i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
6. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale è opportuno introdurre, se pertinenti, gli interventi di miglioramento ambientale per la salvaguardia e il miglioramento di specie ed habitat tutelati nelle ZSC.
7. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.