Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 18 Dotazione di parcheggi per la sosta di relazione delle attività commerciali al dettaglio
1. Fatte salve le eccezioni riferite ai diversi ambiti, il reperimento di dotazioni di parcheggio a carattere privato per la sosta di relazione deve osservare le disposizioni del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R e s.m.i. ed è prescritto per gli esercizi ed attività con destinazione d'uso commerciale al dettaglio derivante dai seguenti interventi:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti.
2. Il reperimento delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione è altresì prescritto nel caso di:
- - mutamento della destinazione d'uso di unità immobiliari o edifici esistenti con l'introduzione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
- - ampliamento della superficie di vendita di esercizi e attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.
3. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 17 - sono definite nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:
- - delle varie tipologie di attività e strutture commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita), ovvero del dimensionamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e/o delle attività equiparate;
- - della superficie di vendita.
Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste al Titolo VIII delle presenti Norme in conformità con le vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.
4. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, che non osservano i limiti dimensionali degli esercizi commerciali al dettaglio, di cui alle vigenti norme regionali, che sono riferiti alle attività di commercio di vicinato e alle medie e grandi superfici di vendita, sono comunque da reperirsi dotazioni aggiuntive di parcheggio in misura equivalente; ai fini del calcolo si assume in luogo della superficie di vendita il parametro della superficie di somministrazione, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela e utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.
6. Ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), le aree computabili a parcheggio di relazione devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie utilizzata; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico. Non potranno inoltre essere computate per la verifica delle dotazioni richieste eventuali aree costituite in più parti e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori a 8%.
Nei parcheggi di relazione delle medie superfici di vendita dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 3 posti auto.
7. Le aree del parcheggio di relazione dovranno essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale. Nel caso di parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
8. Per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:
Numero posti auto | Numero punti di ricarica richiesti |
---|---|
Da 20 a 99 | 1 |
Da 100 a 199 | 2 |
Da 200 a 499 | 3 |
Da 500 | 4 |