Quesito: Ho necessità di procedere al recupero di alcuni locali soffitta al fine di renderli abitabili. I locali sono direttamente collegati all'abitazione sottostante da scala interna ad uso esclusivo. Qual è la normativa di riferimento? L'intervento è soggetto al pagamento di Oneri di Urbanizzazione e Contributo Costo di Costruzione?
Risposta: Il recupero abitativo dei sottotetti è normato dalla Legge Regionale n. 5 dell'8 febbraio 2010, la quale identifica l'intervento come Ristrutturazione Edilizia Conservativa ai sensi dell'art. 135, comma 2, lettera d) della L.R. 65/2014. Il recupero è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma non è consentito negli edifici nei quali la categoria di intervento sia di Restauro (R) e Risanamento Conservativo (Rc). La Legge Regionale n. 5/2010 stabilisce le caratteristiche fisiche che devono presentare i locali una volta recuperati, in termini di altezze interne (minime e medie) e di rapporti aeroilluminanti. L'intervento deve altresì prevedere idonee opere di isolamento termico, così come disposto dall'art. 3 comma 5 della medesima Legge.
L'intervento è soggetto al pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e Contributo Costo di Costruzione, così come disposto dall'art. 2 comma 3 della L.R. 5/2010.
Per quanto attiene il recupero abitativo dei locali sottotetti degli edifici classificati con intervento massimo ammissibile Restauro (R) e Risanamento Conservativo (Rc) ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente, in luogo della Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2010, si può applicare l'art. 49.2. Abitabilità dei sottotetti, il quale identifica le caratteristiche fisiche che devono avere i locali sottotetto per essere dichiarati agibili. L'intervento non può comportare l'inserimento di nuovi solai o la modifica delle quota di imposta esistente.
Le opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 49.2 del Regolamento Urbanistico vigente sono soggette al pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria si sensi dell'art. 183 della L.R. 65/2014.