Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di Montevarchi sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in ambiti o tessuti sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti, a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS.

2. I tessuti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - la città antica di Montevarchi (U1)
  • - i tessuti dei villini e dei palazzi primo '900 - l'espansione ottocentesca e primo novecento - (U2, con sub-ambito dei villini U2.1)
  • - i borghi e gli altri tessuti storici (U3, con sub-ambito del tessuto storico di Moncioni)
  • - gli aggregati storici interclusi (U4)
  • - i quartieri recenti pianificati (U5)
  • - i tessuti recenti residenziali (U6)
  • - i tessuti recenti residenziali misti (U7)
  • - le piastre produttive specializzate (U8)
  • - le aree artigianali miste (U9)
  • - le aree produttive miste a terziario (U10)
  • - le aree specializzate del commercio (U11)
  • - le grandi attrezzature collettive (U12)
  • - gli elementi e le aree della rete ecologica nell'area urbana (U13) con sub-ambito U13.1 dei contesti fluviali.

3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.

Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.

Art. 56 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali sono riferiti alle aree che costituiscono pertinenza degli edifici all'interno degli ambiti urbanizzati, coincidenti con il lotto urbanistico di riferimento, come definito all'art. 35 del D.P.G.R. 39/R. Essi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale. In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica, nei tessuti di antico impianto e nei resede di pertinenza di fabbricati con disciplina di intervento t1, t2 e t3, quando possibile in relazione agli interventi previsti, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari.

2. Al fine di schermare le auto in sosta è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme.

3. Negli spazi pertinenziali sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare; la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un titolo edilizio unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 20 mq., fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
  • - a pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali permeabili o semipermeabili, in coerenza con il contesto di appartenenza; nel caso di resede di matrice storica dovranno essere privilegiati la terra battuta o la ghiaia.

L'installazione di pergole fotovoltaiche è sempre consentita negli spazi pertinenziali di edifici specialistici con destinazione industriale e artigianale (b1), commerciale e direzionale e di servizio e agricola.

4. La realizzazione di piscine è consentita con esclusione dei tessuti U1 ed U2 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 e t2 e a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.

Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,80 ml.

La costruzione della piscina, che dovrà comunque garantire il mantenimento delle superfici minime permeabili, di cui all'art. 31, dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

  • - la superficie della vasca non potrà essere superiore al 20% di quella del resede e la profondità non dovrà superare 2,00 ml.

Le tipologie di piscine che rientrano nelle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme non sono ammesse nei tessuti U1 e U2 e nell'ambito U3.1 e nei complessi con disciplina di intervento t1 e t2.

5. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e per edifici e complessi con disciplina di intervento t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti a contatto con da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva.

La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., mentre un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa solamente nel caso di terreno in forte pendio, con pendenza superiore al 30%.

6. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.

7. Eventuali fonti, fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e manufatti assimilabili di interesse storico, presenti nei resede anche se non specificamente individuati nelle Tavole del PO sono da considerare soggetti alla disciplina di intervento t2, senza possibilità di mutamento di destinazione d'uso.

8. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto esclusivamente negli ambiti U8, U9 e U10.

9. Negli ambiti corrispondenti a insediamenti specialistici (U8, U9, U10 e U11) le tavole di progetto del PO individuano (rappresentandoli con specifica campitura) gli spazi scoperti integrativi delle pertinenze private e finalizzati alla qualificazione dei margini e all'ambientazione nel contesto urbano, da effettuarsi con elementi vegetazionali (arborei e/o arbustivi); tali spazi possono essere destinati anche alla sosta carrabile e in tal caso sono ammesse sistemazioni del suolo con pavimentazioni permeabili o semipermeabili.

Art. 57 La città antica di Montevarchi (U1)

1. I tessuti U1 corrispondono al centro urbano di antica formazione di Montevarchi, cioè il tessuto racchiuso dal perimetro delle mura medievali. Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, comunque riconosciuti di valore storico-documentale.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3).

3. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
  • - turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 60 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra degli edifici che hanno accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque da aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare. Nei vani prospicienti alle aree pubbliche si possono prevedere esclusivamente nuovi locali di servizio alla residenza, quali cantine, ripostigli, lavanderie e altri spazi accessori o altri locali a servizio delle attività ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, escludendo comunque camere o locali di soggiorno. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

5. I tessuti di antico impianto sono ambiti dove privilegiare la pedonalità e la qualificazione degli spazi pubblici e dove pertanto, in caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale relativi al parcheggio di relazione, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.

6. All'interno dei tessuti U1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei antichi urbani e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici. Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare.

Art. 58 I tessuti dei villini e dei palazzi primo ‘900 (U2)

1. I tessuti U2 comprendono gli insediamenti ad impianto storco o storicizzato, cresciuti intorno alla città antica nei primi decenni del XX secolo, corrispondenti agli anni di forte crescita industriale della città. Peculiari a questo proposito i tessuti a villini con giardino (U2.1), che pur essendo coevi si differenziano significativamente dai palazzi lungo strada.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti all'ambito U2 il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4), mentre per l'ambito U2.1 è quella di tipo 2 (t2).

3. Per le peculiari caratteristiche tipologiche e architettoniche, all'interno dei tessuti U2, si differenziano le categorie funzionali ammesse dal PO, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente nei tessuti U2 eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq, mentre nei villini U2.1 la superficie utile minima richiesta è di 90 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che abbiano accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.

5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.

Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.

Art. 59 I borghi e gli altri tessuti storici (U3)

1. I tessuti U3 comprendono gli insediamenti lineari, originati a partire dal nucleo storico, caratterizzati da edifici allineati lungo le principali direttrici storiche di collegamento con le città di Arezzo e Firenze e il val d'Arno. È differenziato come U3.1 il tessuto storico di Moncioni, costituito dal nucleo di antica formazione che conserva la primitiva struttura medievale.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, e discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4).

3. All'interno dei tessuti U3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
  • - turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Nel tessuto storico di Moncioni (U3.1) le attività direzionali e di servizio sono ammesse limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale; per le attività turistico ricettive sono consentite quelle compatibili con i caratteri degli edifici, quali piccoli alberghi e dimore d'epoca, alberghi diffusi, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani seminterrati degli edifici, mentre è consentita al piano terra nel caso di edifici che non abbiano accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; nel caso in cui l'accesso avvenga direttamente da aree pubbliche il cambio d'uso è consentito a condizione che il l'accesso all'unità abitativa possieda le caratteristiche proprie della residenza; è per questo consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale a partire dalla disciplina di intervento t3; il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è invece sempre consentito per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.

Per gli esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.

6. All'interno dell'ambito U3.1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante del nucleo antico di Moncioni e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici. Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare.

Art. 60 Gli aggregati storici interclusi (U4)

1. Gli aggregati storici U4 comprendono piccoli insediamenti di matrice storica, aggregati e nuclei un tempo esterni all'area urbana, raggiunti in anni recenti dell'espandersi della città di Montevarchi. Caratterizzati da edifici e complessi di antico impianto, talvolta parzialmente alterati, che mantengono significativo interesse documentale.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

3. All'interno dei tessuti U4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 60 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; nel caso di ripristino della tipologia originaria è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.

5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.

Art. 61 I quartieri recenti pianificati (U5)

1. I tessuti U5 comprendono le parti della città nate da lottizzazioni o progetti pubblici o privati pianificati, che il piano riconosce come interventi unitari, anche se talvolta possono essere articolati con varie tipologie edilizie. Di formazione recente, sono da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione.

All'interno del tessuto sono, inoltre, comprese le zone "Peep", nelle quali l'assetto ordinato, esito di un corretto rapporto tra gli edifici e le aree attrezzate ad uso pubblico presenti, è comunque da preservare.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

Gli interventi previsti dalla disciplina d'intervento t4 hanno l'obiettivo di assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici degli edifici in questione.

3. All'interno dei tessuti U5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

Art. 62 Tessuti recenti residenziali (U6)

1. I tessuti U6 comprendono le aree del territorio urbanizzato di formazione più recente, a partire dal dopoguerra, caratterizzati da tipologie edilizie diversificate, esito sia di interventi singolari che pianificati.

2. Tali tessuti comprendono edifici e complessi edilizi di formazione recente, generalmente privi di particolare valore architettonico e/o storico-documentale, ma comunque connotati da unitarietà e omogeneità di caratteri, materiali e finiture, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).

3. All'interno dei tessuti U6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza
  • - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1 ed e5, come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Se prospicienti la viabilità pubblica sono consentite altresì le attività:

  • - b2 definite dall'art. 9 delle presenti Norme;
  • - c1 e c2 definite dall'art. 10 delle presenti Norme.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

Art. 63 Tessuti recenti residenziali misti (U7)

1. I tessuti U7 comprendono insediamenti urbani di formazione recente e caratterizzati dalla prevalenza della funzione residenziale, con la significativa presenza di altre attività tipicamente urbane (attività commerciali, attività direzionali e di servizio, attrezzature) a questa compatibili.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).

3. All'interno dei tessuti U7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio b2
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 e c2
  • - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1 ed e3 ed e5, come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

Art. 64 Le piastre produttive specializzate (U8)

1. Le aree produttive U8 corrispondono agli insediamenti specialistici di carattere prevalentemente industriale e artigianale, a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica che le ha individuate come aree industriali attrezzate.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6).

3. All'interno dei tessuti U8, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 e c2
  • - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1, e3 ed e5,
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.

Art. 65 Aree artigianali miste (U9)

1. Le aree artigianali miste U9 corrispondono ai tessuti, con buoni livelli di accessibilità, caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi, artigianali per lo più, spesso integrati a funzioni commerciali sui fronti strada.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).

3. All'interno delle aree U9, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio b2
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.

Art. 66 Aree produttive miste a terziario (U10)

1. Le aree produttive U10 corrispondono ai tessuti caratterizzati dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni artigianali e direzionali.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6).

3. All'interno delle aree U10, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 ed e5 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.

Art. 67 Le aree specializzate del commercio (U11)

1. Le aree U11 sono caratterizzate dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni direzionali e di servizio. Tali aree comprendono sia insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita, sia attività produttive e/o direzionali in evoluzione, verso una ulteriore specializzazione commerciale e di servizio alle imprese.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).

3. All'interno delle aree U11, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianato di servizio b2
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Nelle aree U11 classificate come zone B il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In tale ambito si dovranno garantire lo svolgimento delle attività di relazione e di scambio, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta e con il miglioramento della qualità ambientale ed estetico-formale dei luoghi, con particolare riferimento allo spazio pubblico.

Art. 68 Le grandi attrezzature collettive (U12)

1. Le grandi attrezzature U12 sono aree o edifici caratterizzati dalla presenza di importanti servizi pubblici di interesse generale, che per dimensioni e caratteristiche costituiscono eccezione nel continuum urbano. Le attrezzature U12 ospitano attrezzature disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore, quali i servizi ospedalieri e sanitari, i servizi dedicati allo sport e le aree per l'istruzione. Sono ricompresi nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento dell'attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, ecc.

2. Le grandi attrezzature U12 ricadenti nelle aree di cui al presente articolo costituiscono spazi, attrezzature e servizi e relativi spazi di servizio, per i quali, alle condizioni dettate dal precedente art. 15, gli interventi di adeguamento o l'ampliamento sono sempre consentiti.

3. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione delle attrezzature collettive e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:

  • - garantire l'accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • - garantire la realizzazione di parcheggi e spazi pavimentati secondo i criteri di qualità di cui all'art. 31 delle presenti Norme;
  • - prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni alle aree, sia ciclabili che pedonali;
  • - connettere tali aree con la rete dei trasporti pubblici;
  • - adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica gli edifici, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'utilizzo di tecnologie in cui la componente vegetale è componente essenziale (a titolo esemplificativo tetti e pareti verdi);
  • - garantire l'incremento della dotazione verde secondo i criteri progettuali di cui all'art. 32 delle presenti norme, prevedendo la dotazione di alberature che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati.

Art. 69 Gli elementi e le aree della rete ecologica nell’area urbana (U13)

1. Le aree U13 comprendono, quali elementi di connessione ambientale, i corsi d'acqua che attraversano le aree urbanizzate e che svolgono un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.

Il sub-ambito U13.1 corrisponde ai contesti fluviali, così come individuati dal Piano Strutturale, appartenenti al territorio urbanizzato.

2. Per gli elementi e le aree della rete ecologica nell'area urbana la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la necessità primaria di salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione.

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:

  • - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità complessiva e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, ecc.);
  • - interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

4. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano e periurbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti.

5. Nel sub-ambito U13.1 gli interventi ammessi dovranno comunque garantire il mantenimento della continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, privilegiando la conservazione dell'assetto paesaggistico proprio del contesto fluviale e saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13