Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 41 Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale
1. Nel territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella" (codice IT51800012).
2. Le Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat) e Direttiva 2009/147/CE, Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.M. 27/04/2010, D.G.R. n. 644/2004, D.G.R. n. 454/2008, D.G.R. n. 1006/2014, L.R. 30/2015, D.G.R. n. 1223/2015, D.G.R. n. 13/2022 e D.G.R. n. 866/2022.
3. Dovranno pertanto essere rispettate le Misure Regolamentari della scheda sito-specifica, di cui all'All. C della D.G.R. n. 1223/2015 e la Misura Regolamentare di cui all'All. A della D.G.R. n. 1223/2015 GEN_06, che vieta:
- - la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- - la costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- - l'allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della L.R. 48/1994.
4. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, si dovrà:
- - limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare studio di incidenza;
- - non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
- - limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
- - incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
- - promuovere nei Siti una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
- - prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
- - mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati da sfalcio e prati umidi, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.
5. Ai piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti negli stessi, si applica la Valutazione di Incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015; sono previste procedure semplificate di VIncA per le tipologie di attività, progetti ed interventi individuate negli allegati A e B alla D.G.R. n. 13/2022.
Per gli interventi ricadenti anche nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti contestualmente i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
6. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale è opportuno introdurre, se pertinenti, gli interventi di miglioramento ambientale per la salvaguardia e il miglioramento di specie ed habitat tutelati nelle ZSC.
7. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.
Art. 42 Arboreto monumentale di Moncioni (ANPIL)
1. L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) - codice regionale APAR04, codice dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio EUAP1026 -, istituita con D.C.C. 30 del 20/04/1998, corrisponde al giardino botanico storico circostante il complesso antico di Villa Gaeta.
2. L'arboreto comprende un'importante collezione ottocentesca (con conifere esotiche e non) da tutelare e valorizzare. Potrà essere consentito l'arricchimento della collezione sulla base di un progetto specifico.
La fruizione pubblica dell'area dovrà essere garantita compatibilmente con la salvaguardia del giardino storico.
3. Per gli interventi ammessi nell'area si rimanda alla disciplina specifica riportata al comma 5 dell'art. 92 delle presenti Norme - Villa Gaeta e Pinetum (SR5.05) -.