Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20 Disciplina degli interventi nel Piano Operativo

1. Il Piano Operativo regolamenta gli interventi e le opere ammissibili sul patrimonio edilizio esistente attraverso l'articolazione in tipi della disciplina degli interventi di cui al presente Titolo, secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e la conseguente classificazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017, tenendo conto della base conoscitiva fornita dal rilievo degli insediamenti di matrice storica effettuato per il primo Regolamento Urbanistico (Allegato: il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico architettonico del territorio rurale) e della documentazione conoscitiva del PTC di Arezzo.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti sono individuati in base ai tipi della disciplina di intervento attribuiti dal piano, il riferimento alle categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio urbanizzato e nei nuclei rurali le Tavole di progetto del PO alla scala 1:2.000 riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).

Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio rurale, le Tavole di progetto del PO, alla scala 1:10.000, riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) limitatamente al patrimonio edilizio esistente di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale, mentre gli altri edifici, complessi e manufatti - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, non identificati da perimetrazione e sigla, devono osservare i limiti previsti dalla disciplina di intervento t5, fatta eccezione per quanto specificato al Capo II del Titolo X per le aziende agricole. Sono inoltre identificate alcune Aree con disciplina specifica, rappresentate nelle tavole del PO da perimetro e codice univoco (di colore viola), per le quali valgono le disposizioni del Capo III del Titolo X.

4. Le Tavole di progetto del PO individuano altresì le aree più significative - per collocazione o per dimensione - interessate da progetti in corso di attuazione, indicati con la sigla PV. Una volta ultimati, gli edifici risultanti da tali progetti sono da considerare sottoposti alla disciplina di intervento t4, senza possibilità di ampliamenti, frazionamenti e mutamento di destinazione d'uso.

5. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati nelle tavole delle Discipline del territorio del PO da apposita perimetrazione e sigla che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

Art. 21 Disposizioni generali per gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici e dei complessi edilizi oggetto di intervento, il presente PO individua i tipi di disciplina d'intervento da osservare per il patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale. I tipi di disciplina d'intervento stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, per il quale sono da considerare sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti ai mutamenti di destinazione d'uso e al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme. Sul patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 135 della L.R. 65/14.

2. Nel caso di edifici e complessi di particolare valore, sottoposti alla disciplina di intervento t1, t2 e t3, considerati di valore storico, culturale ed architettonico, gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali originari o comunque compatibili. In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della L.R. 65/2014 i progetti relativi agli edifici t1 e t2 devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi. Limitatamente agli interventi significativi di adeguamento e modificazione di cui all'art. 24, comma 2, la relazione storico-critica dovrà accompagnare anche i progetti che interessano gli edifici con disciplina di intervento t3. I contenuti di detta relazione dovranno essere, di norma, i seguenti:

  • - notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
  • - analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
  • - analisi dello stato attuale con individuazione:
    • - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
    • - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso dei singoli locali;
  • - esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
  • - esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

Le discipline di intervento t1, t2 e t3 devono essere osservate anche nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola. Tuttavia, per gli edifici con disciplina di intervento t3, qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, secondo le disposizioni di legge sono ammessi anche gli ampliamenti di cui all'art. 71, comma 1bis e comma 2 e quelli di addizione volumetrica, di cui all'art. 72, comma 1, lettera bbis), della LR 65/2014, da effettuarsi mediante P.A.P.M.A.A (Programma Aziendale).

3. Nel caso di edifici e complessi edilizi destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (indicati con la lettera s), qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai tipi della disciplina di intervento definiti dal presente PO, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere, compresi quelli di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia.

4. Gli edifici non ultimati per i quali sono decaduti i titoli abilitativi e ai quali nelle tavole del PO non è attribuita alcuna disciplina di intervento, sono da considerare esistenti e sottoposti alla disciplina di intervento t4 solo nei casi in cui almeno sia stato completato l'involucro edilizio, come definito ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 39/R; non sono da considerare tali gli edifici privi dei tamponamenti esterni, ancorché dotati di copertura.

5. In conformità alle norme vigenti in materia (comunitarie, nazionali e regionali), negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in particolare nel caso di complessi rurali in stato di abbandono, per favorire la tutela delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), oltre che di strigiformi (rapaci diurni e notturni) e di irundinidi (rondini, balestrucci), dovranno essere effettuate verifiche preventive per accertare la presenza di colonie di chirotteri e uccelli e dovranno essere utilizzati opportuni accorgimenti tecnici che saranno definiti in dettaglio da apposito regolamento comunale.

Art. 22 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1)

1. Gli edifici e i complessi edilizi a cui il PO attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) sono quelli soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali, per i quali sono consentiti gli interventi di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004 che, ai sensi di legge, devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. Gli interventi ammissibili sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche. L'intervento di tipo 1 (t1), previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Anche laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.

Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 23.

3. Il PO non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di interesse, ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto.

4. Ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 23 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2)

1. La disciplina di intervento di tipo 2 (t2) è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela a edifici e complessi edilizi considerati di valore storico, culturale ed architettonico e degli elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo. Per tali edifici devono essere mantenuti gli apparati decorativi, ove presenti e gli interventi devono avvenire nel rispetto degli elementi formali e strutturali dell'organismo edilizio, pertanto gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa sono consentiti a condizione che siano osservate le limitazioni di cui ai successivi commi, finalizzate a garantire la loro adeguata tutela.

2. Gli interventi sugli edifici con disciplina di intervento t2 non devono comportare :

  • - demolizione del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione dei necessari interventi di sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di miglioramento sismico, debitamente comprovati da adeguata documentazione tecnica;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato, fatte salve quelle risultanti dall'eliminazione delle superfetazioni e quelle finalizzate a migliorare la funzionalità delle coperture, nei limiti definiti al successivo comma 3, lett. b);
  • - alterazioni sostanziali del funzionamento statico dell'edificio che modifichino la gerarchia statica dell'impianto originario e modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi sugli elementi privi d'interesse e quanto disposto al comma 3, lett. a); eventuali interventi di frazionamento delle unità immobiliari non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali e l'eventuale realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • - modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi sugli elementi privi d'interesse e quanto disposto al comma 3, lett. a);
  • - inserimento di nuovi solai, salvo i casi di cui al successivo comma 3, lett. c) e fatti salvi gli interventi necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - modifiche dei prospetti sul fronte strada o comunque prospicienti lo spazio pubblico (facciate principali) e quelli a carattere unitario e compiuto; per i prospetti principali eventuali limitate modifiche sono consentite esclusivamente per il ripristino delle aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali e per l'adeguamento di aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio, in tutti i casi da dimostrare sulla base di adeguata documentazione storica; in tutte le facciate di tali edifici si deve evitare l'uso di smalti, trattamenti protettivi al silicone, intonaci plastici o comunque finiture per le facciate che si discostino dall'originario aspetto dell'edificio, anche con riferimento alla grana e alla tecnica di posa, compreso l'uso di guide fisse per l'eventuale realizzazione degli intonaci; non sono altresì consentiti pacchetti di isolamento a cappotto esterni;
  • - tamponamento di logge, parate, porticati e tettoie, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la realizzazione di nuove scale esterne, balconi e terrazze.

3. La disciplina t2 consente, alle condizioni di seguito indicate, i seguenti interventi:

  1. a) la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento; è inoltre consentito l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra, per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico-sanitario, in relazione alla destinazione d'uso ammessa, che non può superare la misura massima di 0,40 ml.;
  2. b) la realizzazione di eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, compatibilmente alla tipologia della gronda, ammessa fino ad un massimo di 0,15 ml., nel rispetto delle modalità descritte al successivo art. 28; è altresì ammessa la realizzazione di intonaci isolanti negli edifici intonacati solo qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (intonaci e tinteggiature originarie, rivestimenti in pietra e altro, decori, cornici, marcapiani, ecc.) e nel caso in cui non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista;
  3. c) l'introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in materiali moderni; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo originario e di superficie massima pari ad 1/3 di quella del vano su cui andrà a insistere, mentre l'altezza utile dell'ambiente sottostante non deve risultare inferiore a ml. 2,40; tale intervento può determinare anche l'incremento delle superfici edificate (o edificabili) SE;
  4. d) il consolidamento ed il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria; il ripristino dovrà avvenire con l'utilizzo di tecniche e materiali appropriate, simili e compatibili con quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato;
  5. e) limitate modifiche - per dimensione e per forma - nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi di valore, alle aperture sui prospetti secondari e le corti interne, non prospicienti strade e spazi pubblici, che non devono comunque interessare fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali non sono consentite; le eventuali modifiche alle aperture non devono alterare l'integrità compositiva del prospetto, della gerarchia delle aperture, rispettando per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, sulla base di adeguata documentazione storica;
  6. f) la realizzazione di lucernari complanari alla copertura, uno per edificio, come definito dal regolamento 39/R, con funzione di ispezione della copertura (art. 9 del D.P.G.R. 2013, n. 75/R del 18/12/2013) ammessa, laddove possibile, sulle falde visivamente meno esposte;
  7. g) l'inserimento di volumi tecnici completamente interrati all'interno della sagoma dell'edificio, se a servizio dell'edificio esistente, a condizione che questo non comporti alterazioni delle strutture resistenti, o negli spazi pertinenziali senza modifiche della morfologia e del profilo dei terreni e degli elementi tradizionali di valore caratterizzanti lo spazio aperto; sono altresì consentiti i volumi tecnici interrati a servizio degli spazi o aree di pertinenza.

Il progetto degli interventi laddove proponga modifiche agli elementi sopra indicati deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti, nonché le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all'organismo originario o comunque ad una precedente configurazione riconosciuta di maggior valore.

4. Sono altresì ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., comunque osservando i limiti della presente disciplina di intervento t2, che non consente nuovi lucernari o nuovi solai; eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come nel caso dei soppalchi, di cui al precedente comma.

5. Gli edifici con disciplina di intervento t2 sono considerati dal PO di valore storico, culturale ed architettonico per i quali, ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 24 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)

1. La disciplina di intervento di tipo 3 (t3) è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi tipologici, architettonici ed ambientali che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, comma 2, fatta eccezione per gli ulteriori interventi ammessi ai successivi commi.

2. Gli interventi non devono comportare alterazione dei valori storico-tipologici e testimoniali ed oltre a quanto consentito per gli edifici con disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, commi 3 e 4, la disciplina t3 ammette i seguenti interventi:

  • - sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie; l'eventuale spostamento non deve determinare alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e la creazione di ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto, che può determinare anche aumento della superficie utile; tale possibilità è anche riferibile a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura ed è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio (a volta, a cassettone, volterrane, ecc.); è altresì consentita la sostituzione di eventuali scale esterne, laddove non rivestano valore storico o tipologico-documentario, riconducendole alle caratteristiche tipologiche dell'organismo originario;
  • - modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi di valore, del sistema strutturale e a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo che sia riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio da illustrare sulla base di adeguata documentazione, e che in ogni caso non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto, nei quali si possono ripristinare solamente aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali, o introdurne ulteriori solo se finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione più propria; si dovranno proporre soluzioni formali e finiture esterne coerenti, tanto che le eventuali nuove aperture o le modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile come di maggior valore dalla relazione storico-critica richiesta e nel caso in cui i prospetti o parte di essi siano stati alterati in modo incongruo gli interventi devono prevedere il ripristino dei caratteri originari; solo per gli edifci posti all'interno del territorio urbanizzato è consentito realizzare intonaci isolanti e intonaci a cappotto nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 28;
  • - eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e/o di eventuali parti ammalorate o degradate, documentate come tali nella relazione storico-critica di cui al precedente art. 21 e il loro rifacimento a parità di volume nelle forme e nelle tecniche più appropriate e compatibili;
  • - installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura delle logge, altane e nel caso di locali con aperture con grigliati in laterizio detti anche "a salto di gatto", anche comportante aumento di SE e di Volume edificato, mentre non è consentita invece nel caso di porticati e tettoie;
  • - realizzazione o modifica di lucernari piani in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; i nuovi lucernari, non più di uno per unità immobiliare, non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni orizzontali non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale, nel caso di coperture tradizionali con travetti e mezzane e di 0,70 ml. negli altri casi; la loro lunghezza lungo la falda di copertura non può superare 1,50 ml. e devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza a parità di volume e ad un solo piano, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche; laddove non presenti o presenti in misura inferiore, è consentita la realizzazione di ulteriori volumi accessori - finalizzati alla realizzazione di autorimesse pertinenziali, cantine e altri locali di servizio -, anche seminterrati, fino al raggiungimento del 20% del volume totale dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di SA; tali dimensioni massime consentite comprendono in questo caso anche la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento, in ogni caso non in aderenza all'edificio principale; i volumi pertinenziali realizzati fuori terra nel resede di riferimento devono avere un solo piano e forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio principale di riferimento. I volumi pertinenziali realizzati ai sensi del presente comma non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito un utilizzo diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano. Gli interventi pertinenziali, ai sensi della legge regionale, comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
  • - limitatamente agli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO che non abbiano già beneficiato di ampliamenti assimilabili con il precedente Regolamento Urbanistico, sono consentite addizioni volumetriche, fino ad un massimo di 9 mq di SE per ogni unità abitativa, a condizioni che nella richiamata relazione storico-critica si dimostri che tali ampliamenti - per collocazione, dimensione e conformazione - non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi riconosciuti di valore.

Il progetto degli interventi sopra indicati deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti e che illustri i criteri dell'intervento e le soluzioni tecnico-costruttive utilizzati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque di valore storico-topologico e testimoniale da tutelare.

3. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, oltre che per necessità statiche, è consentito per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici in ambito urbano; sono per questo altresì ammesse anche modifiche alle aperture sul fronte strada e verso gli spazi pubblici, purché non vengano alterate l'integrità compositiva del prospetto e la gerarchia delle aperture e garantito il mantenimento dei caratteri architettonici degli elementi costitutivi di valore della facciata.

4. Esclusivamente nel caso in cui si dimostri, mediante apposita documentazione, l'impossibilità di adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche e/o per la presenza di un rischio geomorfologico elevato o molto elevato o per ragioni motivate dalla sicurezza stradale, è consentita la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "come era" quello preesistente e quindi con la stessa configurazione e le stesse finiture, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'edificio può essere ricostruito traslato comunque all'interno dell'area di pertinenza o comunque previa appropriata motivazione, in aree immediatamente adiacenti ad essa riconducibili.

5. Gli edifici con disciplina di intervento t3 sono considerati dal PO di particolare valore, ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, e previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 25 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)

1. La disciplina di intervento di tipo 4 (t4), consente gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con ricostruzione comunque configurata dell'intero edificio, come definita dalla legge regionale e l'incremento delle superfici edificate/edificabili (SE) all'interno della sagoma esistente, compreso quelle eventualmente realizzabili in relazione all'eventuale aumento del numero dei solai. Tale disciplina t4 consente altresì determinate fattispecie di addizioni volumetriche, così come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni e alle limitazioni dettate dai successivi commi.

2. La disciplina di tipo 4, oltre a quanto ammesso per la disciplina di intervento t3, consente:

  1. a) modifiche alle strutture di fondazione, alle strutture in elevazione ed ai solai, con opere che possono prevedere anche il completo svuotamento dell'organismo edilizio e l'inserimento di nuovi solai e di tecnologie diverse da quelle esistenti, che possono comportare anche incremento delle superfici edificate (o edificabili) - SE - all'interno della sagoma esistente;
  2. b) ai fini del consolidamento dell'edificio, esclusivamente nel caso sia dettata da esigenze strutturali, la formazione di un cordolo di coronamento, che non deve risultare visibile all'esterno; la quota di imposta della copertura, ove non sussista l'obbligo di conservare la gronda esistente, può aumentare, a seguito della formazione del cordolo, fino ad un massimo di 0,30 ml.;
  3. c) modifiche alle facciate, compresa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, anche comportante aumento di SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime e la realizzazione di ascensori esterni; nelle facciate sono sempre consentiti gli isolamenti termici esterni (intonaci isolanti e a cappotto), finalizzati al risparmio energetico;
  4. d) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza comunque configurate;
  5. e) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, debitamente certificata;
  6. f) solo per gli edifici residenziali, la realizzazione di interventi pertinenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni del precedente art. 24, comma 2, settimo alinea; per gli edifici con disciplina di intervento t4, tali interventi possono essere realizzati anche in aderenza all'immobile principale di cui costituiscono pertinenza ed è anche ammesso il loro collegamento diretto, purché sia anche previsto l'accesso diretto dall'esterno, in modo da mantenere indiscutibilmente preservato il carattere della pertinenzialità;
  7. g) la realizzazione di volumi tecnici anche fuori terra;
  8. h) gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, quale che sia la loro destinazione d'uso, purché non comportino incremento di volume totale, sia entro che fuori terra; nel territorio urbanizzato tali interventi possono essere effettuati all'interno del lotto urbanistico di riferimento, mentre nel territorio rurale nell'ambito del resede definito nelle tavole del PO; il nuovo edificio deve mantenere un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali uguale o inferiore a quella dell'edificio demolito;
  9. i. solo per gli edifici residenziali esistenti, la realizzazione di interventi di addizione volumetrica, alle condizioni del successivo comma 3.

3. La disciplina t4 consente, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO, i seguenti interventi di addizione volumetrica, comunque complementari agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente comma, lett. h):

  1. a) per i soli edifici con SE inferiore a 350 mq., l'ampliamento realizzato in aderenza ed in continuità con le superfici utili (SU) dell'alloggio verso spazi liberi pertinenziali, fino a 30 mq. o, in alternativa, fino al massimo del 20% di Superficie edificata o edificabile (SE) per ciascuna unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo; l'altezza massima (Hmax) di tali ampliamenti non può superare l'altezza dell'edificio di riferimento esistente; tali addizioni volumetriche possono essere attuate anche per fasi successive, fino al raggiungimento del limite consentito;
  2. b) per i fabbricati residenziali con SE superiore a 350 mq, realizzati con il medesimo atto abilitativo, addizioni volumetriche, comprensive anche di eventuali volumi accessori, volte a migliorare l'utilizzo dell'immobile, fino ad un massimo del 15% della SE complessiva esistente o volume edificabile/ edificato (VE) equivalente, anche con incremento dell'altezza massima;
  3. c) solo all'interno del territorio urbanizzato, il rialzamento degli edifici esistenti, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:
    • - 2,70 ml., anche al fine di renderlo abitabile;
    • - 2,40 ml. anche al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Art. 26 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)

1. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, interventi fino alla sostituzione edilizia per gli edifici residenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici presenti nel territorio urbanizzato e limitatamente a quelli le cui attività sono ritenute compatibili, per i quali le tavole del PO indicano specificatamente la sigla b1 nel territorio rurale.

2. La disciplina di intervento di tipo 5, oltre a quanto previsto per la disciplina di intervento t4, consente:

  1. a) per gli edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale esistenti alla data di adozione del PO, gli interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'incremento della SE fino ad un massimo del 30% di quella esistente, riferita all'edificio principale; gli interventi di sostituzione edilizia potranno attuarsi solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire;
  2. b) per gli edifici specialistici destinati ad attività economiche le seguenti addizioni volumetriche:
    • - per gli edifici in ambito urbano con destinazione d'uso commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza), sono ammessi interventi di addizione volumetrica finalizzati alle attività economiche con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti;
    • - per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianali posti all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, fino a un massimo di 200 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti; tali interventi sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
    • - esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianale e individuati dalle tavole del PO con la sigla b1 posti nel territorio rurale sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 15% di quella esistente, fino a un massimo di 150 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente altresì agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.

Art. 27 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)

1. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6) consente la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, demolizione con ricostruzione, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche, come definite dalle norme regionali, agli edifici specialistici esistenti a destinazione industriale e artigianale posti all'interno del territorio urbanizzato, nelle aree loro dedicate.

2. La disciplina di intervento di tipo 6 consente per gli edifici esistenti specialistici industriali e artigianali esistenti, che non cambiano destinazione d'uso, i seguenti interventi, tra loro alternativi;

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'aumento della SE fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo, pari al 60% del lotto fondiario e un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali di 12,50 ml.;
  2. b) le addizioni volumetriche con incremento della SE esistente per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo del 60%, con altezza pari all'edificio esistente fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
  3. c) la sopraelevazione fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12,50 ml.

Gli interventi a) e b) osservano le prescrizioni per gli impianti fotovoltaici di cui al successivo art. 28, comma 6.

3. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6), come la disciplina t5, consente agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.

Art. 28 Interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici esistenti e uso delle FER

1. Il PO persegue gli obiettivi della UE per la riduzione dei consumi energetici degli edifici e dei sistemi urbani, per i quali valgono gli obblighi dettati dalla normativa vigente. A questo scopo detta indicazioni per favorire il risparmio energetico e l'impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nel rispetto delle disposizioni del PIT-PPR e delle leggi, linee guida e regolamenti regionali e nazionali.

2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle discipline d'intervento t1, t2 e t3, come disciplinati dalle presenti Norme. In tali edifici è prescritta la conservazione delle coperture nella loro forma, consistenza e materiali. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle discipline d'intervento t2 e t3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (0,15 ml.), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

3. Negli edifici e complessi edilizi con disciplina d'intervento t1 e t2 non sono consentiti gli isolamenti a cappotto esterni e gli intonaci isolanti, ritenuti incongrui e irrispettosi del valore storico-architettonico del manufatto, mentre solo per gli edifici all'interno del perimetro del territorio urbanizzato con disciplina d'intervento t3 è ammessa la realizzazione di isolamenti termici esterni sulle facciate interne e corti interne, e solo qualora si documenti che non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista, oltre all'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, ecc.). Tali condizioni sono sempre da documentare mediante specifica relazione, di cui al precedente art. 21, che deve inoltre dimostrare l'appropriatezza e la compatibilità dell'intervento previsto. Per gli edifici con disciplina di intervento t3 posti nel territorio rurale, sempre alle stesse condizioni di cui sopra, sono ammessi gli intonaci isolanti.

4. La realizzazione di serre solari - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali - è ammessa con esclusione degli edifici con disciplina d'intervento t1, t2 e t3. Il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dalla legislazione vigente, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

5. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando la preferenza all'utilizzo dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto. Gli elementi posti sulla copertura dovranno osservare i seguenti criteri:

  • - per la tutela e la salvaguardia dei valori storico testimoniali e dei caratteri architettonici, per edifici con disciplina di intervento t1 e t2 l'impianto dovrà essere posto preferibilmente nelle coperture dei corpi edilizi secondari o a terra adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; per gli edifici con disciplina d'intervento t1, che identifica gli edifici e i complessi edilizi destinatari di provvedimenti di tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 l'installazione deve comunque essere preventivamente approvata e autorizzata dal competente organo ministeriale; per gli edifici con disciplina d'intervento t2, nel caso in cui si dimostri, mediante la relazione storico-critica richiesta, la loro compatibilità e l'impossibilità di una diversa collocazione, l'impianto potrà altresì essere installato sulla copertura dell'edificio principale in modalità integrata, come specificato al successivo alinea per gli edifici con disciplina di intervento t3 nel territorio rurale;
  • - negli edifici con disciplina di intervento t3 è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto; ove non siano presenti corpi edilizi secondari e/o accessori o se si documenti l'impossibilita di installarli su costruzioni secondarie e/o accessorie, sono ammesse soluzioni adeguate a garantire la compatibilità con i caratteri storici e con il valore storico-documentale degli stessi edifici, ovvero:
    • - nel territorio rurale, laddove possibile, l'installazione potrà avvenire anche a terra, adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, e nel caso in cui questo non sia possibile, potrà avvenire nella copertura dell'edificio principale, in modo completamente integrato, con pannelli di colorazione tale da garantire la migliore integrazione con il manto di copertura;
    • - all'interno del territorio urbanizzato, l'installazione potrà avvenire preferibilmente nelle falde non prospicienti gli spazi pubblici della copertura dell'edificio principale;
  • - negli altri edifici esistenti, con disciplina d'intervento t4 e t5, con copertura a falda inclinata, oltre alla totale integrazione architettonica - sempre preferibile laddove possibile -, i pannelli dovranno essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; è altresì consentita su terrazze o lastrici solari la realizzazione di pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto, sostenuta da strutture leggere (legno o metallo) distinte dal fabbricato principale e libere da tutti i lati fino ad una dimensione massima non superiore al 60% del terrazzo o lastrico;
  • - per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico, così come per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento integrale del tetto a edifici esistenti.

In ogni caso i pannelli dovranno mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio ed essere arretrati rispetto al filo di gronda e in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via; nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 0,30 ml. dal profilo dell'edificio e anche in questo caso arretrati in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via.

Negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti.

Art. 29 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia sono consentiti nel rispetto delle condizioni dettate all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento a specifici contesti e/o a particolari edifici e complessi.

2. Le opere, gli interventi e i manufatti di seguito elencati, da realizzare alle condizioni della legge regionale, non rilevano ai fini urbanistici ed edilizi nei limiti dimensionali qui prescritti:

  1. a) gazebo e pergolati - strutture con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3,50 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
  2. b) piccoli depositi, da collocare a terra nei giardini e resede pertinenziali, in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con ingombro massimo di 5 mq. per resede e altezza massima in gronda di 2,20 ml..

3. L'istallazione dei manufatti elencati nel presente articolo non preclude la realizzazione di altri manufatti privi di rilevanza urbanistica-edilizia aventi le caratteristiche richieste dalla legge ed è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13