Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 109 Disposizioni comuni

1. Gli interventi di trasformazione consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di aree urbane o extraurbane, assoggettati o meno a pianificazione urbanistica di dettaglio e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità, infrastrutture e attrezzature.

2. Gli interventi sono identificati da una sigla e da un numero progressivo corrispondente a ciascuna UTOE e sono perimetrati ed indicati con tale codice nelle Tavole di progetto del PO. La sigla AT (ATC nel caso di interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato oggetto di copianificazione) identifica le trasformazioni che si attuano tramite interventi diretti, eventualmente soggetti a convenzione, o Piani Attuativi; la sigla AE identifica le aree soggette a vincolo espropriativo, mentre la sigla OP individua le opere pubbliche.

3. La disciplina specifica di ciascuna area, riportata nel presente Titolo, definisce:

  • - destinazioni d'uso;
  • - quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, e relativi parametri (Superficie edificabile o edificata, numero di piani fuori terra ed eventuale Altezza massima, Indice di Copertura);
  • - eventuali potenzialità edificatorie aggiuntive derivanti da crediti edilizi maturati da previsioni del Regolamento Urbanistico previgente (individuate al successivo art. 111) o da trasferimento volumetrico disposto dal presente PO;
  • - opere, aree e/o attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
  • - vincoli e tutele;
  • - specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto, condizionamenti per l'attuazione, requisiti e prestazioni richiesti per garantire in particolare il corretto inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale.

Nel caso di trasformazioni comprendenti la realizzazione di opere pubbliche, qualora fosse necessario per garantire l'interesse pubblico entro tempi stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere con intervento diretto all'attuazione anticipata di tali opere e provvederà a definire opere equivalenti a carico dell'intervento privato.

4. In sede di elaborazione dei progetti qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro cadano in prossimità, ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

5. Le Tavole di progetto del PO forniscono ove opportuno una rappresentazione sintetica delle regole per l'attuazione dei progetti, definite dalle presenti Norme, attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli spazi pubblici e la loro disposizione reciproca ed orientano l'impianto insediativo ed i caratteri dell'edificazione.

Tali indicazioni grafiche hanno carattere di indirizzo per la definizione progettuale e - fermo restando l'obbligo di rispetto del dimensionamento, degli obiettivi, delle prescrizioni, dei condizionamenti, dei requisiti e delle prestazioni richiesti dal Piano Operativo - possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di progettazione al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini. In particolare:

  • - per la viabilità sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre sono indicativi il dimensionamento in sezione, il percorso e le modalità di intersezione;
  • - per i percorsi pedonali e/o ciclopedonali sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre è indicativo il tracciato;
  • - per gli spazi pedonali, per i parcheggi (aree di sosta a raso dei veicoli, pubblici e/ privati), per il verde (giardini, spazi di gioco, verde di ambientazione e di mitigazione, anche di proprietà privata ma comunque sistemate a verde, libere da edifici e manufatti) e per i servizi la precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

6. Nel caso di contrasto con le previsioni quinquennali del Piano Operativo, fino all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso, su edifici, complessi edilizi e spazi aperti sono consentiti solo ed esclusivamente gli interventi sempre ammessi dalla legge sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente art. 21; non sono inoltre ammessi il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

Art. 110 Condizioni alle trasformazioni

1. Fermo restando quanto previsto in relazione alle aree di trasformazione delle UTOE, di cui ai successivi Capi, sono in ogni caso prescritte:

  • - la verifica della capacità di carico della rete di collettamento e depurazione con eventuale conseguente potenziamento del sistema di trattamento e smaltimento dei reflui;
  • - la verifica della capacità della rete dell'acquedotto con eventuali conseguenti interventi di rinnovo della stessa.

2. I nuovi tracciati viari, così come la riconfigurazione di quelli esistenti, fermo restando il rispetto delle normative sovraordinate vigenti, dovranno essere progettati in modo da garantire adeguate prestazioni per ciascuna delle componenti di traffico ammesse; in tutti i casi essi dovranno essere caratterizzati da una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia ed intersezioni a raso.

In tutte le nuove strade urbane e di servizio ai comparti, in particolare, dovrà essere prevista la presenza del marciapiede su entrambi i lati; il marciapiede non potrà avere larghezza inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti pubblicitari, impianti tecnologici), e dovrà essere realizzato nel totale rispetto dei requisiti per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di barriere architettoniche.

Le nuove strade dovranno di norma essere corredate da alberature e/o altri elementi vegetazionali.

3. I percorsi pedonali non potranno avere larghezza inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti pubblicitari, impianti tecnologici), e dovranno essere realizzati nel totale rispetto dei requisiti per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di barriere architettoniche.

Nel caso di percorsi ciclo-pedonali, la larghezza minima dovrà essere pari a 1, 50 ml. se a senso unico e 3 ml. se a doppio senso.

4. Le trasformazioni che possano comportare un incremento dei flussi di traffico, e/o, comunque, di emissioni inquinanti e/o acustiche, quali possono essere quelli relativi a nuove attività produttive superiori a 1.500 mq. e a interventi per l'insediamento medie e grandi superfici di vendita, sono subordinate alla verifica degli effetti che tale incremento può comportare sul sistema aria, nonché all'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere e compensare i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, quali la messa in opera od il perfezionamento dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, di isolamento acustico degli edifici e simili.

Per tali trasformazioni i progetti devono essere corredati di idonei elaborati volti alla verifica dell'impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche - con il rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici previsti dalle normative nazionali - e all'individuazione di eventuali misure di mitigazione. Laddove l'intervento induca incremento di traffico, preveda adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità, deve essere valutato il contributo del progetto, piano attuativo o intervento convenzionato che sia, al sistema di mobilità entro cui si colloca, in termini di una migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra trasporto pubblico e spostamenti su mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento, quando risultino funzionali ad integrare quelli esistenti.

Art. 111 Potenzialità edificatorie derivanti da crediti edilizi maturati con il Regolamento Urbanistico previgente

1. Le potenzialità edificatorie derivanti da crediti edilizi maturati con il RU previgente possono essere attuate esclusivamente nelle aree di trasformazione espressamente individuate dai successivi articoli delle presenti Norme, senza indicazione di comparti di perequazione obbligatori; esse costituiscono capacità edificatorie aggiuntive, delle quali è facoltativo avvalersi - entro le quantità massime definite per ciascuna area di trasformazione - nell'attuazione dei seguenti interventi:

  • - ridefinizione del margine urbano e completamento residenziale in via G. Parigi, via T. Tarchi, via G. Marconi (AT1.12)
  • - completamento residenziale e ridefinizione del margine urbano in via A. Capitini a Levane (AT3.06)
  • - completamento residenziale con trasferimento volumetrico in via Siena a Levane (AT3.09).

2. Tali potenzialità, con riferimento al previgente RU, sono così definite:

  • - a seguito degli accordi stipulati con i proprietari delle aree del Parco dei Cappuccini ricadenti nel Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS predisposto dall'Amministrazione
    • - area PQC5 · 1.041 mq. di SE a destinazione residenziale;
    • - area PQP3 · 148 mq. di SE a destinazione residenziale;
  • - in relazione alle Aree di trasformazione AT S
    • - area via N. Traquandi · 77 mq. di SE a destinazione residenziale.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13