Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 129 Ridefinizione del margine urbano e completamento residenziale a Levanella Villanuzza (AT2.01)

1. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale a completamento del tessuto edificato esistente con integrazione delle dotazioni pubbliche e trasferimento volumetrico dall'area AT4.03 (Villaggio ATER) di cui al successivo art. 146.

L'intervento si propone anche come azione per favorire l'accesso alla casa in particolare attraverso l'offerta di alloggi a canone sostenibile anche con possibilità di riscatto.

2. Dimensionamento:

area di intervento (ST): 39.725 mq.

Superficie edificabile (SE) massima: 5.450 mq. (SE per trasferimento volumetrico stimata in 2.654 mq.); una quota non inferiore al 15% dovrà essere destinata a edilizia residenziale con finalità sociali, nelle forme e con i requisiti di accesso che saranno definiti in dettaglio dalla convenzione

numero piani fuori terra massimo: 2

Indice di Copertura massimo: 30%

opere ed attrezzature pubbliche:

  • - realizzazione e cessione di verde pubblico per almeno 3.100 mq., con percorso pedonale di collegamento a via di Villanuzza;
  • - cessione di ulteriore area da destinare a verde pubblico per almeno 5.000 mq.;
  • - realizzazione e cessione di parcheggio pubblico per almeno 1.750 mq. (minimo 70 posti auto);
  • - realizzazione e cessione della viabilità carrabile di servizio all'area.

L'area di trasformazione inoltre concorre alla realizzazione della cassa d'espansione in località Villanuzza, in misura pari a a 20,488%, secondo quanto disciplinato nella Convenzione Rep. n. 51907, Racc. n. 23625 del 20/01/2009, Rogito Notaio R. Pisapia.

3. Modalità di attuazione: Piano Attuativo.

4. Vincoli e tutele:

area di pertinenza dell'aggregato di Levanella (tessuto urbano non alterato, valore architettonico e paesistico medio secondo la classificazione del PTCP).

Dalla ricognizione del PIT-PPR l'area risulta in parte interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, comma 1 lett. g (boschi).

5. Disposizioni specifiche:

L'edificato dovrà essere distribuito in modo da mantenere ampi varchi visuali da via Aretina verso la collina. Non è ammessa l'edificazione nella fascia più a monte, adottando un impianto finalizzato a consolidare l'insediamento nella parte a valle.

Il verde pubblico da realizzare e l'ulteriore area da cedere saranno localizzati nella parte ovest, valorizzando l'area caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea con alberature (qualificata come bosco nella ricognizione del PIT-PPR).

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13