Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 98 Manufatti aziendali temporanei
1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti temporanei alle condizioni dettate dalle norme regionali.
2. I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2014 e art. 1 D.P.G.R. 63/2016) sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. Non è consentita la realizzazione di manufatti per un periodo inferiore a due anni nelle aree di pertinenza delle Ville e degli edifici specialistici e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al precedente comma 2, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Dovrà essere garantita l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche. All'interno delle aree di pertinenza delle ville, degli edifici specialistici e degli aggregati del PTCP tali manufatti sono consentiti a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno, comunque osservando le condizioni di cui ai precedenti artt. 48 e 49.
Costituiscono manufatti aziendali temporanei di questo tipo anche le strutture a tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo e che per questo devono essere senza pavimentazione, se non in terra battuta, che comunque non potranno superare la superficie coperta di 300 mq.