Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 93 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale
1. Nell'esercizio delle attività agricole le aziende che rispondono ai requisiti definiti dalla normativa vigente possono presentare Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A. o Programmi Aziendali) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi edifici rurali e della altre fattispecie contemplate dalla norma di riferimento.
2. Le superfici fondiarie minime necessarie per la presentazione del Programma Aziendale e le eventuali riduzioni a quelle, sono definite dal PTC della Provincia di Arezzo, attraverso le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato QP.2b., per le aziende che non raggiungono i minimi nel territorio comunale di Montevarchi.
3. I Programmi Aziendali, nella individuazione delle aree di intervento e delle pertinenze, limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono, dove possibile, il recupero di suolo agrario. I P.A.P.M.A.A. privilegiano un disegno funzionale e paesaggisticamente compatibile degli interventi programmati e ne valutano gli effetti attesi sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.
4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:
- - nuova edificazione di abitazioni rurali;
- - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
- - realizzazione di nuovi annessi rurali per una SE superiore a 1.500 mq;
- - ristrutturazione urbanistica comportante la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
- - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità;
- - P.A.P.M.A.A. sovracomunale, interventi nel comune di Montevarchi e prevalenza della Superficie aziendale totale non ricadente nel Comune di Montevarchi.
5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare oltre al riconoscimento delle relazioni consolidate tra il paesaggio agrario e insediamento dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di intervento:
- - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali viali e filari alberati;
- - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
- - nuclei arborati di pregio;
- - elementi funzionali della rete ecologica e vegetazione forestale (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
- - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale (cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie);
- - viabilità rurale e storica;
- - tessitura agraria tradizionale a maglia fitta.
6. Il Programma Aziendale anche al fine di individuare i miglioramenti prioritari, censisce le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto, quali:
- - elementi di frammentazione ecologica;
- - criticità di dissesto idrogeologico e nella regimazione delle acque;
- - criticità relative alle alberature presenti;
- - altri elementi di degrado e usi non agricoli o connessi.
7. Il P.A.P.M.A.A. individua inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC/ZPS...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle specifiche tutele e agli obiettivi e indirizzi di cui al seguente art. 94.
8. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del Programma Aziendale, sono consentiti tutti gli interventi previsti all'art. 72 della L.R. 65/2014, fatta eccezione che per gli edifici e complessi edilizi a cui il PO attribuisce le discipline di intervento t1, t2 e t3, le cui disposizioni dovranno essere osservate anche nell'ambito del Programma Aziendale. Negli edifici con disciplina di intervento t3 sono tuttavia consentiti gli interventi di addizione volumetrica, di cui al comma 1, lett. b bis), nel caso in cui si dimostri la loro indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una loro diversa collocazione.