Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 67 Le aree specializzate del commercio (U11)
1. Le aree U11 sono caratterizzate dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni direzionali e di servizio. Tali aree comprendono sia insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita, sia attività produttive e/o direzionali in evoluzione, verso una ulteriore specializzazione commerciale e di servizio alle imprese.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. All'interno delle aree U11, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - artigianato di servizio b2
- - attività commerciali al dettaglio
- - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Nelle aree U11 classificate come zone B il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In tale ambito si dovranno garantire lo svolgimento delle attività di relazione e di scambio, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta e con il miglioramento della qualità ambientale ed estetico-formale dei luoghi, con particolare riferimento allo spazio pubblico.