Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Pericolosità e fattibilità idraulica

1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata dalla Tav. I.1 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000.

Nella Tav. I.1 del Piano Strutturale è effettuata l'integrazione delle pericolosità derivanti dai nuovi studi idrologico-idraulici condotti a supporto del Piano Strutturale e del Piano Operativo comunali e della pericolosità del PGRA vigente.

La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018, è individuata dalla Tav. I.2 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla Tav. I.3 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla Tav. I.4 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.

Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all'articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.

3. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all'art. 8, ed in particolare:

  • - opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
  • - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
  • - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
  • - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l'installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.

4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all'interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali, nonché alla classe di magnitudo idraulica del Piano Strutturale.

Per la fattibilità degli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma non provviste di informazioni circa i battenti, la velocità della corrente e la magnitudo idraulica sono applicate le disposizioni transitorie di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i.

In alternativa è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al P.S., mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell'area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.

Tale studio, che deve interessare comunque tratti fluviali significativi, non è finalizzato all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, bensì ad esclusivo supporto dell'intervento edilizio in oggetto.

Qualora si intenda finalizzare detto studio idrologico-idraulico anche all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, esso deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa sovraordinata.

5. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in caso di interventi di sopraelevazione (lett. b o lett. c) o interventi di difesa locale (lett. d) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a:

  • - 30 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo secondario di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al comma 4;
  • - 50 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo principale (F. Arno) di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale.

6. Nel caso di realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con ampliamento volumetrico, su fabbricati non ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma lambiti, su uno o più lati, da perimetrazioni P3 o P2 è comunque dovuto il rispetto del franco di sicurezza minimo di cui al comma 5 rispetto al battente duecentennale al contorno o alla media dei battenti duecentennali al contorno, attraverso opere di sopraelevazione (lett. c), senza verifica del non aggravio del rischio in altre aree, o di difesa locale (lett. d).

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13