Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 38 Riserve naturali regionali nonché i territori di protezione esterna

1. Nella riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella non sono ammessi interventi di trasformazione che ne compromettano in modo significativo i valori paesaggistici.

Non è ammesso l'inserimento di manufatti che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica che non siano indispensabili per la sicurezza stradale.

Resta fermo quanto disposto dal Regolamento Riserva approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003, D.C.P. n. 25/2008 e n. 101/2008, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 25 e 26.

2. Nei territori di protezione esterna (area contigua) non sono ammessi interventi di trasformazione che compromettano in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche o che possano interferire negativamente con le visuali da e verso le aree protette.

3. Per gli interventi ricadenti nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13