Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 34 Alberi per la compensazione
1. Gli alberi di verde pubblico e privato possono agire come veri e propri filtri biologici in grado di assorbire i principali inquinanti emessi dalle combustioni in ambito urbano (particolato PM10, biossido di azoto NO2, ozono O3), oltre a contribuire all'assorbimento della CO2 atmosferica e alla riduzione dell'effetto "isola di calore urbana" con la conseguente riduzione della temperatura nei mesi estivi.
2. Il PO al fine di prevedere una quantità di alberature idonee a garantire un corretto bilancio fra produzione di ossigeno e di anidride carbonica (compensazione delle emissioni di CO2) individua, quale opera compensativa finalizzate a migliorare le condizioni ambientali della città, la messa a dimora di alberi di idonee specie ad alto fusto. Negli interventi che prevedono la nuova costruzione consistente in nuova edificazione su lotto libero, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia è per questo scopo fatto obbligo di piantare un numero di alberi corrispondente ai mq di superficie edificata (o edificabile) - SE, secondo i seguenti rapporti tra superficie edificata o edificabile e categorie funzionali:
Residenziale | 1 albero ogni 50 mq di SE |
Industriale e artigianale | 1 albero ogni 60 mq di SE |
Commerciale al dettaglio | 1 albero ogni 60 mq di SE |
Turistico ricettiva | 1 albero ogni 40 mq di SE |
Direzionale e di servizio | 1 albero ogni 60 mq di SE |
Commerciale all'ingrosso e depositi | 1 albero ogni 100 mq di SE |
3. Gli alberi, da piantumare nelle aree a verde degli interventi previsti, devono corrispondere a esemplari di prima grandezza, con circonferenza da 16 a 20 cm, corrispondenti a specie spoglianti e sempreverdi da 4 a 6 anni. Nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con D.G.R. n.1269 del 19.11.2018. In linea generale per massimizzare gli effetti positivi le piante devono avere alcuni requisiti quali: elevata densità della chioma; longevità del fogliame; ridotta idroesigenza; bassa capacità di emissione di composti organici volatili; ridotta allergenicità del polline.
4. Possono essere previste forme di concertazione tra Amministrazione Comunale e privati proprietari di aree, per favorire interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale e per individuare aree alternative a quelle interessate dagli interventi di cui al comma 2. Tali aree saranno prioritariamente orientate a:
- - interventi di forestazione urbana in forma estesa su aree incolte e/o degradate;
- - formazione di fasce verdi di filtro per determinati insediamenti o infrastrutture;
- - interventi di rafforzamento delle reti ecologiche;
- - parchi urbani e aree per il gioco e la vita all'aperto.
5. In alternativa alla piantumazione si prevede la possibilità di monetizzare il numero di alberi da piantumare sulla base dei parametri di cui al comma 2. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. La monetizzazione dovrà corrispondere ai costi di fornitura e modellazione terra, fornitura e messa a dimora specie arboree (circonferenza 16/20 cm).
6. Gli alberi per la compensazione delle emissioni inquinanti, da impiantare in relazione agli interventi di cui al comma 2, sono aggiuntivi a quelli da prevedere nei parcheggi pubblici a raso, di cui al precedente art. 33 e a quelli della sosta di relazione di cui all'art. 18.