Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 4 Zone territoriali omogenee e distanze
1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole di progetto del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.
2. Ai sensi del DPGR n. 39/R del 2018 e del 'Regolamento edilizio tipo nazionale', si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Dalla misurazione sono escluse le parti aggettanti fino a ml 1,50, relative a gronde, pensiline, scale, coronamenti e simili, mentre sono invece sottoposti al rispetto delle distanze i balconi a sbalzo.
3. I limiti di distanza da osservare tra fabbricati sono definiti all'art. 9 del D.M. n. 1444 e s.m.i., con le eccezioni previste dallo stesso decreto.