Quesito: Sono previsti tagli minimi per le nuove unità immobiliari abitative poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato?

Risposta: Le nuove unità immobiliari a destinazione residenziale derivanti da frazionamento o cambio di destinazione d’uso devono rispettare i tagli minimi previsti dal relativo tessuto:
Tessuti U1, U4: 60 mq di superficie utile minima
Tessuto U2, U3: 50 mq di superficie utile minima
villini in tessuto U2 (identificati con sigla U2.1): 90 mq di superficie utile minima
Le nuove unità immobiliari così generate dovranno rispettare le dimensioni minime dei singoli locali previste dal D.M. Sanità 01/07/1975 (...Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi; Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14...).
Nei tessuti U5, U6, U7 non è previsto un taglio minimo, quindi si deve fare riferimento al D.M. Sanità 01/07/1975 che prevede un minimo di 28 mq comprensivi dei servizi per l’alloggio monostanza destinato ad una persona e 38 mq per quello destinato a due persone.
Nei tessuti U8, U9, U10 non sono consentiti frazionamenti di unità residenziali esistenti, né è possibile il cambio d’uso verso la destinazione residenziale.
Nel tessuto U11 dove il mutamento di destinazione verso la residenza è previsto solo per i piani diversi dal piano terra e seminterrato e solo per uniformare l’uso alla destinazione prevalente delle altre unità immobiliari, non è previsto un taglio minimo, quindi si deve fare riferimento al D.M. Sanità 01/07/1975 che prevede un minimo di 28 mq comprensivi dei servizi per l’alloggio monostanza destinato ad una persona e 38 mq per quello destinato a due persone.

Ultima modifica Martedì, 23 Dicembre, 2025 - 09:48