Quesito: Quali sono i limiti dimensionali dei volumi accessori realizzabili secondo quanto previsto all’art. 24 c.2 settima alinea, secondo capoverso?
Risposta: La realizzazione di tali volumi deve rispettare contemporaneamente due condizioni:
- non eccedere il 20% del volume totale dell’edificio principale
- non eccedere 30 mq di SA per ogni unità immobiliare
I limiti dimensionali di cui sopra sono da intendersi “a completamento”, cioè se sono già presenti volumi accessori in quantità inferiore questi potranno essere ampliati fino al raggiungimento di tale limite, mentre se sono già esistenti volumi accessori in quantità superiore ai limiti di cui sopra non sono consentiti ulteriori ampliamenti.