Art.58 La conservazione della risorsa
1. Il Piano Strutturale indica quali aree della conservazione le parti di territorio nelle quali si rendano necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero di una risorsa individuata, nella sua struttura morfologica, tipologica, materica dei manufatti e degli spazi liberi.
2. Nelle aree della conservazione sono comprese tutte le categorie conservative, dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) al restauro. Il Regolamento Urbanistico potrà operare una maggiore articolazione delle diverse categorie del restauro: dal risanamento conservativo, al restauro scientifico, fino al restauro con cambiamento di destinazione d'uso originaria.
3. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della conservazione deve prevedere e disciplinare:
- a) gli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, in quei contesti specifici dove si riconoscono condizioni assolutamente inalterabili e/o modificabili e dove si rilevano non essere necessari interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti degli edifici e degli spazi aperti;
- b) gli interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti rispetto ad una migliore funzionalità dell'edificio o degli spazi aperti e a migliorarne le condizioni d'uso;
- c) gli interventi finalizzati a conferire alle parti del territorio e agli edifici una differente articolazione tra le parti, in termini di distribuzione, che migliorandone le condizioni d'uso, comunque non ne modifichino i caratteri e la struttura.