Art.6 bis Città e sistema degli insediamenti, infrastrutturali e tecnologici
1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione al sistema degli insediamenti e ai sistemi infrastrutturali, deve precisare norme finalizzate al recepimento delle seguenti disposizioni:
- - nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali, ai sensi dell'art.3, co.4 della L.R.1/2005, dovranno essere consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, ovvero dovranno, in ogni caso, concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale;
- - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti sono subordinati alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, ai sensi dell'art.3, co.5 della L.R.1/2005, sono consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio, ovvero garantire almeno l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni; in particolare, in questi interventi, devono essere assicurati i servizi inerenti:
- a) all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
- b) alla difesa del suolo;
- c) alla gestione dei rifiuti solidi;
- d) alla disponibilità dell'energia;
- e) ai sistemi di mobilità;
- f) al sistema del verde urbano;
- - i nuovi insediamenti e gli interventi di recupero dei tessuti insediativi esistenti possono essere realizzati solo quando una convenzione disciplini, tra l'altro:
- a) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative all'intervento o di quelle opere che siano necessarie per allacciare l'area ai pubblici servizi;
- b) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
- - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti dovranno prevedere una dotazione minima inderogabile di standard di urbanizzazione primaria "parcheggi e verde pubblico attrezzato" e di secondaria "aree per l'istruzione e per attrezzature di interesse comune". Le suddette quantità dovranno essere determinate dal Regolamento Urbanistico, tenendo conto sia del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione che del fabbisogno pregresso dei tessuti circostanti.