Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 82 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale
1. Il Piano Operativo distingue e classifica nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni della L.R. 65/2014, i seguenti tipi di insediamenti:
- a) i nuclei rurali, che corrispondono ad aggregati di matrice storica, dotati di una peculiare identità e spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, per i quali valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO e ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 83.
- b) l'insediamento diffuso costituito da edifici e complessi edilizi sparsi di matrice storica e di valore architettonico e/o storico documentale, che comprende gli aggregati le ville e gli edifici specialistici di particolare pregio, oppure di formazione recente o comunque non caratterizzato da significativo valore, per il quale valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO, oltre alle specifiche disposizioni di cui al presente Capo.
2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, allo I.A.P. sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, con le seguenti limitazioni:
- - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t3, t4, e t5, ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
- - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t4, e t5, trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume edificato (VE) legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).
Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 106 delle presenti Norme.
Art. 83 Nuclei rurali
1. Il PO individua come nuclei rurali, ai sensi dell'art. 65 della LR 65/2014, gli aggregati di Caposelvi, Rendola, Ventena, Ricasoli e Levane alta, anche significativamente diversi tra di loro, ma che sono comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale e che mantengono una stretta relazione con il contesto paesaggistico rurale. Ai fini della presente disciplina, all'interno dei nuclei rurali il PO distingue i tessuti di matrice storica RN1 da quelli recenti RN2.
2. Nei tessuti storici dei nuclei rurali RN1, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di SU inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - artigianale di servizio b2
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - attività turistico ricettive compatibili con i caratteri degli edifici, piccoli alberghi e dimore d'epoca, alberghi diffusi, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
3. Nei tessuti recenti dei nuclei rurali RN2, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
4. All'interno dei tessuti storici dei nuclei rurali RN1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei antichi e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
5. Nei nuclei rurali il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche dell'insediamento.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, ai sensi della normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio di destinazione d'uso.
Art. 84 Disposizioni riguardanti i caratteri degli edifici
1. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti degli edifici e complessi di matrice antica di pregio e/o di valore storico documentale, individuati dal PO con l'attribuzione delle discipline di intervento t1, t2 e t3, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- - si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti; inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche;
- - si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono pertanto ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:
- - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
- - parapetti in cemento armato a vista;
- - intonaci in malta di cemento;
- - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
- - sistemi di oscuramento avvolgibili e rotolanti;
- - canne fumarie e comignoli in cemento a vista o materiale analogo.
Art. 85 Usi compatibili degli edifici
1. Per gli edifici costituenti l'insediamento diffuso nel territorio rurale, di cui alla lettera b) del precedente art. 82, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti della destinazione d'uso:
- a) per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), alla data di adozione del presente PO, è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, direzionali e di servizio, limitatamente alle destinazioni di tipo e1 e e3, come definite all'art. 12 delle presenti Norme, e quelle artigianali di servizio b2;
- b) per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), oltre alla residenza, sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale;
- c) per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli e per altri edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 e per gli edifici non residenziali con disciplina t4, purché con superficie coperta superiore a 60 mq., sono ammesse anche le destinazione d'uso residenziali, spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di servizio di tipo b2 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con superficie coperta non inferiore a 50 mq.;
- d) per gli immobili non residenziali con disciplina t5 e per quelli con disciplina t4 aventi superficie coperta inferiore a mq 60 sono ammesse le destinazione d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici, i laboratori di artigianato di servizio b2, comprensivi delle attività di artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali (rientranti nella sotto-articolazione direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi, quelle artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; nel caso di edifici con disciplina di intervento t4 o t5 che presentano abitazioni rurali al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo art. 86.
2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, né la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili di manufatti come le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.
Il mutamento della destinazione d'uso di tali manufatti e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, non è ammesso, salvo nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.
Art. 86 Condizioni al mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici e frazionamenti
1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti verso altre categorie funzionali è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
3. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente, della presenza di muri a secco e di tracciati viari; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso dei servizi a rete - modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti - e delle sistemazioni esterne e aree di parcheggio che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.
5. Nei frazionamenti di edifici a destinazione residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento. Per gli edifici di pregio architettonico o di rilevante valore storico documentale, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti.
6. Nei frazionamenti le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da una autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie utile (Su) media non inferiore a 70 mq., a cui si devono aggiungere le superfici accessorie (SA) minime richieste al successivo comma.
7. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie netta di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno 15 mq. di superficie netta nel caso di due unità abitative e 20 mq nel caso di tre o più unità abitative; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2, t3 e superficie coperta (Sc) non inferiore a 50 mq.
8. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità immobiliari residenziali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere mantenuta, laddove presente, una pertinenza unitaria. Eventuali suddivisioni delle proprietà sono consentite solo nel caso di resede tergali degli edifici mantenuti a giardino o orto.
9. Per gli interventi nelle aree di pertinenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 87.
Art. 87 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio rurale
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente piano, nel territorio rurale si definisce resede o area di pertinenza lo spazio aperto strettamente connesso e legato all'edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e funzionale, tali da non poter essere utilizzato autonomamente, costituente spazio scoperto di servizio dipendente dalla destinazione d'uso dell'edificio principale o del complesso di edifici, essendo da tempo non destinato alla coltivazione. Il resede o l'area di pertinenza corrisponde a quello che nel territorio urbanizzato è definito come lotto urbanistico di riferimento, che ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 39/R, comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza ed in particolare all'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in cui trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessorie, annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati a quelli dell'edificio principale.
Tali resede o aree di pertinenza sono individuati ai fini dell'art. 77 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e comprendono, le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e più in generale gli spazi che assolvono a funzioni di corredo e integrazione funzionale degli edifici presenti, agevolandone l'uso e non hanno invece alcun riferimento all'area di pertinenza definita al comma 3, dell'art. 83 della stessa legge, disciplinate al precedente art. 86, comma 1 e 2 delle presenti Norme.
2. Nel caso di edifici e complessi edilizi ai quali sono attribuite le discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, le Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 individuano le corrispondenti aree di pertinenza; i perimetri di tali aree possono essere precisati in sede di elaborazione dei progetti, che avverranno sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio, tenendo conto del disposto di cui al precedente comma e/o degli elementi di suddivisione reale del territorio quali limiti di colture, di trattamento del suolo, presenza di ciglioni, salti di quota o scarpate, fossi, scoline, margini arborati o boscati, filari di piante, terrazzamenti, recinzioni e tracciati viari. Tali elementi, insieme a quelli evidenziati al precedente comma 1, costituiscono il riferimento anche per l'individuazione, laddove presente e sempre in sede di elaborazione dei progetti, dello spazio di pertinenza strettamente connesso agli edifici con disciplina di intervento t5, di cui al presente articolo.
3. Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali dovranno garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.
La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).
4. Negli spazi di pertinenza degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno essere conservati laddove ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi, tipologici e architettonici degli spazi aperti, nei loro rapporti con il territorio agricolo delle diverse parti funzionali (aie, orti, spazi di raccolta, spazi di sosta, ecc) e con gli altri elementi caratterizzanti, quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
- - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
- - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale; non è consentita la realizzazione di rampe carrabili, se non per modesti tratti di raccordo atti a superare modesti dislivelli o salti di quota;
- - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
- - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura, laddove possibile, dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.
5. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.
6. Negli spazi di pertinenza di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed agli spazi di pertinenza di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative o comunque prive di alternativa.
Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.
7. Al fine di schermare le auto in sosta negli spazi di pertinenza è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
Sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.
8. È consentita la realizzazione di una sola piscina per ogni complesso edilizio unitario o per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso unitario; per complesso edilizio unitario si intende un nucleo costituito da due o più edifici, che mantengono evidenti relazioni funzionali sotto il profilo insediativo, quali possono essere un unico spazio di uso comune non frazionato (aie e simili), un'area di pertinenza non frazionata, ecc. Una seconda opera autonoma è consentita solo per specifiche e motivate esigenze connesse alle attività agrituristiche.
Viste le sue specifiche caratteristiche e il suo utilizzo, la piscina potrà essere realizzata anche all'esterno dell'area o resede di pertinenza di cui al comma 1, ma dovrà comunque essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e ad una distanza dall'immobile, nel punto più vicino, non superiore a 30 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - per l'approvvigionamento idrico deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e l'utilizzo di tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
- - le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.; non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 20% e ne deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio; la realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
- - la vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 70 mq. di superficie, mentre per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 100 mq.; per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture alberghiere è ammessa una superficie massima della vasca di 150 mq., eventualmente articolata in due vasche (la seconda con superficie massima di 30 mq.), sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni;
- - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto, scelto nelle tonalità scure del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, oppure di colore grigio scuro fino al nero; la profondità della vasca non dovrà superare 2 ml.; eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2 ml.;
- - nel caso di piscina a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.
In ogni caso il progetto che prevede tali impianti deve essere corredato di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale.
La realizzazione di biopiscine, "piscine naturali" e laghetti artificiali per la balneazione, con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato, sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica, oltre al corretto inserimento paesaggistico e all'assenza di significativi rimodellamenti del terreno.
9. Per eventuali recinzioni o altri elementi di partizione si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- - dovranno essere localizzati in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
- - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
- - per gli ingressi all'area di pertinenza è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere; tali opere devono essere improntate alla massima sobrietà e si deve garantire il loro minimo impatto visivo rispetto al contesto tradizionale; non è per questo consentito l'uso del cemento armato faccia vista per le spallette e i sostegni alle eventuali cancellate, che devono anch'esse essere di forme semplici riferibili ai manufatti tradizionali.
Non è in alcun caso ammessa la realizzazione di partizioni degli spazi originariamente comuni generatori dei complessi e degli aggregati, cioè strade, slarghi, corti e spazi aperti di affaccio e di distribuzione degli accessi ai singoli edifici, e degli spazi qualificati come unitari (giardini storici, ...).
10. Il sistema di illuminazione degli spazi di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., opportunamente schermati ed orientati verso il basso.
11. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.
Art. 88 Interventi di ripristino di edifici o di parti di edifici storici
1. Fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme, è consentita la ricostruzione di edifici di interesse storico-testimoniale e dunque presenti al catasto leopoldino e/o nella schedatura effettuata dagli strumenti urbanistici, parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - per i quali si possa determinate in modo inequivocabile consistenza volumetrica, forma e funzione dei fabbricati originari, oltre che l'effettiva localizzazione; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti.
2. Ai fini del recupero di cui al comma 1 le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura e comunque a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro, oppure nei casi in cui la consistenza e la sagoma siano inequivocabilmente documentati, come specificato al successivo comma 4.
3. La ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma del progettista, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.
4. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata solo sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione o crollo dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). Esclusivamente per gli edifici censiti, laddove identificati come "ruderi" o che allo stato attuale siano comunque riscontrate pessime condizioni di conservazione e nel caso in cui si dimostri l'impossibilità dell'adeguamento degli stessi alle vigenti norme per le zone sismiche, a partire dalla disciplina di intervento t2 si potrà anche prevedere la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente. Oltre che con la stessa collocazione e sagoma, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati, con eventuali modifiche degli elementi costitutivi consentite nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO all'edificio preesistente e fatte salve le innovazioni necessarie per la normativa antisismica.
5. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso.
6. Laddove il PO non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la alla disciplina di intervento t3.