Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I Caratteri del Piano

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è l’atto di governo del territorio che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi fissati dal Piano Strutturale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. L'organizzazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le disposizioni del PO: la Parte I - Discipline generali e la Parte II - Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, sono valide a tempo indeterminato, mentre la Parte III - Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, è valida nei termini di efficacia previsti dalla legge toscana.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Montevarchi è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto;
  2. b) Studi geologici, idraulici e sismici;
  3. c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Relazione illustrativa
    con tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
  • - Relazione di conformazione, integrazione alla ricognizione dei beni paesaggistici e allegato di confronto tra le aree urbane e gli interventi di trasformazione del Piano Operativo e il perimetro del Territorio Urbanizzato del Piano Strutturale;
  • - Disciplina di piano
    • - Norme Tecniche di Attuazione;
    • - tavole
      PO.1÷13 Territorio urbanizzato (scala 1:2.000, 13 tavole)
      PO.14÷15 Territorio rurale (scala 1:10.000, 2 tavole)
      PO.16÷20 Nuclei rurali (scala 1:2.000, 5 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3).

3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici di supporto al Piano sono:

  • - Relazione tecnica con i criteri di fattibilità e schede di fattibilità
  • - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
  • - Carta delle aree a rischio sismico
  • - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
  • - Carta della Vulnerabilità
  • - Carta dell'Esposizione

4. Gli elaborati delle Valutazioni sono:

  • - Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Sintesi non tecnica;
  • - Studio di Incidenza.

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del Piano Operativo è integrata dalle disposizioni Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che, in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono su quanto disposto dal Regolamento Edilizio. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.

2. L'Amministrazione provvede all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo delle disposizioni del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione provvede inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Zone territoriali omogenee e distanze

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole di progetto del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

2. Ai sensi del DPGR n. 39/R del 2018 e del 'Regolamento edilizio tipo nazionale', si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Dalla misurazione sono escluse le parti aggettanti fino a ml 1,50, relative a gronde, pensiline, scale, coronamenti e simili, mentre sono invece sottoposti al rispetto delle distanze i balconi a sbalzo.

3. I limiti di distanza da osservare tra fabbricati sono definiti all'art. 9 del D.M. n. 1444 e s.m.i., con le eccezioni previste dallo stesso decreto.

Art. 5 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi edilizi diretti;
  • - permessi di costruire convenzionati, previa stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, approvata dall'Amministrazione Comunale e registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, che specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.);
  • - progetti unitari convenzionati, previa elaborazione di un progetto relativo all'intera area di intervento da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, con correlata convenzione finalizzata a disciplinare le opere e i benefici pubblici correlati all'intervento (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, opere di compensazione urbanistica, ecc.), che comportano l'assunzione di specifici obblighi da parte de soggetto attuatore;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, ai fini del coordinamento degli interventi previsti;
  • - Progetti di opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate a Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (s), di cui al successivo art. 15, il PO si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 6 Previsioni del Regolamento Urbanistico in corso di attuazione

1. I progetti di nuova edificazione e i relativi permessi di costruire in corso di attuazione non identificati nelle tavole del PO possono essere variati in corso d'opera entro i termini di validità del titolo edilizio, facendo riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio dello stesso titolo abilitativo che li ha generati.

2. Sono altresì efficaci le previsioni dei piani attuativi di iniziativa privata già approvati e convenzionati alla data di adozione del presente PO, i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, anche con eventuali varianti purché non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento.

Titolo II Usi

Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed i Titoli VIII e X costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Le disposizioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali principali:

  1. a) Residenziale
  2. b) Industriale ed artigianale
  3. c) Commerciale al dettaglio
  4. d) Turistico-ricettiva
  5. e) Direzionale e di servizio
  6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi
  7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
  8. s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Ferme restando le limitazioni e condizioni disposte dalle presenti Norme e quando non diversamente specificato nelle tavole del PO, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno di ciascuna categoria funzionale sopra elencate è sempre consentito.

3. La disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni individua e definisce in particolare:

  • - le articolazioni in sottocategorie delle categorie funzionali principali, di cui al precedente comma 2;
  • - le eventuali limitazioni alla localizzazione di alcune categorie o sottocategorie funzionali in determinate parti del territorio;
  • - le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
  • - i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti comunque soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali specifiche fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie è eventualmente sottoposto a SCIA, secondo quanto indicato nelle presenti norme.

4. In generale, le destinazioni d'uso ammesse all'interno del territorio urbanizzato sono quelle comprese nei tessuti o nell'ambito urbano di appartenenza, di cui al successivo Titolo VIII, mentre per il territorio rurale si deve fare riferimento al Titolo X, Capo II.

5. Quando nelle Tavole di progetto del PO oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale o ad una sua sottocategoria, questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva. Laddove il PO indica solo la lettera riferita alla categoria funzionale principale è da intendersi che sono ammesse tutte le sottocategorie ad essa riconducibili.

6. Tra le categorie funzionali principali si cui al precedente comma 2 il Piano Operativo individua e distingue la categoria s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, ovvero gli immobili, le aree e i servizi che costituiscono standard urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/1968; tale categoria è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Tavole del PO o nelle presenti Norme ai Titoli VIII, IX e X.

7. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il presente Titolo, dall'art. 8 all'art. 15 successivi, articola le categorie funzionali principali di cui al precedente comma 2, individuandone sottocategorie, ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale, con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla destinazione d'uso specifica secondo il criterio dell'analogia. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.

Art. 8 Residenziale

1. La categoria funzionale residenziale (a) comprende abitazioni ordinarie a uso di civile abitazione, permanenti e temporanee e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale residenziale nelle seguenti sottocategorie, elencando a titolo esemplificativo attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - a1 · le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing);
  • - a2 · residenze speciali quali abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione.

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 9 Industriale e artigianale

1. La categoria funzionale industriale e artigianale (b) comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali (fabbriche, officine e autofficine, manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome).

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale industriale e artigianale nelle seguenti sottocategorie, elencando a titolo esemplificativo attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - b1 · produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari e zootecnici; laboratori artigiani e imprese e forniture edili, officine e carrozzerie, autolavaggi, impianti di autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; attività industriali di preparazione pasti e piatti pronti in genere, di produzione diretta di alimenti senza somministrazione;
  • - b2 · attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, con i relativi uffici, esercitate in spazi che, oltre alla produzione, possono contemplare anche la vendita: attività artigianali di produzione diretta di alimenti o di preparazione di pasti e piatti pronti in genere (solo se privi di spazi o locali attrezzati per il consumo sul posto o per somministrazione non assistita), quali fornai, pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio e/o per asporto o con consegna a domicilio, rosticcerie e simili; lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico; laboratori di falegnameria, tappezzieri, sartorie artigianali, vetrai, corniciai, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili; produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico.

3. Ai fini delle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio in sede fissa non costituisce attività commerciale la vendita dei prodotti aziendali effettuata all'interno dei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti, purché i locali di vendita non raggiungano il 50% della superficie utile (SU) dell'unità immobiliare industriale e artigianale.

Art. 10 Commerciale al dettaglio

1. La categoria funzionale commerciale al dettaglio (c) comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili), impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 e s.m.i.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale commerciale nelle seguenti sottocategorie, elencando a titolo esemplificativo attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - c1 · commercio al dettaglio in esercizi di vicinato; sono compresi tra quelli di vicinato gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 27 della L.R. 62/2018 e s.m.i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare prevista dalle norme regionali;;
  • - c2 · attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi di legge;
  • - c3 · commercio al dettaglio in medie strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c4 · commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c5 · impianti per la distribuzione dei carburanti.

3. Laddove il PO indica come ammessa la sottocategoria c1, deve intendersi ammessa anche la sotto-categoria c2, mentre laddove il PO indica come ammessa la sottocategoria c2, questa deve essere intesa come ammessa in via esclusiva.

4. L'insediamento di nuove attività commerciali o di quelle ad esse equiparate dalla disciplina degli usi del Piano Operativo, dovrà rispettare le condizioni e le dotazioni minime di parcheggi per la sosta stanziale previste in applicazione del successivo art. 17 e quelli di relazione, di cui al successivo art. 18 e richiesti dalla normativa sovraordinata in relazione alle diverse tipologie di esercizi definite dalla legge, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti Norme.

Art. 11 Turistico-ricettiva

1. La categoria funzionale turistico-ricettiva (d) comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, come individuate dalle vigenti norme regionali.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale turistico-ricettiva nelle seguenti sottocategorie elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - d1 · strutture alberghiere quali alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d2 · strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, quali case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d3 · residence;
  • - d4 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante);
  • - d5 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio.

3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non a uso esclusivo dell'attività ricettiva, spazi ricreativi, locali SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

Art. 12 Direzionale e di servizio

1. La categoria funzionale direzionale e di servizio (e) comprende le attività direzionali (sedi di enti e società di enti pubblici e privati, parchi scientifici e tecnologici, ecc.), le attività di servizio alle imprese e alle persone (studi professionali, centri di ricerca, agenzie, sportelli, ecc.) e le strutture specializzate per servizi privati (cliniche, scuole e centri di formazione, centri sportivi, ricreativi, culturali, ecc.).

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale direzionale e di servizio nelle seguenti sottocategorie elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - e1 · attività a carattere direzionale quali sedi di banche, di assicurazione, immobiliari, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; centri medici, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici; cliniche veterinarie e simili; uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali; agenzie varie, di viaggi, di pulizia, di servizi postali, autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi di autotrasporto di persone, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto; servizi privati di interesse sociale e culturale, servizi sociali, culturali, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive a carattere privato; pro-loco, uffici per il lavoro, informa-giovani, servizi informativi per lo spettacolo, box office;
  • - e2 · servizi ricreativi e per la cura, quali centri estetici, centri benessere, palestre e centri per il fitness, servizi per la pratica sportiva, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse; sale spettacolo, cinema e multiplex, istituti di bellezza (centri integrati con prestazioni professionali);
  • ve3 · servizi di assistenza sociale e sanitaria (case di riposo, case di cura, residenze protette, cliniche private);
  • - e4 · servizi di ospitalità temporanea diverse dalle attività ricettive, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività;
  • - e5 · autorimesse e parcheggi privati , con attività di affitto di posti auto e simili.

Art. 13 Commerciale all’ingrosso e depositi

1. La categoria funzionale commerciale all'ingrosso e depositi (f) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci anche a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita diversi da quelli del precedente art. 10, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto. Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale commerciale all'ingrosso e depositi elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad essa riconducibili:

  • - f1 · attività commerciali all'ingrosso (materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature), compresa esposizione di merci e/o materiali (all'aperto e/o al coperto) e i relativi uffici;
  • - f2 · attività di magazzinaggio e deposito e/o stoccaggio di merci e materiali (all'aperto e al coperto), di magazzinaggio, spedizione e logistica e relativi uffici;
  • vf3 · deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiali e merci.

3. Le attività commerciali all'ingrosso possono comprendere locali per la gestione delle attività e di portierato e sorveglianza non costituenti unità immobiliari autonome.

4. Ai fini della disciplina degli usi, sono assimilate alla categoria funzionale commerciale all'ingrosso le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018 e s.m.i.

Art. 14 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.

3. Nel territorio rurale sono considerati fabbricati rurali o unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto il cambio d'uso, da agricola ad altra destinazione. In assenza dei suddetti titoli, sono considerati a destinazione d'uso agricola i fabbricati o le unità immobiliari per i quali non sia attestata da atti l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/1979.

Art. 15 Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

1. Gli spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (s) concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68. Per questo, a norma di legge, è da considerare urbanisticamente rilevante il mutamento della destinazione d'uso degli spazi e attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico verso le altre categorie funzionali di cui all'art. 7, comma 2, delle presenti Norme.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo individua le seguenti sottocategorie della destinazione d'uso relativa agli spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico:

  • - s1 · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
  • - 2 · attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, ecc. - ed altre)
    • - s2a · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari);
    • - s2b · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni e luoghi monumentali); possono comprendere attività commerciali complementari, quali gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, bookshop, ecc. a supporto della principale attività di servizio, che deve comunque essere prevalente;
    • - s2c · servizi religiosi e per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
    • - s2d · impianti sportivi al coperto (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi;
    • - s2e · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense); possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
    • - s2f · servizi per l'assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - s3 · spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
    • - s3a · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; all'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto sportivo e purché la Superficie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto;
    • - s3b · giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
    • - s3c · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente;
    • - s3d · piazze e spazi pedonali pubblici; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici, coperture ombreggianti e strutture di arredo permanenti e temporanee;
      i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche sono rappresentati con una specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO;
  • - s4 · aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, a raso e in struttura
    • - s4a · parcheggi pubblici a raso;
    • - s4b · parcheggi pubblici in struttura;
  • - s5 · servizi per l'istruzione superiore;
  • - s6 · servizi ospedalieri;
  • - s7 · parchi pubblici o di uso pubblico; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - s8 · servizi tecnici e tecnologici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • - s9 · servizi cimiteriali; all'interno di tali aree sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia; nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
  • - s10 · stazione ferroviaria e autostazione;
  • - s11 · aree di regimazione idraulica; sono le aree aperte interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa del territorio dalle inondazioni e dagli allagamenti.

Negli spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico sono sempre ammessi i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile, fermo restando la tutela del patrimonio edilizio di pregio architettonico e/o valore storico-documentale.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (s7 e s3b) e a parcheggi pubblici a raso (s4a) è ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

3. Il passaggio dall'una all'altra delle sotto-categorie della destinazione d'uso relativa agli spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici.

L'individuazione di parcheggi pubblici a raso (s4a) all'interno della sede stradale ha valore indicativo e può essere modificata, in conseguenza di interventi pubblici sulla circolazione e sulla segnaletica, senza comportare variante al presente PO.

4. Gli interventi di adeguamento degli spazi, attrezzature e servizi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, sono sempre consentiti. Gli ampliamenti sono correlati e proporzionati alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori in relazione dei diversi servizi offerti, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali, tenendo conto delle leggi vigenti in materia.

Il progetto degli interventi di adeguamento o di ampliamento, laddove interessi edifici e complessi con disciplina di intervento t1, t2 e t3, dovrà essere corredato da una relazione storico-critica, come indicato al successivo art. 21, che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

5. Negli spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti pubblici, anche da Enti legalmente riconosciuti o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc., i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune, nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte della collettività.

Art. 16 Mutamento della destinazione d’uso

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU) prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui al precedente art. 7, comma 2, con le seguenti eccezioni:
- nei tessuti U1, di cui al successivo art. 57, le attività artigianali di servizio alla residenza comprese nella sottocategoria b2 sono assimilabili alle attività commerciali al dettaglio di tipo c1 e c2, nei limiti delle superfici che definiscono gli esercizi di vicinato, ed alle attività direzionali e di servizio e1, e2.

2. In caso di incremento dei carichi urbanistici i Permesso di costruire, le SCIA e le CILA di cui al presente comma comportano la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali. Fatte salve le limitazioni alla localizzazione di alcune destinazioni d'uso previste dalle presenti Norme, non comportano corresponsione di oneri i passaggi, con o senza opere edilizie, dall'una all'altra categoria funzionale, che non determinino incremento di carico urbanistico. Resta ferma la disciplina di esenzione per le opere equiparate a servizi pubblici.

Il cambio d'uso da locale accessorio a vano ad uso residenziale, quando consentito dal PO in relazione al tipo di intervento attribuito, fatti salvi i casi in cui tale intervento non si configuri come un semplice cambio di utilizzo all'interno dell'unità abitativa, costituisce sempre un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzata con l'originario titolo abilitativo ed è pertanto soggetto a permesso di costruire, anche nel caso in cui avvenga senza opere. Non è comunque possibile il cambio d'uso verso la superficie utile abitabile per i volumi accessori realizzati come "interventi pertinenziali", ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i.

3. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 17 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc., ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150 del 17/08/1942, come modificata dall'art. 2 della L. 122 del 24/03/1989, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  • - addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE); in tali casi laddove con l'addizione volumetrica prevista non si raggiunga - attraverso il rapporto di 1 mq. ogni 10 mc. - la superficie minima convenzionale di 25 mq. corrispondente ad uno stallo di sosta, sarà possibile monetizzare sulla base dell'apposito regolamento comunale.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono obbligatoriamente da reperire all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi.

Art. 18 Dotazione di parcheggi per la sosta di relazione delle attività commerciali al dettaglio

1. Fatte salve le eccezioni riferite ai diversi ambiti, il reperimento di dotazioni di parcheggio a carattere privato per la sosta di relazione deve osservare le disposizioni del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R e s.m.i. ed è prescritto per gli esercizi ed attività con destinazione d'uso commerciale al dettaglio derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti.

2. Il reperimento delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione è altresì prescritto nel caso di:

  • - mutamento della destinazione d'uso di unità immobiliari o edifici esistenti con l'introduzione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi e attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

3. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 17 - sono definite nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

  • - delle varie tipologie di attività e strutture commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita), ovvero del dimensionamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e/o delle attività equiparate;
  • - della superficie di vendita.

Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste al Titolo VIII delle presenti Norme in conformità con le vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

4. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, che non osservano i limiti dimensionali degli esercizi commerciali al dettaglio, di cui alle vigenti norme regionali, che sono riferiti alle attività di commercio di vicinato e alle medie e grandi superfici di vendita, sono comunque da reperirsi dotazioni aggiuntive di parcheggio in misura equivalente; ai fini del calcolo si assume in luogo della superficie di vendita il parametro della superficie di somministrazione, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela e utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

6. Ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), le aree computabili a parcheggio di relazione devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie utilizzata; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico. Non potranno inoltre essere computate per la verifica delle dotazioni richieste eventuali aree costituite in più parti e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori a 8%.

Nei parcheggi di relazione delle medie superfici di vendita dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 3 posti auto.

7. Le aree del parcheggio di relazione dovranno essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale. Nel caso di parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

8. Per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
Da 20 a 99 1
Da 100 a 199 2
Da 200 a 499 3
Da 500 4

Art. 19 Disposizioni specifiche per impianti per la distribuzione di carburanti

1. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati esclusivamente sulla viabilità principale, così come individuata dalle tavole di progetto del PO e, nell'ambito del territorio urbanizzato, esclusivamente negli ambiti U8, U9, U10 e U11, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati sopra citati nel territorio rurale è subordinata al parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

2. Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

3. Negli impianti per la distribuzione carburanti sono consentiti interventi di ristrutturazione, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia, come definiti dalle disposizioni regionali, comunque con un ampliamento massimo del 20% della Superficie edificata o edificabile (SE) esistente.

4. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • - attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • - attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a 300 mq.

Le eventuali attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

Gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire inoltre servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat.

5. Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente art. 17 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione.

Titolo III Interventi

Art. 20 Disciplina degli interventi nel Piano Operativo

1. Il Piano Operativo regolamenta gli interventi e le opere ammissibili sul patrimonio edilizio esistente attraverso l'articolazione in tipi della disciplina degli interventi di cui al presente Titolo, secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e la conseguente classificazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017, tenendo conto della base conoscitiva fornita dal rilievo degli insediamenti di matrice storica effettuato per il primo Regolamento Urbanistico (Allegato: il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico architettonico del territorio rurale) e della documentazione conoscitiva del PTC di Arezzo.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti sono individuati in base ai tipi della disciplina di intervento attribuiti dal piano, il riferimento alle categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio urbanizzato e nei nuclei rurali le Tavole di progetto del PO alla scala 1:2.000 riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).

Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio rurale, le Tavole di progetto del PO, alla scala 1:10.000, riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) limitatamente al patrimonio edilizio esistente di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale, mentre gli altri edifici, complessi e manufatti - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, non identificati da perimetrazione e sigla, devono osservare i limiti previsti dalla disciplina di intervento t5, fatta eccezione per quanto specificato al Capo II del Titolo X per le aziende agricole. Sono inoltre identificate alcune Aree con disciplina specifica, rappresentate nelle tavole del PO da perimetro e codice univoco (di colore viola), per le quali valgono le disposizioni del Capo III del Titolo X.

4. Le Tavole di progetto del PO individuano altresì le aree più significative - per collocazione o per dimensione - interessate da progetti in corso di attuazione, indicati con la sigla PV. Una volta ultimati, gli edifici risultanti da tali progetti sono da considerare sottoposti alla disciplina di intervento t4, senza possibilità di ampliamenti, frazionamenti e mutamento di destinazione d'uso.

5. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati nelle tavole delle Discipline del territorio del PO da apposita perimetrazione e sigla che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

Art. 21 Disposizioni generali per gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici e dei complessi edilizi oggetto di intervento, il presente PO individua i tipi di disciplina d'intervento da osservare per il patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale. I tipi di disciplina d'intervento stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, per il quale sono da considerare sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti ai mutamenti di destinazione d'uso e al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme. Sul patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 135 della L.R. 65/14.

2. Nel caso di edifici e complessi di particolare valore, sottoposti alla disciplina di intervento t1, t2 e t3, considerati di valore storico, culturale ed architettonico, gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali originari o comunque compatibili. In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della L.R. 65/2014 i progetti relativi agli edifici t1 e t2 devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi. Limitatamente agli interventi significativi di adeguamento e modificazione di cui all'art. 24, comma 2, la relazione storico-critica dovrà accompagnare anche i progetti che interessano gli edifici con disciplina di intervento t3. I contenuti di detta relazione dovranno essere, di norma, i seguenti:

  • - notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
  • - analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
  • - analisi dello stato attuale con individuazione:
    • - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
    • - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso dei singoli locali;
  • - esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
  • - esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

Le discipline di intervento t1, t2 e t3 devono essere osservate anche nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola. Tuttavia, per gli edifici con disciplina di intervento t3, qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, secondo le disposizioni di legge sono ammessi anche gli ampliamenti di cui all'art. 71, comma 1bis e comma 2 e quelli di addizione volumetrica, di cui all'art. 72, comma 1, lettera bbis), della LR 65/2014, da effettuarsi mediante P.A.P.M.A.A (Programma Aziendale).

3. Nel caso di edifici e complessi edilizi destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (indicati con la lettera s), qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai tipi della disciplina di intervento definiti dal presente PO, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere, compresi quelli di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia.

4. Gli edifici non ultimati per i quali sono decaduti i titoli abilitativi e ai quali nelle tavole del PO non è attribuita alcuna disciplina di intervento, sono da considerare esistenti e sottoposti alla disciplina di intervento t4 solo nei casi in cui almeno sia stato completato l'involucro edilizio, come definito ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 39/R; non sono da considerare tali gli edifici privi dei tamponamenti esterni, ancorché dotati di copertura.

5. In conformità alle norme vigenti in materia (comunitarie, nazionali e regionali), negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in particolare nel caso di complessi rurali in stato di abbandono, per favorire la tutela delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), oltre che di strigiformi (rapaci diurni e notturni) e di irundinidi (rondini, balestrucci), dovranno essere effettuate verifiche preventive per accertare la presenza di colonie di chirotteri e uccelli e dovranno essere utilizzati opportuni accorgimenti tecnici che saranno definiti in dettaglio da apposito regolamento comunale.

Art. 22 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1)

1. Gli edifici e i complessi edilizi a cui il PO attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) sono quelli soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali, per i quali sono consentiti gli interventi di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004 che, ai sensi di legge, devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. Gli interventi ammissibili sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche. L'intervento di tipo 1 (t1), previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Anche laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.

Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 23.

3. Il PO non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di interesse, ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto.

4. Ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 23 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2)

1. La disciplina di intervento di tipo 2 (t2) è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela a edifici e complessi edilizi considerati di valore storico, culturale ed architettonico e degli elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo. Per tali edifici devono essere mantenuti gli apparati decorativi, ove presenti e gli interventi devono avvenire nel rispetto degli elementi formali e strutturali dell'organismo edilizio, pertanto gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa sono consentiti a condizione che siano osservate le limitazioni di cui ai successivi commi, finalizzate a garantire la loro adeguata tutela.

2. Gli interventi sugli edifici con disciplina di intervento t2 non devono comportare :

  • - demolizione del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione dei necessari interventi di sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di miglioramento sismico, debitamente comprovati da adeguata documentazione tecnica;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato, fatte salve quelle risultanti dall'eliminazione delle superfetazioni e quelle finalizzate a migliorare la funzionalità delle coperture, nei limiti definiti al successivo comma 3, lett. b);
  • - alterazioni sostanziali del funzionamento statico dell'edificio che modifichino la gerarchia statica dell'impianto originario e modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi sugli elementi privi d'interesse e quanto disposto al comma 3, lett. a); eventuali interventi di frazionamento delle unità immobiliari non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali e l'eventuale realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • - modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi sugli elementi privi d'interesse e quanto disposto al comma 3, lett. a);
  • - inserimento di nuovi solai, salvo i casi di cui al successivo comma 3, lett. c) e fatti salvi gli interventi necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - modifiche dei prospetti sul fronte strada o comunque prospicienti lo spazio pubblico (facciate principali) e quelli a carattere unitario e compiuto; per i prospetti principali eventuali limitate modifiche sono consentite esclusivamente per il ripristino delle aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali e per l'adeguamento di aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio, in tutti i casi da dimostrare sulla base di adeguata documentazione storica; in tutte le facciate di tali edifici si deve evitare l'uso di smalti, trattamenti protettivi al silicone, intonaci plastici o comunque finiture per le facciate che si discostino dall'originario aspetto dell'edificio, anche con riferimento alla grana e alla tecnica di posa, compreso l'uso di guide fisse per l'eventuale realizzazione degli intonaci; non sono altresì consentiti pacchetti di isolamento a cappotto esterni;
  • - tamponamento di logge, parate, porticati e tettoie, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la realizzazione di nuove scale esterne, balconi e terrazze.

3. La disciplina t2 consente, alle condizioni di seguito indicate, i seguenti interventi:

  1. a) la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento; è inoltre consentito l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra, per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico-sanitario, in relazione alla destinazione d'uso ammessa, che non può superare la misura massima di 0,40 ml.;
  2. b) la realizzazione di eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, compatibilmente alla tipologia della gronda, ammessa fino ad un massimo di 0,15 ml., nel rispetto delle modalità descritte al successivo art. 28; è altresì ammessa la realizzazione di intonaci isolanti negli edifici intonacati solo qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (intonaci e tinteggiature originarie, rivestimenti in pietra e altro, decori, cornici, marcapiani, ecc.) e nel caso in cui non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista;
  3. c) l'introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in materiali moderni; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo originario e di superficie massima pari ad 1/3 di quella del vano su cui andrà a insistere, mentre l'altezza utile dell'ambiente sottostante non deve risultare inferiore a ml. 2,40; tale intervento può determinare anche l'incremento delle superfici edificate (o edificabili) SE;
  4. d) il consolidamento ed il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria; il ripristino dovrà avvenire con l'utilizzo di tecniche e materiali appropriate, simili e compatibili con quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato;
  5. e) limitate modifiche - per dimensione e per forma - nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi di valore, alle aperture sui prospetti secondari e le corti interne, non prospicienti strade e spazi pubblici, che non devono comunque interessare fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali non sono consentite; le eventuali modifiche alle aperture non devono alterare l'integrità compositiva del prospetto, della gerarchia delle aperture, rispettando per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, sulla base di adeguata documentazione storica;
  6. f) la realizzazione di lucernari complanari alla copertura, uno per edificio, come definito dal regolamento 39/R, con funzione di ispezione della copertura (art. 9 del D.P.G.R. 2013, n. 75/R del 18/12/2013) ammessa, laddove possibile, sulle falde visivamente meno esposte;
  7. g) l'inserimento di volumi tecnici completamente interrati all'interno della sagoma dell'edificio, se a servizio dell'edificio esistente, a condizione che questo non comporti alterazioni delle strutture resistenti, o negli spazi pertinenziali senza modifiche della morfologia e del profilo dei terreni e degli elementi tradizionali di valore caratterizzanti lo spazio aperto; sono altresì consentiti i volumi tecnici interrati a servizio degli spazi o aree di pertinenza.

Il progetto degli interventi laddove proponga modifiche agli elementi sopra indicati deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti, nonché le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all'organismo originario o comunque ad una precedente configurazione riconosciuta di maggior valore.

4. Sono altresì ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., comunque osservando i limiti della presente disciplina di intervento t2, che non consente nuovi lucernari o nuovi solai; eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come nel caso dei soppalchi, di cui al precedente comma.

5. Gli edifici con disciplina di intervento t2 sono considerati dal PO di valore storico, culturale ed architettonico per i quali, ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 24 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)

1. La disciplina di intervento di tipo 3 (t3) è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi tipologici, architettonici ed ambientali che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, comma 2, fatta eccezione per gli ulteriori interventi ammessi ai successivi commi.

2. Gli interventi non devono comportare alterazione dei valori storico-tipologici e testimoniali ed oltre a quanto consentito per gli edifici con disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, commi 3 e 4, la disciplina t3 ammette i seguenti interventi:

  • - sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie; l'eventuale spostamento non deve determinare alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e la creazione di ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto, che può determinare anche aumento della superficie utile; tale possibilità è anche riferibile a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura ed è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio (a volta, a cassettone, volterrane, ecc.); è altresì consentita la sostituzione di eventuali scale esterne, laddove non rivestano valore storico o tipologico-documentario, riconducendole alle caratteristiche tipologiche dell'organismo originario;
  • - modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi di valore, del sistema strutturale e a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo che sia riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio da illustrare sulla base di adeguata documentazione, e che in ogni caso non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto, nei quali si possono ripristinare solamente aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali, o introdurne ulteriori solo se finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione più propria; si dovranno proporre soluzioni formali e finiture esterne coerenti, tanto che le eventuali nuove aperture o le modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile come di maggior valore dalla relazione storico-critica richiesta e nel caso in cui i prospetti o parte di essi siano stati alterati in modo incongruo gli interventi devono prevedere il ripristino dei caratteri originari; solo per gli edifci posti all'interno del territorio urbanizzato è consentito realizzare intonaci isolanti e intonaci a cappotto nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 28;
  • - eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e/o di eventuali parti ammalorate o degradate, documentate come tali nella relazione storico-critica di cui al precedente art. 21 e il loro rifacimento a parità di volume nelle forme e nelle tecniche più appropriate e compatibili;
  • - installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura delle logge, altane e nel caso di locali con aperture con grigliati in laterizio detti anche "a salto di gatto", anche comportante aumento di SE e di Volume edificato, mentre non è consentita invece nel caso di porticati e tettoie;
  • - realizzazione o modifica di lucernari piani in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; i nuovi lucernari, non più di uno per unità immobiliare, non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni orizzontali non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale, nel caso di coperture tradizionali con travetti e mezzane e di 0,70 ml. negli altri casi; la loro lunghezza lungo la falda di copertura non può superare 1,50 ml. e devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza a parità di volume e ad un solo piano, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche; laddove non presenti o presenti in misura inferiore, è consentita la realizzazione di ulteriori volumi accessori - finalizzati alla realizzazione di autorimesse pertinenziali, cantine e altri locali di servizio -, anche seminterrati, fino al raggiungimento del 20% del volume totale dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di SA; tali dimensioni massime consentite comprendono in questo caso anche la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento, in ogni caso non in aderenza all'edificio principale; i volumi pertinenziali realizzati fuori terra nel resede di riferimento devono avere un solo piano e forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio principale di riferimento. I volumi pertinenziali realizzati ai sensi del presente comma non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito un utilizzo diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano. Gli interventi pertinenziali, ai sensi della legge regionale, comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
  • - limitatamente agli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO che non abbiano già beneficiato di ampliamenti assimilabili con il precedente Regolamento Urbanistico, sono consentite addizioni volumetriche, fino ad un massimo di 9 mq di SE per ogni unità abitativa, a condizioni che nella richiamata relazione storico-critica si dimostri che tali ampliamenti - per collocazione, dimensione e conformazione - non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi riconosciuti di valore.

Il progetto degli interventi sopra indicati deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti e che illustri i criteri dell'intervento e le soluzioni tecnico-costruttive utilizzati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque di valore storico-topologico e testimoniale da tutelare.

3. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, oltre che per necessità statiche, è consentito per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici in ambito urbano; sono per questo altresì ammesse anche modifiche alle aperture sul fronte strada e verso gli spazi pubblici, purché non vengano alterate l'integrità compositiva del prospetto e la gerarchia delle aperture e garantito il mantenimento dei caratteri architettonici degli elementi costitutivi di valore della facciata.

4. Esclusivamente nel caso in cui si dimostri, mediante apposita documentazione, l'impossibilità di adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche e/o per la presenza di un rischio geomorfologico elevato o molto elevato o per ragioni motivate dalla sicurezza stradale, è consentita la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "come era" quello preesistente e quindi con la stessa configurazione e le stesse finiture, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'edificio può essere ricostruito traslato comunque all'interno dell'area di pertinenza o comunque previa appropriata motivazione, in aree immediatamente adiacenti ad essa riconducibili.

5. Gli edifici con disciplina di intervento t3 sono considerati dal PO di particolare valore, ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, e previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 25 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)

1. La disciplina di intervento di tipo 4 (t4), consente gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con ricostruzione comunque configurata dell'intero edificio, come definita dalla legge regionale e l'incremento delle superfici edificate/edificabili (SE) all'interno della sagoma esistente, compreso quelle eventualmente realizzabili in relazione all'eventuale aumento del numero dei solai. Tale disciplina t4 consente altresì determinate fattispecie di addizioni volumetriche, così come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni e alle limitazioni dettate dai successivi commi.

2. La disciplina di tipo 4, oltre a quanto ammesso per la disciplina di intervento t3, consente:

  1. a) modifiche alle strutture di fondazione, alle strutture in elevazione ed ai solai, con opere che possono prevedere anche il completo svuotamento dell'organismo edilizio e l'inserimento di nuovi solai e di tecnologie diverse da quelle esistenti, che possono comportare anche incremento delle superfici edificate (o edificabili) - SE - all'interno della sagoma esistente;
  2. b) ai fini del consolidamento dell'edificio, esclusivamente nel caso sia dettata da esigenze strutturali, la formazione di un cordolo di coronamento, che non deve risultare visibile all'esterno; la quota di imposta della copertura, ove non sussista l'obbligo di conservare la gronda esistente, può aumentare, a seguito della formazione del cordolo, fino ad un massimo di 0,30 ml.;
  3. c) modifiche alle facciate, compresa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, anche comportante aumento di SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime e la realizzazione di ascensori esterni; nelle facciate sono sempre consentiti gli isolamenti termici esterni (intonaci isolanti e a cappotto), finalizzati al risparmio energetico;
  4. d) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza comunque configurate;
  5. e) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, debitamente certificata;
  6. f) solo per gli edifici residenziali, la realizzazione di interventi pertinenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni del precedente art. 24, comma 2, settimo alinea; per gli edifici con disciplina di intervento t4, tali interventi possono essere realizzati anche in aderenza all'immobile principale di cui costituiscono pertinenza ed è anche ammesso il loro collegamento diretto, purché sia anche previsto l'accesso diretto dall'esterno, in modo da mantenere indiscutibilmente preservato il carattere della pertinenzialità;
  7. g) la realizzazione di volumi tecnici anche fuori terra;
  8. h) gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, quale che sia la loro destinazione d'uso, purché non comportino incremento di volume totale, sia entro che fuori terra; nel territorio urbanizzato tali interventi possono essere effettuati all'interno del lotto urbanistico di riferimento, mentre nel territorio rurale nell'ambito del resede definito nelle tavole del PO; il nuovo edificio deve mantenere un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali uguale o inferiore a quella dell'edificio demolito;
  9. i. solo per gli edifici residenziali esistenti, la realizzazione di interventi di addizione volumetrica, alle condizioni del successivo comma 3.

3. La disciplina t4 consente, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO, i seguenti interventi di addizione volumetrica, comunque complementari agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente comma, lett. h):

  1. a) per i soli edifici con SE inferiore a 350 mq., l'ampliamento realizzato in aderenza ed in continuità con le superfici utili (SU) dell'alloggio verso spazi liberi pertinenziali, fino a 30 mq. o, in alternativa, fino al massimo del 20% di Superficie edificata o edificabile (SE) per ciascuna unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo; l'altezza massima (Hmax) di tali ampliamenti non può superare l'altezza dell'edificio di riferimento esistente; tali addizioni volumetriche possono essere attuate anche per fasi successive, fino al raggiungimento del limite consentito;
  2. b) per i fabbricati residenziali con SE superiore a 350 mq, realizzati con il medesimo atto abilitativo, addizioni volumetriche, comprensive anche di eventuali volumi accessori, volte a migliorare l'utilizzo dell'immobile, fino ad un massimo del 15% della SE complessiva esistente o volume edificabile/ edificato (VE) equivalente, anche con incremento dell'altezza massima;
  3. c) solo all'interno del territorio urbanizzato, il rialzamento degli edifici esistenti, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:
    • - 2,70 ml., anche al fine di renderlo abitabile;
    • - 2,40 ml. anche al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Art. 26 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)

1. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, interventi fino alla sostituzione edilizia per gli edifici residenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici presenti nel territorio urbanizzato e limitatamente a quelli le cui attività sono ritenute compatibili, per i quali le tavole del PO indicano specificatamente la sigla b1 nel territorio rurale.

2. La disciplina di intervento di tipo 5, oltre a quanto previsto per la disciplina di intervento t4, consente:

  1. a) per gli edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale esistenti alla data di adozione del PO, gli interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'incremento della SE fino ad un massimo del 30% di quella esistente, riferita all'edificio principale; gli interventi di sostituzione edilizia potranno attuarsi solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire;
  2. b) per gli edifici specialistici destinati ad attività economiche le seguenti addizioni volumetriche:
    • - per gli edifici in ambito urbano con destinazione d'uso commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza), sono ammessi interventi di addizione volumetrica finalizzati alle attività economiche con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti;
    • - per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianali posti all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, fino a un massimo di 200 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti; tali interventi sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
    • - esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso industriale ed artigianale e individuati dalle tavole del PO con la sigla b1 posti nel territorio rurale sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 15% di quella esistente, fino a un massimo di 150 mq. aggiuntivi con un'altezza massima di 12 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente altresì agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.

Art. 27 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)

1. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6) consente la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, demolizione con ricostruzione, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche, come definite dalle norme regionali, agli edifici specialistici esistenti a destinazione industriale e artigianale posti all'interno del territorio urbanizzato, nelle aree loro dedicate.

2. La disciplina di intervento di tipo 6 consente per gli edifici esistenti specialistici industriali e artigianali esistenti, che non cambiano destinazione d'uso, i seguenti interventi, tra loro alternativi;

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'aumento della SE fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo, pari al 60% del lotto fondiario e un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali di 12,50 ml.;
  2. b) le addizioni volumetriche con incremento della SE esistente per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo del 60%, con altezza pari all'edificio esistente fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
  3. c) la sopraelevazione fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12,50 ml.

Gli interventi a) e b) osservano le prescrizioni per gli impianti fotovoltaici di cui al successivo art. 28, comma 6.

3. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6), come la disciplina t5, consente agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.

Art. 28 Interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici esistenti e uso delle FER

1. Il PO persegue gli obiettivi della UE per la riduzione dei consumi energetici degli edifici e dei sistemi urbani, per i quali valgono gli obblighi dettati dalla normativa vigente. A questo scopo detta indicazioni per favorire il risparmio energetico e l'impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nel rispetto delle disposizioni del PIT-PPR e delle leggi, linee guida e regolamenti regionali e nazionali.

2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle discipline d'intervento t1, t2 e t3, come disciplinati dalle presenti Norme. In tali edifici è prescritta la conservazione delle coperture nella loro forma, consistenza e materiali. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle discipline d'intervento t2 e t3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (0,15 ml.), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

3. Negli edifici e complessi edilizi con disciplina d'intervento t1 e t2 non sono consentiti gli isolamenti a cappotto esterni e gli intonaci isolanti, ritenuti incongrui e irrispettosi del valore storico-architettonico del manufatto, mentre solo per gli edifici all'interno del perimetro del territorio urbanizzato con disciplina d'intervento t3 è ammessa la realizzazione di isolamenti termici esterni sulle facciate interne e corti interne, e solo qualora si documenti che non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista, oltre all'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, ecc.). Tali condizioni sono sempre da documentare mediante specifica relazione, di cui al precedente art. 21, che deve inoltre dimostrare l'appropriatezza e la compatibilità dell'intervento previsto. Per gli edifici con disciplina di intervento t3 posti nel territorio rurale, sempre alle stesse condizioni di cui sopra, sono ammessi gli intonaci isolanti.

4. La realizzazione di serre solari - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali - è ammessa con esclusione degli edifici con disciplina d'intervento t1, t2 e t3. Il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dalla legislazione vigente, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

5. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando la preferenza all'utilizzo dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto. Gli elementi posti sulla copertura dovranno osservare i seguenti criteri:

  • - per la tutela e la salvaguardia dei valori storico testimoniali e dei caratteri architettonici, per edifici con disciplina di intervento t1 e t2 l'impianto dovrà essere posto preferibilmente nelle coperture dei corpi edilizi secondari o a terra adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; per gli edifici con disciplina d'intervento t1, che identifica gli edifici e i complessi edilizi destinatari di provvedimenti di tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 l'installazione deve comunque essere preventivamente approvata e autorizzata dal competente organo ministeriale; per gli edifici con disciplina d'intervento t2, nel caso in cui si dimostri, mediante la relazione storico-critica richiesta, la loro compatibilità e l'impossibilità di una diversa collocazione, l'impianto potrà altresì essere installato sulla copertura dell'edificio principale in modalità integrata, come specificato al successivo alinea per gli edifici con disciplina di intervento t3 nel territorio rurale;
  • - negli edifici con disciplina di intervento t3 è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto; ove non siano presenti corpi edilizi secondari e/o accessori o se si documenti l'impossibilita di installarli su costruzioni secondarie e/o accessorie, sono ammesse soluzioni adeguate a garantire la compatibilità con i caratteri storici e con il valore storico-documentale degli stessi edifici, ovvero:
    • - nel territorio rurale, laddove possibile, l'installazione potrà avvenire anche a terra, adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, e nel caso in cui questo non sia possibile, potrà avvenire nella copertura dell'edificio principale, in modo completamente integrato, con pannelli di colorazione tale da garantire la migliore integrazione con il manto di copertura;
    • - all'interno del territorio urbanizzato, l'installazione potrà avvenire preferibilmente nelle falde non prospicienti gli spazi pubblici della copertura dell'edificio principale;
  • - negli altri edifici esistenti, con disciplina d'intervento t4 e t5, con copertura a falda inclinata, oltre alla totale integrazione architettonica - sempre preferibile laddove possibile -, i pannelli dovranno essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; è altresì consentita su terrazze o lastrici solari la realizzazione di pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto, sostenuta da strutture leggere (legno o metallo) distinte dal fabbricato principale e libere da tutti i lati fino ad una dimensione massima non superiore al 60% del terrazzo o lastrico;
  • - per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico, così come per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento integrale del tetto a edifici esistenti.

In ogni caso i pannelli dovranno mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio ed essere arretrati rispetto al filo di gronda e in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via; nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 0,30 ml. dal profilo dell'edificio e anche in questo caso arretrati in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via.

Negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti.

Art. 29 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia sono consentiti nel rispetto delle condizioni dettate all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento a specifici contesti e/o a particolari edifici e complessi.

2. Le opere, gli interventi e i manufatti di seguito elencati, da realizzare alle condizioni della legge regionale, non rilevano ai fini urbanistici ed edilizi nei limiti dimensionali qui prescritti:

  1. a) gazebo e pergolati - strutture con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3,50 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
  2. b) piccoli depositi, da collocare a terra nei giardini e resede pertinenziali, in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con ingombro massimo di 5 mq. per resede e altezza massima in gronda di 2,20 ml..

3. L'istallazione dei manufatti elencati nel presente articolo non preclude la realizzazione di altri manufatti privi di rilevanza urbanistica-edilizia aventi le caratteristiche richieste dalla legge ed è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

Titolo IV Sostenibilità degli interventi e qualità degli assetti insediativi

Art. 30 Disposizioni generali di sostenibilità

1. Il Piano Operativo, in linea con le strategie regionali, persegue ogni forma di risparmio idrico, di tutela della qualità dell'aria, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, dettando indicazioni atte a ridurre, laddove possibile, l'impronta ecologica per ogni intervento definito; il PO detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard e specifiche misure di mitigazione e compensazione di carattere ambientale, allo scopo di migliorare la qualità ambientale, incrementare il bilancio ecologico e valorizzare il paesaggio.

2. È facoltà del Comune disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile. A tale scopo, il Comune, mediante apposito Regolamento, adeguato ai sensi del comma 4, dell'art. 217 della L.R. 65/2014, anche integrato al Regolamento Edilizio comunale nel rispetto delle linee guida regionali, definisce:

  • - l'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi;
  • - il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi per l'accesso agli incentivi economici ed urbanistici;
  • - il procedimento di controllo e verifica dei requisiti;
  • - la modalità per la certificazione e la durata della garanzia fideiussoria di cui all'art. 221 della L.R. 65/2014;
  • - le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

3. Gli interventi di edilizia sostenibile, anche ai sensi delle vigenti norme regionali, comprendono: la regolazione bio-climatica degli edifici; il mantenimento o il recupero della permeabilità dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici nelle modalità consentite dalla legge; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili; l'uso del verde con finalità di regolazione micro-climatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

4. Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione sono inoltre soggetti:

  • - all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile, promuovendone il corretto uso, incentivando il ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico tra i quali la realizzazione delle reti duali per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque grigie e il ricorso a soluzioni, sia in ambito edilizio che impiantistico, per limitare gli sprechi; relativamente al risparmio della risorsa idrica si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11 del Regolamento regionale DPGRT n. 29/R del 26.05.2008;
  • - all'adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterrane; in particolare, per i nuclei e le case isolate e negli interventi previsti in aree sprovviste di pubblica fognatura i sistemi di trattamento dovranno essere compresi tra quelli appropriati individuati dal DPGRT 46/R/2008, scelti anche con l'obiettivo di tutelare le acque sotterranee;
  • - a potenziare le aree verdi permeabili e le biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera; nella scelta delle specie più adatte si farà riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con D.G.R. n. 1269 del 19.11.2018 e s.m. e i.

Art. 31 Contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale – invarianza idraulica

1. In tutti gli interventi previsti dal piano si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Le modifiche delle caratteristiche di permeabilità del suolo conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio edilizio esistente comportanti sostituzione edilizia o demolizione con ricostruzione o addizione volumetrica con incremento di superficie coperta (SC) o derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, devono garantire le seguenti condizioni:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo di superficie permeabile - come definita dalle vigenti norme regionali - pari ad almeno il 25 % della Superficie Fondiaria (SF); tale quantitativo può essere raggiunto con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche, mentre almeno il 15% della Superficie Fondiaria - dovrà in ogni caso essere sistemato a prato e/o con piantumazioni, ovvero non essere interessata da alcun tipo di pavimentazione (fatta eccezione per la ghiaia), sia pur drenante, ad eccezione della ghiaia; si intende così favorire anche la velocità di assorbimento, riducendo al contempo la velocità di corrivazione delle acque piovane;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando sia possibile dirigere le acque meteoriche in aree adiacenti permeabili, senza che si determinino danni dovuti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, o in vasche o cisterne interrate che ritardino la cessione verso i recapiti;
  • - nel territorio rurale ogni intervento di trasformazione deve prevedere la riorganizzazione e l'adeguamento delle reti idriche scolanti all'interno della pertinenza dove si attua l'intervento o dell'area eventualmente destinata a piazzale; tali criteri di progettazione devono essere descritti e asseverati nei progetti di corredo ai titoli abitativi.
  • - i nuovi spazi scoperti pavimentati, se di superficie superiore a 200 mq., dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea e il corretto deflusso delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

I parcheggi e le zone pavimentate potenzialmente interessate dalla presenza/movimentazione/sversamento di sostanze inquinanti dovranno tuttavia essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di fognatura integrato con sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dimensionate come da disposizioni normative regionali.

3. Per i nuovi comparti edificatori i Piani Attuativi e gli Interventi da Convenzionare e più in generale per tutte le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 200 mq. dovrà essere previsto il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, alla pubblica fognatura. Si dovrà comunque contenere l'entità delle portate scaricate, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari, ...), così da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente, garantendo comunque un invaso non inferiore a 50 lt/mq di superficie impermeabilizzata, moltiplicato per l'effettiva variazione del coefficiente di deflusso, ipotizzando un valore per lo stato attuale pari a 0,1, contro un valore di progetto paria 0,4 per le superfici permeabili e pari a 0,9 per le superfici impermeabili.

Art. 32 Disposizioni per la progettazione dei parchi e giardini pubblici

1. Parchi e giardini pubblici sono connotati dalla prevalenza di suoli permeabili e dalla presenza importante di vegetazione.

Si possono comunque prevedere anche aree per il gioco e per lo sport, aree per la sosta, aree per i cani, percorsi pedonali e piste ciclabili e ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche (bocciodromi, piste di ballo o di pattinaggio, ecc.).

2. Nella progettazione di nuove aree a verde pubblico o di interventi di riqualificazione che interessino quelle esistenti si dovrà tener conto dei criteri dettati dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Urbano del Ministero dell'Ambiente con particolare considerazione della multifunzionalità del verde urbano, valorizzando l'effetto di mitigazione dell'isola di calore, di assorbimento delle sostanze inquinanti, la tutela della biodiversità, l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico, il rafforzamento della funzione ricreativa, inclusiva e sociale e delle Linee guida regionali per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono.

3. In tali aree si dovrà:

  • - assicurare la presenza di una adeguata dotazione di vegetazione, mantenendo e rinnovando le alberature (intese non come singoli individui ma sistemi arborei) e le siepi ben conformate e di particolare pregio per l'area e migliorare la qualità del patrimonio arboreo;
  • - individuare le alberature e le piante di pregio o monumentali a cui dedicare interventi manutentivi appropriati;
  • - riequilibrare i rapporti tra elementi artificiali permanenti e arredo vegetale anche mediante la realizzazione di percorsi e aree pavimentate con materiali drenanti;
  • - assicurare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi verdi;
  • - favorire la fruizione da parte delle diverse categorie di utenti diversificando gli arredi e le attrezzature;
  • - assicurare l'integrità di parchi, giardini storici e orti storicizzati di ville e complessi monumentali di valore storico architettonico e la fruizione ordinata del verde storico-monumentale.

4. Si dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti e criteri:

  • - presenza di recinzioni o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi autoctone sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
  • - individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi in particolare in prossimità degli arredi;
  • - nel caso di spazi verdi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
  • - coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio, e con i suoi elementi consolidati considerando nella scelta vegetale e degli arredi lo spazio a disposizione e l'integrazione con gli elementi esistenti;
  • - al fine di accrescere la qualità ambientale e paesaggistica del verde pubblico di nuova realizzazione, nella sua progettazione, devono essere considerate la continuità con le eventuali aree verdi contigue, la peculiarità del contesto, le condizioni pedoclimatiche e la frequenza manutentiva;
  • - scelta di specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate adatte all'uso urbano e alla funzione dell'area, evitando in prossimità di edifici pubblici frequentati da categorie fragili le specie spinose, velenose e con alta allergenicità;
  • - mantenere, rafforzare e valorizzare i sistemi ripariali nelle aree urbane e periurbane;
  • - privilegiare l'irrigazione con uso di acque meteoriche o depurate senza incidere sulla risorsa idrica;
  • - nelle fasce di contatto con il territorio rurale la progettazione dovrà analizzare le caratteristiche del paesaggio agrario e dell'intorno naturale o seminaturale, per proporre assetti del verde adeguati al contesto per colore, forme e struttura compositiva;
  • - nella progettazione di nuovi sottoservizi e di reti stradali garantire una fascia di rispetto nei pressi di filari alberati per tutelare l'apparato radicale per tutelare la vitalità e la stabilità strutturale all'albero.

Art. 33 Disposizioni per la progettazione dei parcheggi pubblici a raso

1. Le aree da destinare a parcheggio pubblico previste per i diversi interventi dovranno essere quanto più possibile accorpate e di forma regolare. Per la verifica delle dotazioni richieste non potranno essere computate eventuali aree disperse e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori a 8%.

Le aree computabili a parcheggio pubblico devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie utilizzata: eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico.

2. Per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica. Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

3. I parcheggi pubblici a raso dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, nella misura minima di 2 stalli ogni 30 (o frazione di 30), dei quali 1 riservato alle persone disabili; per i parcheggi superiori a 10 posti auto dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto;
  • - per i parcheggi di superficie non inferiore a 240 mq., ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, dovrà essere prevista una dotazione di alberature nella misura minima di un albero ad alto fusto ogni 80 mq. di parcheggio, riservando a ciascuna pianta uno spazio permeabile adeguato alla classe di grandezza della pianta, eventualmente protetto da pacciamatura, piante tappezzanti e se adeguatamente gestite, da griglie metalliche o dissuasori, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica, paesaggistica ed ambientale;
  • - si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, preferendo piante autoctone con fogliame fitto, impalcatura alta e minor suscettibilità a malattie e patogeni, minor esigenze di manutenzione e limitata produzione di residui in termini di aghi, fiori, frutti e resine;
  • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali - rain garden -;
  • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso; eventuali parti impermeabili, se di dimensione consistente, superiore a 200 mq., dovranno essere dotate di idonei sistemi di trattamento dei reflui prima del recapito nel corpo idrico ricettore, anche se potrà essere più specificatamente valutata l'ipotesi di allacciamento alle reti fognarie esistenti;
  • - gli impianti di illuminazione dovranno essere posti ad un'altezza adeguata, non superiore a 4 ml., opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

4. per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
Da 20 a 99 1
Da 100 a 199 2
Da 200 a 499 3
Da 500 4

Art. 34 Alberi per la compensazione

1. Gli alberi di verde pubblico e privato possono agire come veri e propri filtri biologici in grado di assorbire i principali inquinanti emessi dalle combustioni in ambito urbano (particolato PM10, biossido di azoto NO2, ozono O3), oltre a contribuire all'assorbimento della CO2 atmosferica e alla riduzione dell'effetto "isola di calore urbana" con la conseguente riduzione della temperatura nei mesi estivi.

2. Il PO al fine di prevedere una quantità di alberature idonee a garantire un corretto bilancio fra produzione di ossigeno e di anidride carbonica (compensazione delle emissioni di CO2) individua, quale opera compensativa finalizzate a migliorare le condizioni ambientali della città, la messa a dimora di alberi di idonee specie ad alto fusto. Negli interventi che prevedono la nuova costruzione consistente in nuova edificazione su lotto libero, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia è per questo scopo fatto obbligo di piantare un numero di alberi corrispondente ai mq di superficie edificata (o edificabile) - SE, secondo i seguenti rapporti tra superficie edificata o edificabile e categorie funzionali:

Residenziale 1 albero ogni 50 mq di SE
Industriale e artigianale 1 albero ogni 60 mq di SE
Commerciale al dettaglio 1 albero ogni 60 mq di SE
Turistico ricettiva 1 albero ogni 40 mq di SE
Direzionale e di servizio 1 albero ogni 60 mq di SE
Commerciale all'ingrosso e depositi 1 albero ogni 100 mq di SE

3. Gli alberi, da piantumare nelle aree a verde degli interventi previsti, devono corrispondere a esemplari di prima grandezza, con circonferenza da 16 a 20 cm, corrispondenti a specie spoglianti e sempreverdi da 4 a 6 anni. Nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con D.G.R. n.1269 del 19.11.2018. In linea generale per massimizzare gli effetti positivi le piante devono avere alcuni requisiti quali: elevata densità della chioma; longevità del fogliame; ridotta idroesigenza; bassa capacità di emissione di composti organici volatili; ridotta allergenicità del polline.

4. Possono essere previste forme di concertazione tra Amministrazione Comunale e privati proprietari di aree, per favorire interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale e per individuare aree alternative a quelle interessate dagli interventi di cui al comma 2. Tali aree saranno prioritariamente orientate a:

  • - interventi di forestazione urbana in forma estesa su aree incolte e/o degradate;
  • - formazione di fasce verdi di filtro per determinati insediamenti o infrastrutture;
  • - interventi di rafforzamento delle reti ecologiche;
  • - parchi urbani e aree per il gioco e la vita all'aperto.

5. In alternativa alla piantumazione si prevede la possibilità di monetizzare il numero di alberi da piantumare sulla base dei parametri di cui al comma 2. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. La monetizzazione dovrà corrispondere ai costi di fornitura e modellazione terra, fornitura e messa a dimora specie arboree (circonferenza 16/20 cm).

6. Gli alberi per la compensazione delle emissioni inquinanti, da impiantare in relazione agli interventi di cui al comma 2, sono aggiuntivi a quelli da prevedere nei parcheggi pubblici a raso, di cui al precedente art. 33 e a quelli della sosta di relazione di cui all'art. 18.

Titolo V Tutele sovraordinate e di carattere generale

Capo I Beni paesaggistici

Art. 35 Immobili e aree di notevole interesse pubblico

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004), parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:

  • - Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo (ID 9051246 - D.M. 29/01/1969; G.U. 50 del 1969).

2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1 le trasformazioni ammesse dal PO devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del PIT-PPR. In particolare:

  • - le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale devono armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico;
  • - eventuali barriere antirumore di nuova previsione, ammesse qualora se ne dimostri l'indispensabilità di installazione, devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo riconosciuto;
  • - gli interventi infrastrutturali e le opere connesse devono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo riconosciuto;
  • - per le infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) si devono impiegare soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti, predisponendo la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.

Art. 36 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

1. In riferimento all'Invaso di Levane, gli interventi di trasformazione, fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche;
  • - non riducano l'accessibilità alle rive.

2. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

3. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

4. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

Art. 37 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.

2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico.

4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

5. Eventuali nuove aree destinate a parcheggio nel territorio rurale sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

6. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali.

8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 38 Riserve naturali regionali nonché i territori di protezione esterna

1. Nella riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella non sono ammessi interventi di trasformazione che ne compromettano in modo significativo i valori paesaggistici.

Non è ammesso l'inserimento di manufatti che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica che non siano indispensabili per la sicurezza stradale.

Resta fermo quanto disposto dal Regolamento Riserva approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003, D.C.P. n. 25/2008 e n. 101/2008, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 25 e 26.

2. Nei territori di protezione esterna (area contigua) non sono ammessi interventi di trasformazione che compromettano in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche o che possano interferire negativamente con le visuali da e verso le aree protette.

3. Per gli interventi ricadenti nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 39 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento

1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:

  • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

Art. 40 Zone di interesse archeologico

1. Nella Zona comprendente insediamenti preistorici, infrastrutture e aree cultuali in località Valle dell'Inferno si devono osservare, in particolare, le disposizioni della Scheda AR12 dell'Allegato H del PIT-PPR.

2. Non sono ammessi interventi di trasformazione che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dalla rete di insediamenti e luoghi sacri di età etrusco-romana,

3. Nelle aree archeologiche le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

4. Dovrà essere inoltre tutelata e valorizzata la presenza delle sorgenti di acque minerali (Sorgente Leona e Sorgente Romana).

Capo II Aree protette e Siti Natura 2000

Art. 41 Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale

1. Nel territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella" (codice IT51800012).

2. Le Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat) e Direttiva 2009/147/CE, Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.M. 27/04/2010, D.G.R. n. 644/2004, D.G.R. n. 454/2008, D.G.R. n. 1006/2014, L.R. 30/2015, D.G.R. n. 1223/2015, D.G.R. n. 13/2022 e D.G.R. n. 866/2022.

3. Dovranno pertanto essere rispettate le Misure Regolamentari della scheda sito-specifica, di cui all'All. C della D.G.R. n. 1223/2015 e la Misura Regolamentare di cui all'All. A della D.G.R. n. 1223/2015 GEN_06, che vieta:

  • - la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
  • - la costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati;
  • - l'allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della L.R. 48/1994.

4. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, si dovrà:

  • - limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare studio di incidenza;
  • - non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
  • - limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
  • - incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
  • - promuovere nei Siti una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
  • - prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
  • - mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati da sfalcio e prati umidi, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.

5. Ai piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti negli stessi, si applica la Valutazione di Incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015; sono previste procedure semplificate di VIncA per le tipologie di attività, progetti ed interventi individuate negli allegati A e B alla D.G.R. n. 13/2022.

Per gli interventi ricadenti anche nella Riserva naturale regionale dovranno essere acquisiti contestualmente i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

6. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale è opportuno introdurre, se pertinenti, gli interventi di miglioramento ambientale per la salvaguardia e il miglioramento di specie ed habitat tutelati nelle ZSC.

7. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.

Art. 42 Arboreto monumentale di Moncioni (ANPIL)

1. L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) - codice regionale APAR04, codice dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio EUAP1026 -, istituita con D.C.C. 30 del 20/04/1998, corrisponde al giardino botanico storico circostante il complesso antico di Villa Gaeta.

2. L'arboreto comprende un'importante collezione ottocentesca (con conifere esotiche e non) da tutelare e valorizzare. Potrà essere consentito l'arricchimento della collezione sulla base di un progetto specifico.

La fruizione pubblica dell'area dovrà essere garantita compatibilmente con la salvaguardia del giardino storico.

3. Per gli interventi ammessi nell'area si rimanda alla disciplina specifica riportata al comma 5 dell'art. 92 delle presenti Norme - Villa Gaeta e Pinetum (SR5.05) -.

Titolo VI Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Art. 43 Criteri generali di fattibilità

1. Le condizioni di fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo sono stabilite in funzione delle condizioni di pericolosità geologica, sismica e del rischio da alluvioni individuate nel territorio comunale.

2. Gli articoli seguenti definiscono i criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, in relazione al rischio di alluvioni e in relazione agli aspetti sismici.

Tali criteri di applicano in caso di interventi ammessi dalle discipline per la gestione degli insediamenti esistenti (Parte II della presenti NTA), mentre per le trasformazioni degli assetti insediatavi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte III della presenti NTA) si rinvia alla specifica Relazione tecnica con i criteri di fattibilità e schede di fattibilità.

Art. 44 Criteri di fattibilità geologica

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

  1. a. Nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e nelle relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e dei relativi sistemi di monitoraggio sull'efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza sono realizzati in modo tale da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
    la durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto e comunque non potrà mai essere inferiore a un anno.
  2. b. Nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della L.R. 41/2018 o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza sono realizzati in modo tale da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
  3. c. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione o aumenti di superficie coperta o di volume e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

  1. a. La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o delle nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed effettuate in fase di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare successivi interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
    Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.
  2. b. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione oppure aumenti di superficie coperta o di volume e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2) le condizioni di attuazione sono quelle di eseguire specifiche indagini finalizzate a non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G1) non vi sono condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

Art. 45 Criteri di fattibilità sismica

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:

  1. a. nel caso di zone di instabilità di versante attive e nelle relative aree di evoluzione sono effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante tenuto conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'O.D.P.C.M. 3907/2010;
    in queste aree la fattibilità degli interventi di nuova edificazione è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.3, lettera A) dell'Allegato A della DGR 31/2020;
    agli interventi sul patrimonio esistente si applicano i criteri definiti al paragrafo 3.1.3 lettera B) dell'Allegato A della DGR 31/2020;
  2. b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).

2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti edilizi, sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:

  1. a. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  2. b. in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse è effettuata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi, posti a contatto, al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche;
  3. c. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o entro le coperture stesse entro alcune decine di metri, sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse; nelle zone di bordo della valle è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo, quale quella sismica a rifrazione o riflessione;
  4. d. nel caso di zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di evoluzione sono realizzati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.1.3 dell'Allegato A della DGR 31/2020, tenendo conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'O.D.P.C.M. 3907/2010.

3. Nell'ambito dell'area caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3) la valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2) da parte del progettista è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità alle NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti casi:

  1. a. realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti nella classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell'art. 181 della L.R. 65/2014;
  2. b. realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell'art. 181 della L.R. 65/2014.

4. Per le aree caratterizzate dalla classe di pericolosità sismica locale elevata (S3) è inoltre necessario rispettare i seguenti criteri:

  1. a. per le aree di instabilità di versante quiescenti la fattibilità di interventi di nuova edificazione è subordinata all'esito delle verifiche di stabilità di versante e alla preventiva realizzazione, qualora necessario, degli interventi di messa in sicurezza individuati al paragrafo 3.1.1, lettera A) dell'Allegato A della DGR 31/2020; la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 punto B) dell'Allegato A della DGR 31/2020;
  2. b. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (punto 8.4.3 delle NTC2018), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con il punto 8.4 delle NTC2018).

5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia.

6. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale bassa (S1) non sono necessarie condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 46 Pericolosità e fattibilità idraulica

1. La pericolosità idraulica, ovvero la pericolosità da alluvioni, sul territorio comunale è individuata dalla Tav. I.1 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000.

Nella Tav. I.1 del Piano Strutturale è effettuata l'integrazione delle pericolosità derivanti dai nuovi studi idrologico-idraulici condotti a supporto del Piano Strutturale e del Piano Operativo comunali e della pericolosità del PGRA vigente.

La magnitudo idraulica, così come definita dalla L.R. 41/2018, è individuata dalla Tav. I.2 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; essa è definita esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

I battenti sul territorio comunale sono individuati dalla Tav. I.3 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche i battenti sono definiti esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

Le velocità della corrente sul territorio comunale sono individuate dalla Tav. I.4 del Piano Strutturale alla scala 1:10.000; anche le velocità sono definite esclusivamente sul territorio interessato dai nuovi studi idrologico-idraulici.

2. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.

Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) in aree poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) si fa riferimento a quanto indicato dalla L.R. 41/2018 e s.m.i. all'articolo 16, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi.

3. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) sono quelle indicate dalla L.R. 41/2018 all'art. 8, ed in particolare:

  • - opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (lett. a);
  • - opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. b);
  • - opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree (lett. c);
  • - interventi di difesa locale (lett. d), intendendo con essi l'installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.

4. Le opere o misure da realizzarsi per garantire la fattibilità di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi) all'interno di aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti sono dimensionate, ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., rispetto ai battenti duecentennali, nonché alla classe di magnitudo idraulica del Piano Strutturale.

Per la fattibilità degli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma non provviste di informazioni circa i battenti, la velocità della corrente e la magnitudo idraulica sono applicate le disposizioni transitorie di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. 41/2018 e s.m.i.

In alternativa è redatto uno studio idrologico-idraulico di dettaglio sul reticolo idraulico interferente in coerenza con le metodologie adottate negli studi di supporto al P.S., mediante il quale definire battenti, velocità e magnitudo idraulica dell'area oggetto di intervento e conseguentemente dimensionare, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 nonché dal presente articolo, gli interventi di mitigazione idraulica eventualmente necessari.

Tale studio, che deve interessare comunque tratti fluviali significativi, non è finalizzato all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, bensì ad esclusivo supporto dell'intervento edilizio in oggetto.

Qualora si intenda finalizzare detto studio idrologico-idraulico anche all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione, esso deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa sovraordinata.

5. In aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in caso di interventi di sopraelevazione (lett. b o lett. c) o interventi di difesa locale (lett. d) per nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente è applicato un franco di sicurezza minimo pari a:

  • - 30 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo secondario di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale e/o risultante dagli eventuali nuovi studi idrologico-idraulici di cui al comma 4;
  • - 50 cm. rispetto al massimo battente duecentennale per esondazioni del reticolo principale (F. Arno) di cui alle tavole dei battenti di Piano Strutturale.

6. Nel caso di realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con ampliamento volumetrico, su fabbricati non ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti ma lambiti, su uno o più lati, da perimetrazioni P3 o P2 è comunque dovuto il rispetto del franco di sicurezza minimo di cui al comma 5 rispetto al battente duecentennale al contorno o alla media dei battenti duecentennali al contorno, attraverso opere di sopraelevazione (lett. c), senza verifica del non aggravio del rischio in altre aree, o di difesa locale (lett. d).

Titolo VII Componenti di rilevanza storico-paesaggistica

Art. 47 Aree di pertinenza dei centri antichi (strutture urbane) di Montevarchi e Levane

1. Le aree di pertinenza di Montevarchi e Levane, così come individuate dal PTCP di Arezzo, coincidono con l'ambito di pertinenza dei centri e nuclei storici individuato dal PS ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/2014 e costituiscono intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani di maggior rilievo, per le quali si devono salvaguardare gli assetti storicamente consolidati, mantenendone il ruolo di cintura rurale e migliorandone il valore paesaggistico.

2. Ai fini del comma 1 in tali aree sono da privilegiare il recupero dei manufatti di valore storico, architettonico e documentario, limitando al contempo la dispersione insediativa, mentre si dovrà favorire il mantenimento e nel caso il ripristino delle colture agrarie e delle sistemazioni tradizionali, della viabilità e dei percorsi campestri e dei sentieri, oltre che della la vegetazione non colturale (siepi e filari, nuclei arborati e le formazioni vegetali di interesse paesaggistico.

3. Non sono consentite le nuove abitazioni rurali, mentre la realizzazione di annessi rurali e l'installazione manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà garantire la minima visibilità e esposizione dalla campagna circostante e, ove opportuno, adottare soluzioni per riqualificare il paesaggio urbano di margine, senza intaccare gli elementi di maggior pregio di cui al precedente comma, anche attraverso l'introduzione di fasce arboree e/o arbustive.

Art. 48 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Le aree di pertinenza degli aggregati, così come individuate dal PTCP di Arezzo, sono sottoposte a particolare normativa di tutela, sia in relazione al contesto paesaggistico, sia in considerazione del valore intrinseco dell'aggregato stesso. Il PTCP classifica infatti tali aree sulla base dei diversi gradi di permanenza dei valori paesaggistici dell'intorno e dell'integrità e valore architettonico della loro struttura edilizia. Tali aree coincidono altresì con gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici - ovvero gli intorni territoriali dei centri minori e dei nuclei rurali storici - individuati dal PS ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/2014.

2. In tutte le aree di pertinenza degli aggregati, a prescindere dalla classificazione di valore effettuata dal PTCP, non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati dallo stesso PTCP di Arezzo e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 106;
  2. b) si dovranno prevedere sistemazioni a verde coerenti con il contesto, anche al fine di rafforzare gli ecosistemi e la permeabilità ecologica.

Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.

3. In rapporto alla coerenza con l'intorno e al loro valore riconosciuto, per le aree di pertinenza di Rendola, Ventena, Moncioni, Caposelvi e Levane Alta - aggregati che comprendono beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo quali il Complesso ecclesiastico di San Donato a Rendola, la Torre campanaria e la Chiesa di Santa Maria Assunta a Moncioni, la Torre e la Chiesa della Compagnia a Caposelvi e il Complesso parrocchiale di San Martino a Levane Alta - è esclusa ogni altra forma di nuova edificazione e non sono consentiti i manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo, di cui al successivo art. 99, né l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100, mentre i manufatti per l'agricoltura amatoriale, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103, sono consentiti nei limiti però di 12 mq.; non sono altresì ammessi gli impianti agrivoltaici.

4. Negli altri aggregati, in relazione alla presenza di valori architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza o per la compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti, sono invece consentiti nuovi annessi e manufatti aziendali di cui al successivo art. 97, fatta eccezione per i manufatti prefabbricati per il rimessaggio e le strutture a tunnel; è altresì consentita l'installazione di manufatti amatoriali, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103.

5. Nelle aree di pertinenza degli aggregati sono inoltre prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata e valorizzata la presenza di eventuali sistemazioni colturali tradizionali (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati). Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei P.A.P.M.A.A..

6. In presenza di spazi unitari, quali aie o corti rurali, è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni o altre separazioni che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi. L'eventuale realizzazione di nuove recinzioni dei resede, nel rispetto delle condizioni dell'art. 87 delle presenti Norme, di addizioni volumetriche e di manufatti pertinenziali, laddove consentiti, dovrà preservare i caratteri del contesto rurale e non introdurre elementi propri del paesaggio urbano, né chiudere la viabilità, anche poderale esistente, salvaguardando per tutti gli interventi ammessi le vedute dagli assi viari esistenti e dagli eventuali punti panoramici.

Art. 49 Aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville

1. Le aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville - dei quali fa parte il complesso comprendente l'ex Chiesa di San Lorenzo oggi Chiesa del Monastero dei Cappuccini, bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo -, così come individuate dal PTCP di Arezzo, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. Nelle aree di pertinenza, individuate nelle tavole del PO, sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi di valore paesistico percettivo e la vegetazione non colturale connessi all'insediamento della villa o del complesso specialistico. Per le aree di pertinenza destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resedi, il presente PO prescrive il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni, le alberature di corredo; sono per questo esclusi il loro frazionamento e la separazione fisica tra edifici e spazi aperti limitrofi, tale da alterare il rapporto storicamente consolidato tra questi.

3. La nuova edificazione a destinazione agricola è ammessa esclusivamente per i nuovi annessi agricoli realizzabili tramite P.A.P.M.A.A. purché si dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale contenente:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso edilizio e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso edilizio;
  3. c) simulazioni prospettiche delle alternative;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso edilizio e con gli spazi di pertinenza;
  5. e) valutazione con verifica di compatibilità architettonica e paesistica, in relazione alla formazione di nuovi annessi agricoli, sulla base di quanto disposto dal PTCP.

4. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville non è comunque consentito realizzare:

  • - nuovi edifici per abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi per attività da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi;
  • - nuove attività e strutture per l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100);
  • - manufatti per escursionismo e per attività venatorie, di cui a successivi artt. 104 e 105;
  • - manufatti amatoriali, di cui agli articoli 101, 102 e 103;
  • - nuove recinzioni in riferimento all'area di resede dei complessi edilizi, disciplinate al successivo art. 87, mentre nel rispetto delle condizioni del successivo art. 107 sono sempre consentite quelle strettamente funzionali all'attività delle aziende agricole;
  • - strutture a tunnel e telonate in genere e manufatti prefabbricati di cui al successivo art. 99;
  • - impianti agrivoltaici.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi immobili ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. ed alle specifiche condizioni dettate al successivo art. 97, ovvero:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015), limitatamente a: tettoie, concimaie, basamenti e platee di cemento, volumi tecnici ed altri impianti delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente.

6. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, fatta eccezione per le pertinenze storiche del bene generatore e per posizioni tali da alterare la percezione dello stesso, dove sono da escludere, sono consentite le piscine interrate pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 87.

Art. 50 Viabilità minore e opere di corredo

1. Gli interventi che interessano la viabilità minore sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
  • -siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • -sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

2. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

3. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.).

4. Nel caso di strade bianche gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate;
  • - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 51 Visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica (tratte stradali di interesse paesistico-percettivo)

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

3. La localizzazione dei tratti della viabilità principale e dei punti lungo tali percorsi connotati da visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica è riportata nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000.

Art. 52 Geotopi

1. Le aree che comprendono i geotopi di valore monumentale e di valore rilevante individuati dal PTCP di Arezzo, rappresentate nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000, sono costituiti da particolari emergenze della struttura idro-geomorfologica, che danno luogo a forme naturali del territorio che, per la loro particolare significatività, rappresentano elementi di rilevante valore ambientale e paesaggistico.

2. Le aree di cui al comma 1 sono sottoposte dal PTCP di Arezzo ad una particolare forma di tutela e sono per questo al loro interno vietati:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, sia quelli da realizzare tramite P.A.P.M.A.A., che gli ulteriori manufatti realizzabili senza piano aziendale, di cui ai successivi artt. 96 e 97 e solo nel caso in cui all'interno delle aree individuate come geotopi sia già presente il centro aziendale agricolo e comunque nel caso in cui non sia possibile una loro diversa collocazione, da dimostrare mediante specifica relazione agronomica; non sono in ogni caso ammesse nuove residenze rurali;
  2. b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati per motivi di ricerca e di studio da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
  3. c) l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a lavorazioni agricole ordinarie (profondità massima cm 80) e ad interventi di ripristino ambientale.

3. Nelle aree dei geotopi di valore monumentale e rilevante individuate dal PTCP e confermati dal PS, sono consentiti esclusivamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente svolti all'interno delle aree di pertinenza di cui al successivo art. 87, comma 1, comunque nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO, quali possono essere gli interventi pertinenziali, le addizioni volumetriche e gli altri interventi consentiti dallo stesso art. 87. Sono altresì consentite le recinzioni dei fondi agricoli per la difesa delle colture e degli allevamenti e quelli per i cavalli, di cui al successivo art. 107, mentre non sono ammessi i manufatti per l'attività venatoria, di cui al successivo art. 104.

4. Interventi di valorizzazione per il godimento collettivo delle aree interessate da geotopi consistenti in sentieristica di accesso e relativa segnaletica possono essere realizzati nel rispetto della conservazione del valore ecologico e del corretto inserimento paesaggistico.

5. Non avendo avuto le aree perimetrate un approfondimento in scala comunale, potrà essere prodotta una relazione geologica specifica, unitamente ad una relazione descrittiva degli aspetti paesaggistici e naturalistici del sito a firma di agronomo o esperto naturalista, il tutto corredato da viste fotografiche del sito, in modo da attestare che l'intervento non interferisce con la singolarità geologica costituente il "bene monumentale", a questa condizione sarà possibile ammettere anche:

  1. a) tutte le attività vietate al comma 2 lettera a);
  2. b) le movimentazioni di terreno per attività agricole di carattere straordinario;
  3. c) gli annessi agricoli amatoriali.

In caso di intervento di nuova edificazione da realizzare tramite presentazione di un P.A.P.M.A.A., lo stesso deve costituire variante allo strumento urbanistico, sulla base di uno studio che escluda la presenza del geotopo monumentale nell'area interessata.

Art. 53 Formazioni vegetali e specie tipiche, alberi monumentali

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico negli interventi consentiti dal PO si deve fare riferimento alle formazioni vegetali e alle specie tipiche. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.

Anche i tappeti erbosi e i bordi dovrebbero essere realizzati evitando effetti dissonanti. Il prato rustico risulta in genere più consono dei prati monospecifici a taglio frequente che necessitano di interventi di irrigazione molto consistenti. Gli elementi ornamentali o disegnati dovrebbero essere calibrati in relazione all'importanza dell'edificio evitando di introdurre elementi impropri rispetto al contesto e il territorio circostante.

2. Sono specie tipiche dei contesti urbani il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.

Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata. In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata preferibilmente coperta con un grigliato.

3. A titolo esemplificativo sono tipiche degli ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus betulus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), ontano nero (Alnus glutinosa), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), e ontano nero (Alnus glutinosa). Nella progettazione si suggerisce di evitare la banalizzazione del disegno con esteso impianto di cipressi e specie non coerenti con il contesto rurale. È comunque da escludere l'impiego di specie alloctone a sviluppo invasivo quali Ailanthus altissima e Robinia preudoacacia e altre specie aliene, che dove presenti dovranno preferibilmente essere sostituite.

Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum lantana) lentaggine (Viburnum tinus), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea) e mirto (Myrtus communis) anche in consociazione con l'olmo (Ulmus minor). Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate.

4. Nella ripiantumazione di alberi, siepi, filari o di altri elementi areali o lineari, compresa la vegetazione ripariale, nelle aree rurali e nelle aree che presentano caratteri di naturalità, seppure inserite in ambito urbano, si rinvia alle disposizioni dell'art. 80 della L.R. 30/2015.

Art. 54 Rischio archeologico

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

2. Con riferimento alla Carta del potenziale archeologico e alla Relazione archeologica del PS, che individua e articola i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del individua cinque gradi di rilevanza del potenziale rischio archeologico.

Alle zone corrispondenti a tale articolazione si applica quanto di seguito indicato:

  • - per il grado 1 e 2 non sono richiesti comportamenti particolari, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, che prescrive che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
  • - per il grado 3 per ogni intervento di movimentazione di terra ed escavazioni dovrà essere data comunicazione di inizio dei lavori al Settore archeologico della Soprintendenza competente affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
    Le attività di sorveglianza archeologica, i cui costi sono interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della Soprintendenza competente preventivamente all'inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza competente, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Dovranno inoltre essere comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo, l'effettivo inizio lavori.
  • - per il grado 4 è prevista la comunicazione alla Soprintendenza competente per ogni intervento di movimentazione di terra in fase di studio di fattibilità.
    Il soggetto proponente dovrà presentare la documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico e in particolare quanto indicato a dal D.lgs. 36/2023 e cioè esiti delle indagini geologiche e eventuali indagini archeologiche pregresse, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Ai sensi della disciplina di legge in materia di verifica di interesse archeologico la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono interamente a carico della stazione appaltante.
  • - per il grado 5 ogni intervento è subordinato all'approvazione della Soprintendenza competente. Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13