Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 93 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole le aziende che rispondono ai requisiti definiti dalla normativa vigente possono presentare Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A. o Programmi Aziendali) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi edifici rurali e della altre fattispecie contemplate dalla norma di riferimento.

2. Le superfici fondiarie minime necessarie per la presentazione del Programma Aziendale e le eventuali riduzioni a quelle, sono definite dal PTC della Provincia di Arezzo, attraverso le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato QP.2b., per le aziende che non raggiungono i minimi nel territorio comunale di Montevarchi.

3. I Programmi Aziendali, nella individuazione delle aree di intervento e delle pertinenze, limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono, dove possibile, il recupero di suolo agrario. I P.A.P.M.A.A. privilegiano un disegno funzionale e paesaggisticamente compatibile degli interventi programmati e ne valutano gli effetti attesi sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - nuova edificazione di abitazioni rurali;
  • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
  • - realizzazione di nuovi annessi rurali per una SE superiore a 1.500 mq;
  • - ristrutturazione urbanistica comportante la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità;
  • - P.A.P.M.A.A. sovracomunale, interventi nel comune di Montevarchi e prevalenza della Superficie aziendale totale non ricadente nel Comune di Montevarchi.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare oltre al riconoscimento delle relazioni consolidate tra il paesaggio agrario e insediamento dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di intervento:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali viali e filari alberati;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - nuclei arborati di pregio;
  • - elementi funzionali della rete ecologica e vegetazione forestale (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale (cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie);
  • - viabilità rurale e storica;
  • - tessitura agraria tradizionale a maglia fitta.

6. Il Programma Aziendale anche al fine di individuare i miglioramenti prioritari, censisce le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto, quali:

  • - elementi di frammentazione ecologica;
  • - criticità di dissesto idrogeologico e nella regimazione delle acque;
  • - criticità relative alle alberature presenti;
  • - altri elementi di degrado e usi non agricoli o connessi.

7. Il P.A.P.M.A.A. individua inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC/ZPS...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle specifiche tutele e agli obiettivi e indirizzi di cui al seguente art. 94.

8. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del Programma Aziendale, sono consentiti tutti gli interventi previsti all'art. 72 della L.R. 65/2014, fatta eccezione che per gli edifici e complessi edilizi a cui il PO attribuisce le discipline di intervento t1, t2 e t3, le cui disposizioni dovranno essere osservate anche nell'ambito del Programma Aziendale. Negli edifici con disciplina di intervento t3 sono tuttavia consentiti gli interventi di addizione volumetrica, di cui al comma 1, lett. b bis), nel caso in cui si dimostri la loro indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una loro diversa collocazione.

Art. 94 Interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico

1. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico previsti nella per la realizzazione di annessi e manufatti nel territorio rurale sono parte integrante del Programma Aziendale o del progetto e subordinati alla sottoscrizione di specifici impegni. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare il mantenimento di una elevata qualità ambientale e paesaggistica del fondo a cui sono collegati. Sulla base delle diverse caratteristiche, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le azioni riportate nei successivi commi, mentre per l'intero territorio comunale sono considerati interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico prioritari, da attuare nei P.A.P.M.A.A. e a corredo di nuovi annessi e i manufatti a servizio dell'agricoltura disciplinati al presente Capo:

  • - il recupero dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da fenomeni di rinaturalizzazione;
  • - il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
  • - il ripristino della viabilità poderale storica e delle opere di corredo;
  • - la realizzazione e l'integrazione di fasce arboreo arbustive lungo la rete scolante, la viabilità poderale e il bordo dei campi;
  • - la realizzazione di laghetti collinari e fontoni per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria naturalistica e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
  • - l'uso di energia da fonti rinnovabili;
  • - la rimozione di elementi di degrado, coperture in amianto, uso improprio di aree agricole, ecc;
  • - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, opere per contrastare gli incendi boschivi e altri fattori di rischio;
  • - il mantenimento della sentieristica di interesse pubblico e delle piante arboree di corredo e di interesse paesaggistico.

2. Nell'ambito R1, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - mantenere o recuperare la coltivazione dei castagneti da frutto;
  • - tutelare e ripristinare i tessuti agrari a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo;
  • - contrastare i fenomeni di rinaturalizzazione e abbandono contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti;
  • - prevedere interventi di diradamento dei boschi di conifere a densità colma;
  • - prevedere interventi selvicolturali finalizzati a migliorare la qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale;
  • - limitare e controllare la diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali;
  • - mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - mantenere la viabilità forestale.

3. Nell'ambito R2, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e contesto paesaggistico;
  • - favorire le colture arboree, in particolare di olivo;
  • - tutelare la tessitura agraria a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino mettendo in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata;
  • - mantenere la coltivazione dei castagneti da frutto;

4. Nell'ambito R3, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - negli interventi di miglioramento fondiario progettare sistemazioni idraulico agrarie di efficienza pari o superiore rispetto a quelle esistenti contrastando l'erosione anche tramite la realizzazione di sistemi terrazzati;
  • - introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria;
  • - tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);
  • - nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.

5. Nell'ambito R4, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);
  • - mantenere o recuperare la qualità ecologica del verde e delle fasce di contatto con gli insediamenti ;
  • - nelle aree interessate da maggiore frazionamento della proprietà e in prossimità dei centri abitati ripristinare un disegno organico dei campi introducendo siepi campestri e filari plurispecifici con specie autoctone;

6. Nell'ambito R5, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con le aree di fondovalle;
  • - reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arboreo e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare continuità alla rete ecologica;
  • - mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie di pianura e dei contesti fluviali (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed efficiente sul piano della funzionalità idraulica;

7. Nell'ambito R6, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - mantenere o implementare la rete ecologica e prati da sfalcio;
  • - favorire un'agricoltura a basso impatto

8. Nell'ambito R7, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:

  • - mantenere o implementare la rete ecologica e i prati da sfalcio;
  • - realizzare fontoni e piccole aree umide di interesse naturalistico;
  • - adottare il metodo di produzione biologico.

9. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi edilizi e di riordino fondiario devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione dell'assetto territoriale e paesaggistico con gli interventi di miglioramento ambientale sopra indicati, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

10. In caso di comprovate necessità di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

11. Negli interventi di sistemazione ambientale potrà essere perseguito il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione o ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. Fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza idraulica con rimodellazione dell'alveo è vietata l'estirpazione della vegetazione riparia mentre ne è consentito il taglio di ceduazione.

12. Eventuali aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o dissesto, potranno essere recuperate privilegiando il ripristino di vecchie sistemazioni colturali o adottando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 95 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola dotata delle superfici fondiarie minime, di cui almeno il 50% dovrà essere accorpato ai nuovi edifici, può, se sussistono le condizioni, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.

2. Per i nuovi edifici per abitazioni rurali si dovranno:

  • - prioritariamente utilizzare aree già utilizzate anche per funzioni di servizio e prossime agli eventuali edifici esistenti, con il miglior uso della viabilità esistente, evitando in ogni modo la realizzazione in area isolata nel territorio aperto;
  • - privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli storici locali o tipicizzati, evitando comunque caratterizzazioni vernacolari (archi non strutturali, falde...); le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con finestre e porte di dimensioni tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio;
  • - impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
  • - in alternativa alle modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale, di cui ai precedenti punti, per i nuovi edifici si potrà proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza - da documentare debitamente - con il contesto ambientale rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità, con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica; si dovrà comunque privilegiare l'edilizia sostenibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita dell'edificio.

3. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). Nel caso in cui la nuova unità abitativa sia anche l'esito di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 130 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). La nuova unità abitativa non potrà comunque essere inferiore a 70 mq di Sua.

La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; nel territorio rurale la realizzazione di locali seminterrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria del suolo, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota.

I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro il sedime del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o parzialmente interrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

4. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare ml 7,50 ovvero due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.

5. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione degli spazi pertinenziali dei nuovi edifici devono essere previsti nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed hanno valore prescrittivo.

Art. 96 Nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione dell'azienda agricola realizzati previa approvazione del Programma Aziendale ai sensi della normativa vigente entrano nel computo dei beni immobili aziendali e non possono mutare la destinazione d'uso agricola, come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. I nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata, dotandoli anche di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio oppure quelli tradizionali e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

3. Nella progettazione delle cantine e di edifici destinati alla produzione agricola dovranno essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando sui crinali e nelle aree di elevata intervisibilità la compatibilità con la morfologia dei luoghi e privilegiando una localizzazione prossima a una idonea rete viaria esistente. Le cantine, laddove la morfologia del suolo lo consente, saranno di norma interrate almeno su tre lati.

4. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e le sistemazioni pertinenziali si basano sulla dettagliata analisi effettuata in sede di P.A.P.M.A.A e si ispirano ai miglioramenti individuati all'art. 94 dove compatibili. I miglioramenti sono finalizzati ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente e a valorizzare gli elementi di pregio censiti e rimuovendo situazioni di degrado.

5. Le infrastrutture e le opere accessorie necessari ed eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi. Negli interventi deve essere sempre privilegiato il recupero delle acque meteoriche al fine di destinare l'acqua agli scopi irrigui dell'azienda.

Art. 97 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.

1. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti, dove ammessi dai successivi artt. 98 e 99, possono essere realizzati a condizione che:

  • - non esistano costruzioni utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
  • - i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • - l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Montevarchi (Unità Tecnico Economica ARTEA);
  • - la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada prevalentemente nel Comune di Montevarchi

2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 98, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 98, comma 3;
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 99.

3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, i requisiti definiti nel presente articolo, allega l'ultimo Piano delle coltivazioni validato e, se pertinente, la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto in base alle attività agricole aziendali e la scelta localizzativa.

Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni e dei manufatti non temporanei prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia ed è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione. Tale computo è parte dell'elaborato tecnico specialistico (relazione agronomica) che accompagna il titolo edilizio.

4. Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina gli impegni e le garanzie alla rimozione dei manufatti e alla realizzazione gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di accertamento di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale.

5. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.

6. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.

Art. 98 Manufatti aziendali temporanei

1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti temporanei alle condizioni dettate dalle norme regionali.

2. I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2014 e art. 1 D.P.G.R. 63/2016) sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. Non è consentita la realizzazione di manufatti per un periodo inferiore a due anni nelle aree di pertinenza delle Ville e degli edifici specialistici e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.

3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al precedente comma 2, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Dovrà essere garantita l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche. All'interno delle aree di pertinenza delle ville, degli edifici specialistici e degli aggregati del PTCP tali manufatti sono consentiti a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno, comunque osservando le condizioni di cui ai precedenti artt. 48 e 49.

Costituiscono manufatti aziendali temporanei di questo tipo anche le strutture a tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo e che per questo devono essere senza pavimentazione, se non in terra battuta, che comunque non potranno superare la superficie coperta di 300 mq.

Art. 99 Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo

1. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano trasformazioni permanenti del suolo, di cui al punto c) del precedente art. 97, possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività dell'azienda agricola e delle sue esigenze.

Tra questi il PO distingue le seguenti tipologie:

  1. a) silos, vasche, serbatoi, invasi e bacini di accumulo (fontoni), concimaie e simili, che non determinano volume o superficie edificata o edificabile (SE); tali manufatti non possono essere realizzati nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2 o t3, mentre sono consentiti all'interno delle aree di pertinenza delle ville e degli edifici specialistici del PTCP solo se non diversamente collocabili;
  2. b) manufatti costituiti da strutture prefabbricate e tettoie; tali manufatti non possono essere realizzati nelle aree di pertinenza delle ville e degli edifici specialistici del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2 o t3;
  3. c) serre fisse, la dimensione delle quali deve essere debitamente motivata da specifica relazione agronomica e che comunque non potranno avere superficie coperta superiore a 300 mq. e altezza al colmo superiore a 5,50 ml. e strutture a tunnel pavimentate con platea di cemento e simili, con superficie coperta non superiore a 120 mq.

2. Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:

  • - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto;
  • - non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
  • - i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq.;
  • - i manufatti privi di copertura saranno realizzati con tecniche atte a mitigarne l'impatto e a consentirne la facile reversibilità o il recupero.

3. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegato il progetto delle pertinenti opere di miglioramento o mitigazione da commisurare all'entità dell'intervento e al contesto paesaggistico.

4. Salvo motivati casi è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.

Art. 100 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti

1. Le attività agrituristiche possono essere svolte nel territorio comunale secondo le norme e prescrizioni vigenti, a condizione che non sia necessario realizzare nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, ed infrastrutture con impatto paesaggistico.

2. Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici fuori terra, di servizio o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.

3. L'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell'operatore agrituristico e non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza delle ville e degli aggregati del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.

Le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori di cui alla L.R. 30/2003 e regolamento attuazione D.P.G.R. 46/R/2004, devono essere realizzate in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità. Si dovranno altresì osservare le seguenti ulteriori condizioni:

  • - secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con le limitazioni previste dall'art. 74 all'art. 80 per i diversi ambiti, l'agricampeggio potrà essere svolto in piazzole aventi una superficie massima di 80 mq. cad., delle quali lasciare libera una superficie scoperta pari almeno al 25%, occupate esclusivamente da mezzi di soggiorno quali tende aventi pareti copertura ed accessori in tela, prive di qualsiasi dotazione impiantistica quali servizi igienico-sanitari, cucina, ecc., con ancoraggi al suolo non di natura permanente;
  • - l'agrisosta camper può essere realizzata in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell'area, che risponda ai criteri insediativi di cui all'art. 106, sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti; la sosta camper o agrisosta camper, per un numero massimo di 5 piazzole, potrà essere svolta in piazzole aventi una superficie massima di 30 mq. cad., occupate esclusivamente da camper, aventi le dotazioni di cui al regolamento di D.P.G.R. 46/R/2004, fermo restando che in entrambe i casi, tutti gli apprestamenti allestiti dall'imprenditore agricolo dovranno essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.

Non sono comunque consentiti allestimenti degli spazi per l'ospitalità all'aperto con mezzi di soggiorno, quali costruzioni prefabbricate, roulotte, case mobili dotate di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze, accessori, impianti e servizi.

Art. 101 Manufatti per l’agricoltura amatoriale

1. Fatte salve le indicazioni d'ambito degli artt. 74-80, l'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Montevarchi.

Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede.

3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, come indicato al precedente art. 94, alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.

4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata (o superficie forestale nell'ambito R1):

  • - tipo 0 - 9 mq. realizzabili per superficie agricola coltivata fino a 500 mq.;
  • - tipo A - 15 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, esclusi gli oliveti, uguale o superiore a 500 mq., fino a 2.000 mq.;
  • - tipo B - 35 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata a 2.000 a 10.000;
  • - tipo C - 50 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata oltre i 10.000 mq.
    Nei soli ambiti ambiti R1 ed R2 è consentita la realizzazione di manufatti amatoriali di tipo C per
    • - l'olivicoltura (superficie superiore a 10.000 mq. di oliveto specializzato)
    • - la castanicoltura (superficie superiore a 15.000 mq. di castagneto da frutto)
    • - la selvicoltura (superficie boscata superiore a 50.000 mq.).

I manufatti di tipo B e C sono subordinati all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.

5. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 103 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.

6. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml. in gronda;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui, come ad esempio le lamiere o lastre ondulate;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
  • - assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 107.

Art. 102 Manufatti amatoriali per i cavalli

1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati al ricovero di cavalli detenuti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato, come indicato al precedente art. 94, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla contestuale realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
  • - l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture (recinti, rondò, ecc.) per l'allenamento dei cavalli;
  • - non vengano eliminate alberature di interesse storico;
  • - il progetto comprenda le modalità di gestione e smaltimento degli effluenti.

3. Il manufatto è dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile:

  • - per un solo cavallo 15 mq. di superficie coperta con almeno 1.500 mq. di terreno agricolo;
  • - per due o più cavalli, fino ad un massimo di quattro, 15 mq. di superficie coperta per ogni capo (fino ad un massimo di 60 mq.) con almeno 2.500 mq. di terreno agricolo per ogni capo.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - strutture leggere e rimovibili in legno;
  • - altezza massima in gronda di 3 ml.;
  • - pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
  • - copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
  • - eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
  • - pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure.

Art. 103 Manufatti per allevamenti amatoriali

1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti negli ambiti R6 ed R7.

2. La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
  • - il richiedente sottoscriva un impegno atto a garantire l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.

Il progetto dei manufatti per allevamenti amatoriali è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole ed è subordinata alla verifica delle disponibilità della risorsa idrica.

3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

tipo di allevamento Superficie Fondiaria minima Superficie Coperta massima
api 1.000 mq 10 mq
avicoli 3.000 mq 10 mq
conigli 3.000 mq 10 mq
ovini/caprini 10.000 mq 20 mq

La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.

4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 101, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.

5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) 2,20 ml. in gronda;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere e le lastre ondulate;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;

Tali manufatti devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

6. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di cani è consentita alle condizioni di cui ai precedenti commi e rispettare le seguenti caratteristiche:

  • - la superficie fondiaria minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è anch'essa pari a 1.000 mq.;
  • - i manufatti, comprendenti i box coperti e gli spazi scoperti per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011 in materia igienico sanitaria e per la salvaguardia del benessere animale, dovranno avere una superficie di 8 mq. per ogni cane, fino ad un massimo di 6 cani;
  • - i box coperti dovranno essere pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico, mentre i reflui dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • - gli spazi esterni ai singoli box dovranno essere muniti di tettoie amovibili ombreggianti, realizzate in materiale leggero;
  • - le distanze minime da osservare sono pari a:
    • - 100 ml. da abitazioni e case sparse, fatta eccezione che per quella a servizio dello stesso annesso;
    • - 200 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti.

La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.

7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 107.

Art. 104 Manufatti a supporto dell’attività venatoria

1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Montevarchi e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

  • - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
  • - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.

I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno o altro materiale leggero rivestito in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.

Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie utile (Su) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a 1,50 ml. dal livello interno.

Sono ammesse recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi, filari e formazioni vegetali di specie tipiche di cui al precedente art. 53, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse;
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti;
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

L'associazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a:

  • - mantenere il manufatto per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero; dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria, non attingendo all'acquedotto comunale.

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole ed è subordinato alla verifica delle disponibilità della risorsa idrica.

2. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita alle squadre di caccia operanti nel Comune di Montevarchi ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".

Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore ma è consentita la realizzazione di una tettoia nella misura massima del 30% della superficie coperta del manufatto.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.

I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC. Dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

3. L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 e secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tutto il territorio comunale.

Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:

  • - non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
  • - siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
  • - non comportino volumetrie;
  • - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
  • - siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - non abbiano superficie superiore a 5 mq.;
  • - rispettino le distanze da abitazioni, pubblici esercizi e luoghi pubblici o frequentati dal pubblico, secondo quanto previsto dalle norme venatorie vigenti.

Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li renda equiparabili a tettoie con pareti laterali, questi non potranno avere un'Altezza (Hmax) superiore a 2,20 ml.; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).

Art. 105 Manufatti per l’escursionismo

1. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 12 mq., aperti almeno su un lato e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.

2. L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 106 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare in prossimità della viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà considerare un intorno significativo e specificare le caratteristiche, il disegno compositivo e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi;
  • - in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio fasce verdi arboreo arbustive miste realizzate con specie autoctone ) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra e si dovrà limitare quanto possibile sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

2. I manufatti amatoriali devono contribuire al presidio del territorio rurale e gli interventi a loro relazionati devono essere orientati a mantenere o ad aumentare gli elementi qualificanti della rete ecologica e del paesaggio agrario tradizionale, in nessun caso potranno essere ridotte le siepi e arboreo arbustive e le formazioni ripariali che rappresentano elementi costitutivi della rete.

3. La collocazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti - ad eccezione di quelli amatoriali e di quelli per l'escursionismo, per i quali non è richiesto -, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovranno essere oggetto di uno studio di inserimento paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per evitare cesure incongrue e alterazioni significative delle visuali di valore panoramico. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Art. 107 Recinzioni dei fondi agricoli

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi quali i terreni agricoli o forestali e comunque dei terreni che non costituiscono pertinenze degli edifici - le cui sistemazioni sono disciplinate all'art. 87 - esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture o della fauna allevata, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria (come nel caso di aree per l'addestramento dei cani e fondi chiusi).

2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 1,80 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,20 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.

I recinti per cavalli possono essere realizzati in pali di legno; ulteriori recinzioni saranno ammesse solo per garantire la pubblica incolumità.

3. Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa dell'allevamento.

4. Le recinzioni dovranno presentare alla base uno spazio per consentire il passaggio della piccola fauna.

5. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade o percorsi pubblici o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità di matrice storica e devono altresì prevedere varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, sbarre, cattle grids ecc.), in corrispondenza delle strade poderali e comunque a distanza non superiore a 150 ml.

6. Per ogni tipo di recinzione, quando consentito dalle presenti Norme, dovranno essere comunque garantite aperture adeguate all'accesso di mezzi di emergenza in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque consentito l'uso pubblico della viabilità minore lungo la rete escursionistica.

7. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13