Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 103 Manufatti per allevamenti amatoriali
1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti negli ambiti R6 ed R7.
2. La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
- - il richiedente sottoscriva un impegno atto a garantire l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.
Il progetto dei manufatti per allevamenti amatoriali è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole ed è subordinata alla verifica delle disponibilità della risorsa idrica.
3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
tipo di allevamento | Superficie Fondiaria minima | Superficie Coperta massima |
---|---|---|
api | 1.000 mq | 10 mq |
avicoli | 3.000 mq | 10 mq |
conigli | 3.000 mq | 10 mq |
ovini/caprini | 10.000 mq | 20 mq |
La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.
4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 101, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.
5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - Altezza (HMax) 2,20 ml. in gronda;
- - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere e le lastre ondulate;
- - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
Tali manufatti devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.
6. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di cani è consentita alle condizioni di cui ai precedenti commi e rispettare le seguenti caratteristiche:
- - la superficie fondiaria minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è anch'essa pari a 1.000 mq.;
- - i manufatti, comprendenti i box coperti e gli spazi scoperti per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011 in materia igienico sanitaria e per la salvaguardia del benessere animale, dovranno avere una superficie di 8 mq. per ogni cane, fino ad un massimo di 6 cani;
- - i box coperti dovranno essere pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico, mentre i reflui dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- - gli spazi esterni ai singoli box dovranno essere muniti di tettoie amovibili ombreggianti, realizzate in materiale leggero;
- - le distanze minime da osservare sono pari a:
- - 100 ml. da abitazioni e case sparse, fatta eccezione che per quella a servizio dello stesso annesso;
- - 200 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti.
La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 107.