Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 87 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio rurale

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente piano, nel territorio rurale si definisce resede o area di pertinenza lo spazio aperto strettamente connesso e legato all'edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e funzionale, tali da non poter essere utilizzato autonomamente, costituente spazio scoperto di servizio dipendente dalla destinazione d'uso dell'edificio principale o del complesso di edifici, essendo da tempo non destinato alla coltivazione. Il resede o l'area di pertinenza corrisponde a quello che nel territorio urbanizzato è definito come lotto urbanistico di riferimento, che ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 39/R, comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza ed in particolare all'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in cui trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessorie, annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati a quelli dell'edificio principale.

Tali resede o aree di pertinenza sono individuati ai fini dell'art. 77 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e comprendono, le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e più in generale gli spazi che assolvono a funzioni di corredo e integrazione funzionale degli edifici presenti, agevolandone l'uso e non hanno invece alcun riferimento all'area di pertinenza definita al comma 3, dell'art. 83 della stessa legge, disciplinate al precedente art. 86, comma 1 e 2 delle presenti Norme.

2. Nel caso di edifici e complessi edilizi ai quali sono attribuite le discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, le Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 individuano le corrispondenti aree di pertinenza; i perimetri di tali aree possono essere precisati in sede di elaborazione dei progetti, che avverranno sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio, tenendo conto del disposto di cui al precedente comma e/o degli elementi di suddivisione reale del territorio quali limiti di colture, di trattamento del suolo, presenza di ciglioni, salti di quota o scarpate, fossi, scoline, margini arborati o boscati, filari di piante, terrazzamenti, recinzioni e tracciati viari. Tali elementi, insieme a quelli evidenziati al precedente comma 1, costituiscono il riferimento anche per l'individuazione, laddove presente e sempre in sede di elaborazione dei progetti, dello spazio di pertinenza strettamente connesso agli edifici con disciplina di intervento t5, di cui al presente articolo.

3. Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali dovranno garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

4. Negli spazi di pertinenza degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere conservati laddove ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi, tipologici e architettonici degli spazi aperti, nei loro rapporti con il territorio agricolo delle diverse parti funzionali (aie, orti, spazi di raccolta, spazi di sosta, ecc) e con gli altri elementi caratterizzanti, quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
  • - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
  • - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale; non è consentita la realizzazione di rampe carrabili, se non per modesti tratti di raccordo atti a superare modesti dislivelli o salti di quota;
  • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
  • - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura, laddove possibile, dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

5. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.

6. Negli spazi di pertinenza di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed agli spazi di pertinenza di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative o comunque prive di alternativa.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.

7. Al fine di schermare le auto in sosta negli spazi di pertinenza è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme.

Sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
  • - la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.

8. È consentita la realizzazione di una sola piscina per ogni complesso edilizio unitario o per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso unitario; per complesso edilizio unitario si intende un nucleo costituito da due o più edifici, che mantengono evidenti relazioni funzionali sotto il profilo insediativo, quali possono essere un unico spazio di uso comune non frazionato (aie e simili), un'area di pertinenza non frazionata, ecc. Una seconda opera autonoma è consentita solo per specifiche e motivate esigenze connesse alle attività agrituristiche.

Viste le sue specifiche caratteristiche e il suo utilizzo, la piscina potrà essere realizzata anche all'esterno dell'area o resede di pertinenza di cui al comma 1, ma dovrà comunque essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e ad una distanza dall'immobile, nel punto più vicino, non superiore a 30 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore.

La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

  • - per l'approvvigionamento idrico deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e l'utilizzo di tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
  • - le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.; non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 20% e ne deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio; la realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
  • - la vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 70 mq. di superficie, mentre per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 100 mq.; per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture alberghiere è ammessa una superficie massima della vasca di 150 mq., eventualmente articolata in due vasche (la seconda con superficie massima di 30 mq.), sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni;
  • - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto, scelto nelle tonalità scure del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, oppure di colore grigio scuro fino al nero; la profondità della vasca non dovrà superare 2 ml.; eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2 ml.;
  • - nel caso di piscina a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

In ogni caso il progetto che prevede tali impianti deve essere corredato di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale.

La realizzazione di biopiscine, "piscine naturali" e laghetti artificiali per la balneazione, con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato, sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica, oltre al corretto inserimento paesaggistico e all'assenza di significativi rimodellamenti del terreno.

9. Per eventuali recinzioni o altri elementi di partizione si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere localizzati in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
  • - per gli ingressi all'area di pertinenza è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere; tali opere devono essere improntate alla massima sobrietà e si deve garantire il loro minimo impatto visivo rispetto al contesto tradizionale; non è per questo consentito l'uso del cemento armato faccia vista per le spallette e i sostegni alle eventuali cancellate, che devono anch'esse essere di forme semplici riferibili ai manufatti tradizionali.

Non è in alcun caso ammessa la realizzazione di partizioni degli spazi originariamente comuni generatori dei complessi e degli aggregati, cioè strade, slarghi, corti e spazi aperti di affaccio e di distribuzione degli accessi ai singoli edifici, e degli spazi qualificati come unitari (giardini storici, ...).

10. Il sistema di illuminazione degli spazi di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., opportunamente schermati ed orientati verso il basso.

11. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13