Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85 Usi compatibili degli edifici

1. Per gli edifici costituenti l'insediamento diffuso nel territorio rurale, di cui alla lettera b) del precedente art. 82, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti della destinazione d'uso:

  1. a) per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), alla data di adozione del presente PO, è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, direzionali e di servizio, limitatamente alle destinazioni di tipo e1 e e3, come definite all'art. 12 delle presenti Norme, e quelle artigianali di servizio b2;
  2. b) per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), oltre alla residenza, sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale;
  3. c) per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli e per altri edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 e per gli edifici non residenziali con disciplina t4, purché con superficie coperta superiore a 60 mq., sono ammesse anche le destinazione d'uso residenziali, spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di servizio di tipo b2 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con superficie coperta non inferiore a 50 mq.;
  4. d) per gli immobili non residenziali con disciplina t5 e per quelli con disciplina t4 aventi superficie coperta inferiore a mq 60 sono ammesse le destinazione d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici, i laboratori di artigianato di servizio b2, comprensivi delle attività di artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali (rientranti nella sotto-articolazione direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi, quelle artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; nel caso di edifici con disciplina di intervento t4 o t5 che presentano abitazioni rurali al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo art. 86.

2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, né la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili di manufatti come le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.

Il mutamento della destinazione d'uso di tali manufatti e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, non è ammesso, salvo nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13