Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 58 I tessuti dei villini e dei palazzi primo ‘900 (U2)

1. I tessuti U2 comprendono gli insediamenti ad impianto storco o storicizzato, cresciuti intorno alla città antica nei primi decenni del XX secolo, corrispondenti agli anni di forte crescita industriale della città. Peculiari a questo proposito i tessuti a villini con giardino (U2.1), che pur essendo coevi si differenziano significativamente dai palazzi lungo strada.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti all'ambito U2 il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4), mentre per l'ambito U2.1 è quella di tipo 2 (t2).

3. Per le peculiari caratteristiche tipologiche e architettoniche, all'interno dei tessuti U2, si differenziano le categorie funzionali ammesse dal PO, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente nei tessuti U2 eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq, mentre nei villini U2.1 la superficie utile minima richiesta è di 90 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che abbiano accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.

5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.

Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13